Non si faccia il bis della formazione professionale continua; non si consenta al C.N.F. di introdurre, con la copertura della sua "potestà legislativa" in materia di deontologia, norme aventi in pratica l'efficacia di norme legislative.
Se si vogliono le specializzazioni nella professione di avvocato sia la legge del Parlamento
a prevederle.
Come si legge nella memoria depositata dal Segretario Generale dell'A.N.F., Ester Perifano, in occasione della audizione presso la Commissione Giustizia del Senato del 14/7/2009: "La potestà legislativa in materia di individuazione delle figure professionali dei relativi profili e dei titoli abilitanti è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato.
Per quanto riguarda il conseguimento di un titolo di specializzazione, deve escludersi che possa attribuirsi al Consiglio Nazionale Forense una potestà regolamentare sul punto, dovendo la stessa devolversi ad un regolamento dello Stato (Ministero della Giustizia) in quanto :
1) l’ottenimento e la spendita sul mercato professionale del titolo di specializzazione incide certamente sul sistema della concorrenza dei servizi professionali (art.117, co.3, lett.e) Cost.– materia devoluta alla legislazione esclusiva dello Stato;
2) l’individuazione delle specializzazioni riconosciute è materia sottratta alla potestà regolamentare, rientrando nella potestà legislativa concorrente (art.117, co.3 Cost.). Secondo la Corte Costituzionale continua a spettare allo Stato, in sede di determinazione dei principi fondamentali,la individuazione ed il contenuto delle fi gure professionali,
con i relativi profili e ordinamenti didattici.
L’opportunità di una regolamentazione statuale nasce dall’esistenza di un rilevante interesse pubblico all’esercizio adeguato e corretto della professione di avvocato da garantire in modo uniforme sull’intero territorio nazionale".
Si blocchi dunque l'iniziativa del C.N.F., avviata con l'approvazione d'una "bozza di regolamento sulle specializzazioni, approvata ... nel solco tracciato dalla riforma della professione, in situazione di stallo".
Leggo sul sito del C.N.F., in un articolo del 25 giugno 2010 intitolato "Specializzazioni forensi: il C.N.F. approva il regolamento e spinge sul varo della riforma della professione":
" ... Regolamento sulla specializzazione. E sempre sul tema della qualificazione della professione insiste la bozza di regolamento sulle specializzazioni, approvata ieri in seduta amministrativa, nel solco tracciato dalla riforma della professione, in situazione di stallo.
Ecco i punti qualificanti della disciplina: il diploma di specializzazione potrà essere conseguito dall’ l’avvocato iscritto da almeno quattro anni all’albo, che abbia frequentato scuole o corsi di alta formazione per almeno due anni (200 ore di formazione) e che abbia sostenuto un esame (scritto e orale) presso il Cnf, unico ente titolato a rilasciare il diploma di specialista. Le scuole e i corsi di alta formazione potranno essere organizzati dalle associazioni forensi o altri soggetti ma dovranno essere riconosciuti dal Cnf, che vigilerà sulla qualità del programma, ed iscritti in un apposito registro. In sede di prima applicazione sono inserite di diritto nel registro le associazioni specialistiche riconosciute come maggiormente rappresentative in seno al Congresso nazionale forense. L’esame consisterà in una prova scritta, e due prove orali, di cui una per dimostrare il possesso di una esperienza pregressa nella materia, superiore alla media. Undici sono le macro aree del diritto in cui ci si potrà specializzare: diritto civile, diritto commerciale, diritto industriale, di famiglia/persone/minori, lavoro, amministrativo, navigazione, penale, internazionale e comunitario. Si è scelta la strada delle macro-aree (così come in Germania) come opportuno contemperamento tra il “vantaggio competitivo” offerto dalla specializzazione e “la limitazione” che comunque potrebbe derivarne. Ogni avvocato specialista dovrà curare il proprio aggiornamento professionale, conseguendo nel triennio almeno 60 crediti formativi specialistici. L’abuso del titolo costituisce illecito disciplinare".
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