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Maxiemendamento a legge di stabiltà: professioni senza tariffe ma con società di capitali?

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(da www.dirittodelleprofessioni.it )

Il Governo, presenterà tra lunedi e mercoledi un maxiemendamento al disegno di legge di stabilità. Sarebbe certa la volontà di andare oltre la previsione di riforma delle professioni tracciata con l'art. 3, comma 5, del decreto legge 138/2011 (convertito senza modifiche, sul punto, in l. 148/2011). La bozza di emendamento che innoverebbe in tre direzioni: riforma unitaria delle profesioni, tariffe professionali, società di capitali per l'esercizio delle professioni.

1) RIFORMA UNITARIA DELLE PROFESSIONI: la riforma delle professioni sarebbe realizzata entro un anno con D.P.R., ai sensi della l. 440/1988, e non con legge ordinaria. MIO COMMENTO: Si contraddirebbe, così, l'appoggio governativo ad una autonoma riforma della professione forense (in discussione alla Camera come progetto di legge n. 3900), stoppando finalmente e definitivamente la pseudoriforma corporativa dell'avvocatura avviatasi sulla base dell'articolato elaborato dal Consiglio Nazionale Forense.

2) TARIFFE PROFESSIONALI: sarebbero abolite le tariffe minime, anche come mero parametro di riferimento, per i compensi dei professionisti che vengano stabiliti con accordo scritto tra le parti. Le tariffe professionali continuerebbero ad operare solo nel caso di mancato accordo scritto tra le parti o nel caso di contenzioso tra le stesse. MIO COMMENTO: non si riuscirà mai ad imporre ad una consistente percentuale del complesso dei rapporti professionali il rispetto di tariffe professionali stabilite d'autorità; quindi si tratta, comunque, di un falso problema se si guarda all'incidenza di un tal genere di regolazione sulla crescita dell'economia complessiva. Quella delle tariffe professionali mi pare più che altro una bandiera (tipo quella dell'indipendenza dei professionisti, che però, a dire il vero, è un vero e proprio mito, un' <<araba fenice>> della quale si può ben dire <<che vi sia ciascun lo dice, ove sia nessun lo sa>>) da sbandierare per radunare dietro di se un certo numero di seguaci.

3) SOCIETA' DI CAPITALI PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI: l'esercizio delle professioni sarebbe ammesso anche attraverso la costituzione di società di capitali (sarebbe abrogata la l. 1815/1939 e s.m.i.) nelle quali potrebbero esser soci, oltre che i professionisti (magari iscritti in albi diversi), anche i non professionisti e cioè soci di mero capitale. La società dovrebbe essere iscritta in un Ordine o Collegio professionale e conseguentemente soggiacere, come i singoli professionisti, al potere disciplinare dell'Ordine o Collegio. Quanto ai soci di mero capitale: a) sarebbero incompatibili quelli indicati da un regolamento che il  ministero Giustizia e il ministero Sviluppo economico dovrebbero adottare entro sei mesi; b) dovrebbero esser soci di minoranza o "soci per prestazioni tecniche" (concetto vago e già aspramente criticato); c) dovrebbero restare estranei agli organi amministrativi della società. Ovviamente l'esercizio della attività professionale all'interno della società sarebbe mantenuto come esclusiva del professionista (italiano o di altro Stato U.E.) iscritto all'Ordine, Albo o Collegio: in particolare, sarebbe il cliente a designare la persona del professionista incaricato di svolgere la prestazione professionale o, in mancanza di designazione da parte del cliente, sarebbe la stessa società a individuarlo, dandone comunicazione al cliente prima dell'inizio dell'attività professionale. MIO COMMENTO: le società "con dentro" i professionisti e talora "con al vertice" i professionisti sono continuate ad esistere pur dopo la l. 1815/1939 (che, ricordiamolo, è una "legge razziale" e nacque per impedire che gli ebrei, ai quali era stato impedito d'esercitare le professioni, continuassero in realtà ad esercitarle col paravento delle società).  Oggi, poi, le società "con dentro" o "con al vertice" i professionisti sono tante. Leggo su ilsole24ore del 4 novembre 2011, in un articolo di Laura Cavestri intitolato "Il rilancio delle riforme alza la tensione tra le categorie": 1) che il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, ha reso noto che nell'ambito del CCNL degli studi professionali sono state censite 4633 società che "fanno capo" a un libero professionista; 2) che secondo Cadiprof (Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti degli studi professionali), alla data del 30 settembre 2011, le società costituivano il 6,6% delle strutture professionali aderenti a Confprofessioni (che, in totale, assommano a circa 70.000). In particolare: 620 società "fanno riferimento" a dentisti e odontoiatri; 436 a medici; 390 a commercialisti; 190 a consulenti del lavoro; quasi 400 sono, invece, le società di ingegneria. Se così è, mi pare ovvio che la realtà economica imponga ormai di eliminare, in diritto, gli ostacoli normativi alla più ragionevole strutturazione dell'erogazione dei servizi professionali che, in fatto, i professionisti dimostrano di voler superare (e, appena possono, superano).

Leggi di seguito una delle bozze che circolano riguardo ai possibili articoli del maxiemendamento alla legge di stabilità dedicati alla "Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti" ed alla "Liberalizzazione totale delle attività economiche svolte in forma imprenditoriale e professionale" e relative relazioni illustrative ...

Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti

1. All’articolo 3 comma 5 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole “Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:” sono sostituite dalle seguenti:
“Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i
seguenti principi:”.

2. All’articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5”.

3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti di cui al comma 1 le società il cui atto costitutivo preveda:
a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, o per finalità di investimento, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società;
c) criteri e modalità affinché l’esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al
regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salvi i diversi modelli societari già vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge di conversione.

10. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro
dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge di conversione, adotta un regolamento allo scopo
di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 2, lettera c, 4 e 5.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata”.

12. All’articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole : ”prendendo come riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.” Sono sostituite dalle seguenti: “ escluso qualunque possibile rilievo delle tariffe professionali.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Ai commi 1 e 2 si prevede una riforma degli ordinamenti degli ordini professionali entro 12 mesi all’entrata in vigore del decreto.
Dal 3° coma in poi si disciplina la costituzione di società tra professionisti. Il nostro Paese, infatti, è ancora uno dei pochi Stati membri che vieta ai professionisti iscritti ad Ordini o Albi professionali, salve rare eccezioni, di esercitare la loro professione in
forma societaria. Divieto che risulta incomprensibile alla luce delle sollecitazioni a rimuoverlo espresse dall’Antitrust, a sua volta ispirato dai recenti indirizzi dell’OCSE, della Commissione europea e della Corte di giustizia europea.
La nostra legislazione è inoltre in contrasto sostanziale con i contenuti della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno ed in particolare con quelli espressi dai Considerata 65 (libertà di stabilimento) e 73.
I professionisti italiani hanno bisogno di esplorare nuove forme di esercizio dell’attività professionale e tra queste vi è sicuramente quella societaria, soprattutto in questo periodo di crisi economica che richiede sinergie e multidisciplinarietà e la necessità di individuare strumenti in grado contrastare la concorrenza esercitata da soggetti professionali stabiliti in altri Paesi UE ben più attrezzati sul piano delle disponibilità finanziarie e strumentali.
Al comma 12 si chiarisce che nella determinazione del compenso dei professionisti è escluso qualunque possibile rilievo delle tariffe professionali.

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Articolo ...

1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e s.m.i., dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis.
Liberalizzazione totale delle attività economiche svolte in forma imprenditoriale e professionale
1. Con effetto decorrente dallo stesso termine di cui all’art. 3, comma 8, l’inizio, la prosecuzione e l’esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, autonoma o professionale sono libere e non richiedono l’emanazione di
provvedimenti autorizzatori comunque denominati quali autorizzazione, licenza, nulla osta, assenso, permesso o altri, salvo le eccezioni di cui al comma 5, né la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per le attività non rientranti tra quelle di cui al primo periodo continuano ad applicarsi l’articolo art. 3 e, secondo quanto previsto dal relativo comma 3, l’articolo 19 delle legge n. 241/1990.

2. L’inizio delle attività di cui al comma 1 è preceduto dall’invio al Sindaco di un avviso recante l’indicazione dell’oggetto dell’attività, del luogo o dei luoghi in cui la stessa verrà svolta, nonché della data in cui lo svolgimento dell’attività avrà inizio. Chiunque inizia un’attività senza aver preventivamente inviato la comunicazione di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa della chiusura immediata dell’attività e della sospensione per sei mesi dall’esercizio dell’attività illecitamente iniziata e di ogni altra professione o arte, nonché dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese.

3. Resta fermo il necessario possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti per lo svolgimento di ciascuna delle attività di cui ai commi 1 e 2, anche se riferiti a settori estranei alla attività economica propriamente detta, nonché del rispetto delle specifiche eventualmente previste per i beni e gli strumenti aziendali.

4. Per ciascuna attività economica di propria spettanza, le amministrazioni competenti pubblicano sul proprio sito istituzionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, l’elenco dei requisiti e delle specifiche di cui al
comma 3, in maniera chiara, esplicita non limitandosi al mero richiamo delle norme di legge, eventualmente predisponendo formulari o schede di ausilio all’impresa o al lavoratore autonomo o al professionista che intenda intraprenderle o proseguirle.

5. Fermo quanto previsto dall’articolo 3, il presente articolo non si applica: a) alle attività economiche sottoposte a concessione traslativa o costituiva; b) alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) alle attività economiche disciplinate dal codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d) alle
attività economiche per le quali sia previsto, dalla legge, un limite o contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale.

6. A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1, cessano di applicarsi alle attività ivi indicate tutte le disposizioni di legge incompatibili con la piena attuazione dei principi espressi dal presente articolo e tutte le disposizioni di rango regolamentare concernenti le stesse attività, escluse quelle di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5. Ove necessario, le amministrazioni competenti adottano nuovi regolamenti per la disciplina di dettaglio di dette attività, in attuazione dei principi espressi dal presente articolo.
OPPURE: Si applica l’articolo 8, comma 3, ultimo periodo, per il riassetto della
normativa primaria e secondaria relativa alle attività di cui al presente articolo.

7. L’autorità competente, d’ufficio in qualsiasi momento successivo all’inizio della attività, ovvero entro novanta giorni dalla richiesta dell’impresa, del lavoratore autonomo o del professionista o del consumatore o utente interessati ovvero di un controinteressato, verifica, esclusivamente sulla base di quanto pubblicato ai sensi del comma 3 dell’articolo 1, il rispetto delle norme di cui al comma 2 dell’articolo 1 irrogando, in caso di violazioni, le sanzioni eventualmente previste dalla legge ed indicando, specificatamente e partitamente, gli inadempimenti da sanare, dettando, in caso di carenze tecniche o finanziarie, le integrazioni o modifiche necessarie e sufficienti ad integrare il requisito. In caso di verifica negativa ne rilascia certificazione liberatoria.

8. Le verifiche che non necessitano di un sopralluogo o accesso al luogo o ai luoghi ove si esercita l’attività, né in altri luoghi, sono effettuate dall’amministrazione competente esclusivamente mediante la consultazione di banche dati, elenchi, registri, documenti, certificazioni in possesso della stessa o di altre amministrazioni.

9. Nel caso in cui la verifica dei requisiti richiesti necessiti di sopralluogo, l’accesso è eseguito previa comunicazione
all’interessato. Nel caso in cui la verifica dei requisiti competa rispettivamente ad amministrazioni diverse, l’accesso è
sempre esercitato congiuntamente e l’esito della verifica si presume a favore dell’interessato con riferimento ai requisiti di competenza dell’amministrazione che non ha partecipato al primo accesso. Le amministrazioni si coordinano all’uopo
mediante accordi tra gli uffici competenti sul territorio.

10. Ove l’interessato non condivida i rilievi scaturenti dalla verifica di cui ai commi 8 e 9, presenta alla Amministrazione le sue controdeduzioni e controproposte che sono esaminate, entro trenta giorni dalla loro presentazione, dalla amministrazione, se del caso in conferenza di servizi, in contradditorio con l’interessato. All’esito del contraddittorio è stilato un verbale di conciliazione che contiene gli esiti condivisi ovvero il mancato raggiungimento anche parziale dell’accordo. Avverso la determinazione amministrativa di non accoglimento delle deduzioni e proposte dell’interessato, per quale espressa nel verbale di mancato accordo anche parziale, è immediatamente esperibile ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

11. Nel caso di accordo, anche parziale, ai sensi del comma 10, l’amministrazione assegna un termine non inferiore a trenta
giorni per la regolarizzazione del requisito. Dell’adempimento l’interessato redige autocertificazione e la presenta all’amministrazione. Decorso infruttuosamente il termine, l’Amministrazione emana il provvedimento di interdizione definitiva dalla attività economica intrapresa anche in pendenza del procedimento giurisdizionale relativo alla parte di verbale impugnata. Del provvedimento è data diffusione, a spese della impresa, lavoratore autonomo o professionista, anche tramite la pubblicazione su almeno un quotidiano nazionale ed uno locale e sul sito della Amministrazione in apposita sezione facilmente consultabile.

12. La verifica dei requisiti richiesti dalla legge può avvenire solo una volta nel corso della attività economica, tranne per i requisiti e le specifiche che, per loro natura, necessitino di aggiornamenti o periodiche revisioni anche in funzione dell’uso o della vetustà, o siano interessati da modifiche normative sopravvenute, ovvero nei casi di cui al comma 13. In tali ultimi casi la verifica è disposta ai sensi dell’articolo (Vedi: Semplificazione dei controlli sulle imprese in questo stesso provvedimento).

13. Non rientrano tra le verifiche di cui al comma 12 e sono reiterabili in ogni momento e senza preavviso, quelle disposte
dalla legge durante l’esercizio della attività imprenditoriale finalizzate alla prevenzione di reati, contravvenzioni
amministrative o alla sicurezza sui luoghi di lavoro o al rispetto degli obblighi contributivi e fiscali, nonché alla tutela della salute degli utenti e della sanità pubblica.

14. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai commi 12 e 13, nonché in ogni caso in cui risulti la sussistenza di un inadempimento che pregiudichi l’igiene e la salute pubbliche, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la tutela dei beni culturali, paesaggistici o ambientali, la pubblica sicurezza, la difesa o la sicurezza nazionali, se non è possibile l’eliminazione immediata delle violazioni riscontrate è disposta la sospensione dell’attività per il tempo occorrente al pieno ripristino della legalità e, in ogni caso, per non oltre tre mesi; è fatta salva la possibilità di ulteriori verifiche, anche preventive rispetto alla riapertura dell’attività, al fine di verificare l’effettivo ripristino delle condizioni richieste dalla legge e dai regolamenti per la prosecuzione dell’attività. Se non è possibile la conformazione dell’attività a specifiche disposizioni di legge o di regolamento, ne è definitivamente interdetto l’ulteriore esercizio.

15. In caso di violazioni diverse da quelle di cui al comma 14, l’attività può essere sospesa solo ove dalla sua prosecuzione
derivi un comprovato danno grave e irreparabile alla libertà dei mercati e delle attività economiche, agli interessi dei
consumatori o utenti o ai controinteressati e salvo che l’impresa, il lavoratore autonomo o il professionista non fornisca
idonea garanzia finanziaria a richiesta della amministrazione.

RELAZIONE
Art. 1
La norma realizza il principio della libertà della attività economica in anticipo rispetto alla riforma costituzionale dell’articolo 41 che ne contiene i principi.
Non per questo è in contrasto con l’attuale testo dell’articolo 41, poiché mantiene i limiti relativi alla sicurezza, libertà e dignità umana e all’utilità sociale.
Il primo articolo liberalizza tutte le attività economiche, gestite in forma di impresa, di lavoro autonomo o professionale,
stabilendo che esse possono essere iniziate e proseguite senza bisogno di alcuna autorizzazione né della presentazione di SCIA.
La esclusione della SCIA è qualificante per la definizione stessa della libertà economica. Infatti, se una attività economica è sottoposta a SCIA non è libera, ma sempre assoggettata al regime amministrativo che si esplica, in luogo della autorizzazione preventiva, con l’autotutela successiva e con una forma di provvedimento tacito.
Eliminare la SCIA, viceversa, significa che l’attività è totalmente libera (come circolare in automobile sulle strade) ed è solo sottoposta alle norme che disciplinano i comportamenti per tutelare beni rilevanti (come il codice della strada, i divieti di transito etc.).
Si tratta, come è evidente, di un radicale rovesciamento della prospettiva che realizza compiutamente la libertà dei mercati,
sia pure all’interno delle regole.
Si conferma la sottoposizione della attività economica a tutte le norme che la disciplinano concretamente (disposizioni
urbanistiche, edilizie, ambientai, di sicurezza, come anche il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi: iscrizione in albi etc.).
Si impone l’obbligo alle amministrazioni competenti di esporre chiaramente e non cripticamente nel proprio sito tutti gli
adempimenti, requisiti, condizioni cui l’impresa e l’imprenditore devono soddisfare, e si introduce il principio fondamentale nel rapporto corretto tra autorità e libertà, che solo gli obblighi così chiaramente enunciati sono sottoposti a controllo successivo.
Sono escluse da tale liberalizzazione le attività finanziarie, bancarie ed assicurative, per la loro particolare rilevanza e per la necessità che siano gestite da soggetti certificati, come anche le attività contingentate (nell’attesa della eliminazione anche di questo residuo medievale)


Art. 2
Nella consapevolezza che libertà non è arbitrio, la norma prende atto della conferma di tutte le vigenti disposizioni
conformative della attività e prevede che possano essere verificate dalle autorità competenti, ma con una procedura che
assicura la libertà totale della attività.
- In primo luogo i controlli possono essere effettuati solo sui requisiti resi pubblici sul sito, come già detto. Non è
quindi possibile contestare nulla di cui l’imprenditore non fosse stato posto ufficialmente a conoscenza.
- In secondo luogo i controlli possono essere eseguiti anche a richiesta dell’imprenditore, o di terzi interessati, entro
novanta giorni dalla richiesta. Questa norma mira, da un lato a dare tranquillità all’imprenditore, che richiedendo la verifica ottiene un certificato liberatorio per sempre (salvo le verifiche eccezionali di cui avanti), dall’altro a fornire ai terzi uno strumento di difesa contro l’esercizio di attività abusive.
- I controlli possono essere eseguiti d’ufficio in qualsiasi momento dopo l’inizio della attività (e non più solo entro
sessanta giorni come con la SCIA), ma la disciplina non è peggiorativa, anzi migliorativa.
Infatti decorsi i sessanta giorni, secondo la disciplina vigente, l’Amministrazione può agire ancora in via di autotutela
revocando o annullando l’atto in qualsiasi momento (richiedendosi solo una distanza di tempo “ragionevole”). Ciò è possibile
proprio perché l’attività economica non è “libera” ma sempre sottoposta ad un assenso, sia pure tacito, della amministrazione, che rimuove un limite all’esercizio del diritto soggettivo. La P:A, in sostanza, è sempre il dominus della attività economica.
Nella norma proposta, invece, non vi è alcun assenso né rimozione di limite, ma solo la normale sottoposizione costante a norme imperative che possono essere contestate nel momento stesso in cui l’autorità le rileva, esattamente come accade per le libertà tutte del cittadino che sono indifferenti per la PA sino a che questi non viola la legge (il paragone con la circolazione di veicoli è sempre illuminante).
Dunque non vi è neppure spazio per la revoca o annullamento in autotutela perché non vi è alcun provvedimento da revocare o annullare.
- Inoltre il controllo può avvenire una sola volta nella vita dell’impresa, salvo casi eccezionali costituiti o dal venire meno dei requisiti (come la scadenza di una certificazione tecnica temporanea) o la modifica delle norme (come ad esempio l’aggiornamento degli standard di sicurezza) o la periodicità dei controlli prevista dalla legge in funzione del degrado delle apparecchiature (ad esempio per quanto concerne la costante idoneità delle misure antinquinamento). Si osservi che questo potere costante di verifica è vigente anche nel regime della SCIA.
Sono fatte salve, ovviamente, le verifiche ed ispezioni previste dalla legge ad altri fini, quali la sicurezza sui cantieri, gli adempimenti contributivi e fiscali.
- Ove siano riscontrate violazioni si apre una fase di contradditorio amministrativo che può durare al massimo trenta giorni, nella quale l’amministrazione e l’imprenditore concordano sulle misure di ripristino, sottoscrivendo alla fine un verbale liberatorio nel quale o l’amministrazione ammette infondate le contestazioni, ovvero l’imprenditore accetta di conformarsi. Se la conformazione accettata non avviene in un tempo concordato,la P.A. interdice definitivamente l’attività, viceversa la questione si chiude definitivamente.
- Nel caso in cui l’accordo non riesca, o riesca in parte, esso può essere impugnato presso il Giudice Amministrativo che decide anche nel merito, cioè si pronuncia sulla fondatezza o meno della contestazione e, in caso affermativo, ingiunge all’imprenditore di adeguarsi o di interrompere definitivamente l’attività.
- L’accertamento di una irregolarità nei requisiti di inizio o prosecuzione della attività conduce alla sospensione della attività stessa solo in casi eccezionali (violazione di norme sull’igiene e salute pubbliche, sulla sicurezza pubblica, sulla sicurezza sul luogo di lavoro, sulla tutela dei beni culturali, paesaggistici, ambientali, sulla pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionali), Si tratta di casi in cui il danno o pericolo di danno è in re ipsa. In tutti gli altri casi l’attività può essere sospesa solo se è provato che determini un danno grave ed irreparabile alle libertà economiche altrui, ai consumatori o utenti, e sempre che l’imprenditore non preferisca fornire una idonea garanzia finanziaria.

 


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