(da www.dirittodelleprofessioni.it )
Questo il testo degli articoli 33, 34 e 35 del c.d. decreto salva Italia del governo Monti:
"Art. 33 Soppressione limitazioni esercizio attività professionali
1. All’articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole “sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5”, è aggiunto il seguente periodo: “e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012”;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. All’articolo 3, comma 5, lett. c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni”, sono sostituite dalle seguenti: “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi”.
Art. 34 Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante
1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale.
2. La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, che possono giustificare l’introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.
3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:
a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi.
g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.
4. L’introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l’esercizio di un’attività economica deve essere giustificato sulla base dell’esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.
5. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all’accesso e all’esercizio di attività economiche.
6. Quando è stabilita, ai sensi del comma 4, la necessità di alcuni requisiti per l’esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all’amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l’attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività stessa.
7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.
8. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente articolo le professioni, i servizi finanziari come definiti dall’art. 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006 /123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
Art. 35 Potenziamento dell’Antitrust
1. Alla legge 10 ottobre 1990, n.287, dopo l’art. 21, è aggiunto il seguente:
“21-bis (Poteri dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)
1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.”.
Al riguardo così si esprime la relazione tecnica al "decreto Salva Italia":
"Art. 33 - Soppressione limitazioni esercizio attività professionali.
La disposizione, al fine di rafforzare la soppressione delle limitazioni all’esercizio delle attività professionali già previste dall’art. 3, d.l. 138/2011 e art. 10 legge 183/2011, dispone:
· lettera a): l’abrogazione automatica, alla scadenza del termine del 13 agosto 2012, delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali in caso di mancata adozione del
regolamento previsto dal comma 5 dell’articolo 3 del dl 138/2011.
· Lettera b): la riduzione a 18 mesi dei tempi del tirocinio per l’accesso alla professione.
La norma è di carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.
Art. 34 - Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante
La disposizione è volta a realizzare compiutamente la libertà dei mercati, disponendo che la disciplina di tutte le attività economiche (imprenditoriale, commerciale, artigianale, autonoma o professionale) debba essere improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento ed abrogando, con effetto immediato, le disposizioni vigenti che limitano a livello soggettivo, oggettivo o di allocazione l’esercizio dell’attività economica, nonché le norme di imposizione di prezzi minimi e commissioni per la fornitura di beni e servizi. Sono fatte salve unicamente le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario.
Inoltre, il comma 5 prevede il parere obbligatorio dell’Antitrust sui disegni di legge governativi e regolamenti che introducono restrizioni all’accesso o all’esercizio di attività economiche. Si tratta attività istituzionale di tale Autorità, già prevista dall’art. 22 della legge 287 del 1990, come facoltativa.
Pertanto, la disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 35- Potenziamento dell’Antitrust
La disposizione amplia i poteri che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può esercitare nell’ambito della propria attività istituzionale, consentendo di impugnare innanzi alla Giustizia Amministrativa gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti che violino le norme a tutela della concorrenza. Pertanto, la disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."
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