(da www.dirittodelleprofessioni.it )
Lo stabilisce la legge di stabilità per il 2012 (l. 183/2011). In particolare la legge di stabilità prevede, all'art. 25, comma 4: "All'art. 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7, è inserito il seguente: <<7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente>>". All comma 5 del medesimo articolo 25 della legge di stabilità per il 2012 si prevede: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicno decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Importante: non si tratta di pubblicazione vera e propria ma di pubblicazione d'un elenco riservato, consultabile solo dalle pubbliche amministrazioni, quello appunto previsto dal sopra citato comma 7 dell'art. 16 del d.l. 185/08, per il quale: "7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata."
MI DOMANDO: PERCHE' NON RENDERE SUBITO CONSULTABILE A TUTTI IN VIA TELEMATICA L'ELENCO DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI IN ALBI E COLLEGI E LE LORO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ?
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