Il TAR Lazio, con sentenza del 16 maggio 2012, ha statuito -in tema di procedimento amministrativo e tutela dell'affidamento del privato- che il principio di tutela dell'affidamento ingenerato dall'Amministrazione con propri atti o comportamenti si traduce talora, nel nostro ordinamento, in un limite all'adozione di provvedimenti negativi o sfavorevoli. Ciò, in particolare, avviene solo allorchè si sia in presenza di un contegno dell'Amministrazione che abbia univoca idoneità a suscitare un falso affidamento.
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