La V Sezione della Cassazione, con sentenza 38722 depositata il 3/11/2010, ha stabilito che, in base agli artt. 582 e 583 cpp, l'impugnazione penale che sia presentata da un praticante di uno studio legale senza delega scritta del dominus deve ritenersi valida purchè l'atto di impugnazione sia chiaramente riconducibile allo studio legale in questione.
Nella fattispecie non era leggibile la sottoscrizione del dominus (uno degli avvocati di uno studio associato) in calce ai motivi d'appello ma la Cassazione ha ritenuto ritualmente depositati i motivi d'appello poichè la delega al deposito può essere anche orale e poichè nella fattispecie era accertato che a depositare i motivi era stato un praticante avvocato di quel determinato studio che era indicato nell'atto.
| < Prec. | Succ. > |
|---|





