L'Unione delle Camere penali contesta duramente, le modifiche apportate dall'Aula del Senato all'art. 8 del ddl di riforma forense, sulle specializzazioni. Ritenuto che ogni temporeggiare sia inutile, l'Unione adotta quindi la delibera del 13 maggio 2010, a mio avviso storica, di avviare corsi all'esito dei quali sarà rilasciato il titolo di "Penalista Specializzato U.C.P.I.", nonchè di istituire l' "Elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I.".
Per capire leggi quale era il testo dell'art. 8 giunto all'Aula del Senato e gli emendamenti approvati dall'Aula.
Questo il testo dell'art. 8 del ddl trasmesso all'Aula dalla Commissione giustizia del Senato:
Art. 8.
(Specializzazioni)
1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal CNF ai sensi dell’articolo 1 e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in maniera da garantire libertà e pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale:
a) l’elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornare almeno ogni tre anni;
b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno quattro anni;
c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l’organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;
d) le sanzioni per l’uso indebito dei titoli di specializzazione;
e) i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell’ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all’albo da almeno dieci anni.
3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All’esito della frequenza l’avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l’acquisizione del titolo. La commissione d’esame è designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini forensi del distretto, da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati delle associazioni forensi di cui al comma 9.
4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF.
5. Gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista sono tenuti, ai fini del mantenimento del titolo, a curare il proprio aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite con regolamento del CNF.
6. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.
7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.
9. Il CNF tiene l’elenco delle associazioni aventi personalità giuridica costituite fra avvocati specialisti, che delibera di riconoscere sulla base della loro rappresentatività, diffusione territoriale e dell’eventuale accreditamento internazionale. Le associazioni non possono rilasciare attestati di specializzazione o di specifica competenza professionale.
10. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all’albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell’esame di cui al comma 3. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all’albo da almeno venti anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza
E questi gli emendamenti approvati dall'Aula nella seduta del 12 maggio 2010:
emendamento 8.203 PERDUCA, PORETTI, BONINO
Al comma 1 sostituire le parole: «regolamento adottato dal CNF» con le seguenti: «regolamento adottato dal Ministero della giustizia previo parere del CNF».
emendamento 8.209 CARUSO
Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «di durata almeno biennale» aggiungere le seguenti: «per un totale di almeno centocinquanta ore complessive».
Conseguentemente, al comma 3 sopprimere il primo periodo e sostituire le parole: «All'esito della frequenza» con le seguenti: «Al termine del percorso formativo per il conseguimento del titolo di specialista».
emendamento 8.212 CARUSO
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «un anno».
emendamento 8.214 SACCOMANNO
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «alle associazioni forensi,» inserire le seguenti: «alle Facoltà di Giurisprudenza e».
A fronte di tali modifiche del testo del ddl di riforma forense l'Unione delle Camere penali, nella detta delibera del 13 maggio 2010:
"protesta
per lo stravolgimento delle norme approvate dalla Commissione Giustizia del Senato attuato in questi giorni dall’aula, che sta così dando prova di non sapere assumere il punto di vista dell’interesse del cittadino alla qualità della giurisdizione, resistendo ai miti di una falsa liberalizzazione, e di voler continuare a consentire il progressivo indebolimento del ruolo della difesa, tramite la dequalificazione professionale;
delibera formalmente di istituire
in conformità con i propri deliberati congressuali (Bari 2004, Ancona 2006, Treviso 2007, Parma 2008, Torino 2009), sentito il Consiglio delle Camere Penali Italiane, la specializzazione forense del Penalista U.C.P.I. che, secondo apposito regolamento che viene contestualmente licenziato, modulato secondo i parametri del testo di legge approvato dalla Commissione Giustizia del Senato, consentirà agli avvocati penalisti di conseguire il titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I.;
delibera altresì
che gli organi dell’Unione e il Responsabile delle Scuole diano immediato corso, senza alcun ritardo, a tutti i passaggi necessari per il bando di attuazione della specializzazione in questione e dei relativi corsi, istituendo altresì l’elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I.;
riserva
ulteriori iniziative di ferma protesta rispetto all’inerzia ed alla incapacità della politica di attuare, come invece reiteratamente e sotto più aspetti promesso, un serio percorso riformatore del sistema giustizia, che assicuri, anche tramite la riforma dell’ordinamento forense, effettiva parità delle parti nel processo e giustizia della decisione;
dispone
trasmettersi la presente delibera ai Presidenti delle Camere Penali, ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine territoriali, ai Presidenti delle Unioni distrettuali degli ordini forensi, al Presidente ed ai componenti del C.N.F., ai Presidenti delle associazioni forensi, al Ministro della Giustizia, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, ai Senatori della Repubblica, ai responsabili giustizia dei partiti".
Leggi e critiche delle Camere penali alle decisioni del Senato al link http://www.camerepenali.it/NewsDetail.aspx?idNews=11448
La delibera delle Camere Penali del 13/5/2010 e il "Regolamento della Specializzazione forense dell’Avvocato Penalista istituita dall’Unione delle Camere Penali Italiane" puoi leggerli anche qui di seguito, cliccando su "LEGGI TUTTO" ...
... e per un commento scrivimi all'indirizzo
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
Delibera del 13 maggio 2010
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane
premesso
- attraverso un percorso che parte dagli inizi degli anni 2000 l’Unione delle Camere Penali Italiane ha segnalato alla pubblica opinione la inarrestabile deriva dell’avvocatura italiana, colpita da evidenti quanto drammatici fenomeni di dequalificazione professionale, impreparazione, incapacità di tutelare i cittadini, i loro beni, la loro libertà anche a causa di un accesso professionale indiscriminato, incontrollato ed inadeguato ad assicurare ogni controllo su una seppur minima preparazione professionale (in proposito basti pensare alle incredibili percentuali di “promossi” agli esami di stato di accesso professionale, ed ai fenomeni degenerativi in talune sedi di esame);
- la descritta situazione ha determinato l’UCPI ad impegnarsi nel tempo per recuperare la devastante perdita di credibilità dell’avvocatura ed ha individuato nella degenerazione complessiva sotto gli occhi di tutti due rischi mortali per la libera professione forense: da un lato l’abbandonare i cittadini, specie i meno provveduti ed economicamente solidi, nelle mani di professionisti impreparati, dall’altro ratificare un assetto processuale che, di fronte ad una accusa sempre più forte, presentasse viceversa una difesa sempre più dequalificata, autorizzando così implicitamente il giudice a rafforzare la risalente concezione paternalistica del processo che incide anche sulla sua reale terzietà (per altro verso richiesta dai penalisti italiani con le storiche battaglie sulla separazione delle carriere);
- gli effetti perversi di questo stato di cose hanno determinato la necessità di una riforma forense che, avversando aspetti corporativi, prevedesse quanto meno tre baluardi indispensabili a porre un freno alla disgregazione della professione legale: un accesso professionale rigoroso e non demagogicamente disciplinato, che fosse garanzia per i giovani più capaci e non stanza di compensazione della disoccupazione intellettuale; un controllo permanente sulla qualità della preparazione dei legali attraverso verifiche nel tempo; l’introduzione della specializzazione forense, che ponesse fine al preoccupante fenomeno dell’avvocato “tuttologo”, solo asseritamente in grado di fronteggiare la professione in tutti i settori del diritto;
- il progetto di riforma forense approvato dalla Commissione Giustizia del Senato costituiva, in linea di massima, un ragionevole compromesso fra le varie esigenze, ma a fronte dell’impegno ragguardevole e condivisibile di parte della maggioranza e di talune componenti dell’opposizione esso ha scatenato forze interne ed esterne alla politica, ed anche interne alla stessa maggioranza parlamentare, per cercare di rallentarne e sabotarne il cammino e comunque di stravolgerne i contenuti fondamentali. Ciò è avvenuto mediante la prospettazione di motivazioni apparentemente legate a principi “liberali” ma in realtà fondate su concezioni stataliste o demagogiche, secondo le quali l’introduzione di un “libero mercato” (come se non fosse tale quello che vede oggi calcare la scena quasi 250.000 legali, cinque volte di più di quelli francesi!) garantirebbe la qualità; secondo le quali ai giovani dovrebbe essere ulteriormente consentito un accesso assolutamente indiscriminato e privo di connotati selettivi e, infine, secondo le quali si vorrebbe addirittura (secondo alcune proposte emendative della opposizione), abolendo o distorcendo la parte delle legge che introduce e soprattutto regola la specializzazione, perpetuare la figura dell’avvocato capace di occuparsi di tutti i settori giuridici;
- l’incapacità della politica non soltanto di assicurare quel celere percorso parlamentare più volte promesso, ma persino di garantire con fermezza il primario obiettivo di recupero della qualità della prestazione professionale rischia di determinare un ulteriore decadimento del ruolo e della funzione dell’avvocato nel processo e di compromettere ancor più la qualità della giurisdizione. Illuminanti sono al riguardo le modifiche all’art. 8 approvate ieri dall’aula: tradendo la natura professionale della specializzazione forense ed il suo significato di strumento di garanzia di elevata qualificazione professionale, il Senato l’ha delineata come ennesimo percorso di formazione, preferibilmente teorica, destinata ad avvocati totalmente privi di esperienza nelle aule di giustizia, con ciò continuando a consentire che si consumino inganni ai danni dei cittadini;
- tale intollerabile situazione determina l’Unione delle Camere Penali a dare concreta attuazione alla delibera assunta all’unanimità dai penalisti italiani nel Congresso di Torino dell’ottobre 2009, e cioè a procedere autonomamente, nell’incapacità delle forze parlamentari di garantire un assetto della professione che offra reali garanzie di qualità ai cittadini ed al funzionamento della giustizia, alla istituzione della specializzazione forense;
- l’Unione delle Camere Penali Italiane ha storicamente dimostrato, attraverso le proprie scuole di formazione dell’avvocato penalista, recentemente rinnovate anche per far fronte alle nuove sfide, di poter assicurare una formazione seria e rigorosa, mirata ad elevati livelli di qualificazione professionale specifica tramite lo studio teorico e la continua ed effettiva esperienza nelle aule di udienza e, congiuntamente, alla acquisizione della consapevolezza del ruolo del difensore penale nello stato di diritto, formazione attuata con costi che compensino le sole spese vive e dunque senza le degenerazioni affaristiche del “business” formativo.
Tanto premesso, l’Unione delle Camere Penali Italiane
protesta
per lo stravolgimento delle norme approvate dalla Commissione Giustizia del Senato attuato in questi giorni dall’aula, che sta così dando prova di non sapere assumere il punto di vista dell’interesse del cittadino alla qualità della giurisdizione, resistendo ai miti di una falsa liberalizzazione, e di voler continuare a consentire il progressivo indebolimento del ruolo della difesa, tramite la dequalificazione professionale;
delibera formalmente di istituire
in conformità con i propri deliberati congressuali (Bari 2004, Ancona 2006, Treviso 2007, Parma 2008, Torino 2009), sentito il Consiglio delle Camere Penali Italiane, la specializzazione forense del Penalista U.C.P.I. che, secondo apposito regolamento che viene contestualmente licenziato, modulato secondo i parametri del testo di legge approvato dalla Commissione Giustizia del Senato, consentirà agli avvocati penalisti di conseguire il titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I.;
delibera altresì
che gli organi dell’Unione e il Responsabile delle Scuole diano immediato corso, senza alcun ritardo, a tutti i passaggi necessari per il bando di attuazione della specializzazione in questione e dei relativi corsi, istituendo altresì l’elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I.;
riserva
ulteriori iniziative di ferma protesta rispetto all’inerzia ed alla incapacità della politica di attuare, come invece reiteratamente e sotto più aspetti promesso, un serio percorso riformatore del sistema giustizia, che assicuri, anche tramite la riforma dell’ordinamento forense, effettiva parità delle parti nel processo e giustizia della decisione;
dispone
trasmettersi la presente delibera ai Presidenti delle Camere Penali, ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine territoriali, ai Presidenti delle Unioni distrettuali degli ordini forensi, al Presidente ed ai componenti del C.N.F., ai Presidenti delle associazioni forensi, al Ministro della Giustizia, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, ai Senatori della Repubblica, ai responsabili giustizia dei partiti.
Roma, 13 maggio 2010
La Giunta U.C.P.I.
Il Segretario Il Presidente
Avv. Lodovica Giorgi Prof. Avv. Oreste Dominioni
-----------------------------------------------------------
Regolamento della Specializzazione forense dell’Avvocato Penalista
istituita dall’Unione delle Camere Penali Italiane
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il conseguimento e per il mantenimento del
titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I.
Art. 2 – Il Titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I.
1. Il titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. attesta la preparazione tecnica dell’avvocato, che,
all’esito del percorso formativo disciplinato dal presente regolamento, ha acquisito e mantenuto
una specifica capacità di utilizzazione degli strumenti tecnico-giuridici per l’esercizio della difesa
penale nelle diverse fasi del procedimento, unitamente alle conoscenze più avanzate nei campi del
diritto penale, del diritto processuale penale e delle materie ausiliarie.
2. La Giunta tiene l’elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I.
Art. 3 – Requisiti per il conseguimento del titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I.
1. Gli avvocati che abbiano maturato un’anzianità di iscrizione all’albo ininterrotta e senza
sospensioni di almeno quattro anni possono accedere alla Scuola di Alta Formazione per
l’Avvocato Penalista disciplinata dal Capo II del Titolo III del Regolamento delle Scuole
dell’Unione delle Camere Penali Italiane, secondo le modalità ivi previste, e conseguire il titolo di
Penalista Specializzato U.C.P.I. in seguito al superamento con esito positivo dell’esame finale di
specializzazione disciplinato dall’art. 18 del citato Regolamento.
2. La commissione d’esame è formata dal Direttore della Scuola nazionale di formazione
specialistica dell’avvocato penalista, o da un suo delegato, e da quattro componenti designati dal
Direttore su indicazione del Comitato di Gestione della Scuola, o, nell’ipotesi di frequenza della
Scuola di alta formazione per l’avvocato penalista presso una sede decentrata, dell’organo di
gestione di quest’ultima.
2
3. Con le medesime modalità sono designati quattro componenti supplenti, che interverranno in
caso di impedimento del componente effettivo.
4. Ciascuno dei cinque componenti della commissione esprime il proprio voto in ogni singola
prova in decimi.
5. In attesa del complessivo riordino della materia dell’ordinamento forense, l’esame finale si
articola obbligatoriamente in due prove scritte ed in un successivo colloquio orale, cui accedono
esclusivamente coloro che abbiano superato con esito positivo le prove scritte.
6. L’esito dell’esame è da ritenersi positivo laddove il candidato abbia conseguito una valutazione
uguale o superiore a 35/50 in ogni prova, scritta e orale.
7. All’esito positivo dell’esame finale consegue il rilascio del titolo di Penalista Specializzato
U.C.P.I. e l’iscrizione nell’Elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. tenuto dalla Giunta U.C.P.I.
Art. 4 – Requisiti per il mantenimento del titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I.
1. Gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. sono tenuti, ai
fini del mantenimento del titolo e fino alla adozione da parte del C.N.F. del regolamento sulla
formazione continua specialistica, a curare il proprio aggiornamento professionale specialistico
mediante la partecipazione alle iniziative di formazione specialistica previste dal Regolamento
delle Scuole U.C.P.I. o ad altre iniziative di formazione specialistica nelle materie del diritto
penale, del diritto processuale penale e materie ausiliarie, promosse, organizzate o accreditate da
parte dei Consigli dell’Ordine territoriali o del Consiglio Nazionale Forense.
2. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. L’unità di misura della
formazione continua è il credito formativo.
3. Salvo gli esoneri contemplati dal Regolamento sulla formazione continua approvato dal
Consiglio Nazionale Forense, ogni iscritto all’elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. deve
conseguire nel triennio almeno n.90 crediti formativi nel settore penale, processuale penale e
materie ausiliarie. Di essi almeno n.20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo
anno solare ed almeno n.15 nel triennio devono concernere l’ordinamento professionale e la
deontologia. I crediti formativi sono attribuiti secondo i criteri indicati nel Regolamento sulla
formazione continua approvato dal C.N.F..
3
4. Il mantenimento del titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. è inoltre subordinato alla prova
dell’effettività dell’esercizio continuativo della professione nel settore penale. A tal fine sarà
necessario dar prova della partecipazione ad almeno venti udienze ogni anno con incarico
fiduciario, non tutte inerenti il medesimo procedimento penale e comunque ad eccezione delle
udienze di mero rinvio. Di esse non più di cinque ogni anno possono essere svolte dinanzi ai
Giudici di Pace.
5. La verifica della permanenza dei requisiti per il mantenimento del titolo è rimessa al Direttore
ed al Comitato di Gestione della Scuola Nazionale di Formazione Specialistica dell’Avvocato
Penalista, previo eventuale parere della Camera Penale competente per territorio. La Giunta, su
segnalazione del Direttore o del Comitato di Gestione, provvede a deliberare la cancellazione
dall’elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. e la revoca del titolo laddove l’iscritto non abbia,
nel corso del triennio precedente, soddisfatto i requisiti minimi di formazione continua
specialistica o non abbia dato prova dell’esercizio continuativo della professione nel settore
prescelto.
Art. 5 – Obbligo di informazione
1. Il conseguimento del titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. obbliga l’avvocato a darne
divulgazione, esplicitandolo nella carta intestata, nei biglietti da visita ed in generale in tutti gli
strumenti atti alla comunicazione, ed a fornirne compiuta informazione al cliente, anche mediante
l’espressa indicazione nel mandato professionale.
2. Nei citati strumenti di comunicazione è vietato l’uso del titolo di “specialista” o “specializzato”
o di espressioni che indichino comunque una particolare competenza in altri settori del diritto,
salvo che il titolo sia previsto dalla legge e regolarmente conseguito.
3. L’inadempimento di tali obblighi può comportare, in ragione della sua gravità, la cancellazione
dall’elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I., a seguito di decisione adottata dalla Giunta, anche
su segnalazione del Direttore o del Comitato di Gestione della Scuola Nazionale di Formazione
Specialistica dell’Avvocato Penalista o dei Presidenti delle Camere Penali territoriali.
4
Art. 6 – Regime transitorio
1. Gli avvocati che godono di un’anzianità di iscrizione all’albo pari ad almeno venti anni al
momento della approvazione del presente regolamento possono chiedere alla Giunta U.C.P.I.
l’iscrizione nell’elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. ed il conferimento del titolo, previa
autocertificazione dello svolgimento della professione forense in maniera continuativa e
assolutamente prevalente in ambito penale nel corso degli ultimi dieci anni.
2. Gli avvocati che godono di un’anzianità di iscrizione all’albo pari ad almeno quindici anni al
momento della approvazione del presente regolamento possono chiedere alla Giunta U.C.P.I.
l’iscrizione nell’elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. ed il conferimento del titolo laddove
dimostrino di aver esercitato l’attività forense in maniera continuativa ed assolutamente prevalente
nel settore penale, indicando la propria partecipazione, negli ultimi cinque anni, ad almeno trenta
udienze ogni anno con incarico fiduciario, non tutte inerenti il medesimo procedimento penale e ad
esclusione delle udienze di mero rinvio; di esse non più di cinque ogni anno possono essersi svolte
dinanzi ai Giudici di Pace.
3. Per gli avvocati iscritti al foro di L'Aquila, la continuità e il numero di udienze negli ultimi
cinque anni non dovranno essere attestate con riferimento all'anno 2009.
4. Gli avvocati docenti universitari di prima e seconda fascia nelle materie penalistiche e
processualpenalistiche possono chiedere alla Giunta U.C.P.I. l’iscrizione nell’elenco dei Penalisti
Specializzati U.C.P.I. ed il conferimento del titolo indipendentemente dal possesso dei requisiti
indicati ai commi precedenti.
5. Competente a valutare e deliberare le domande di iscrizione è la Giunta U.C.P.I., anche per il
tramite di una propria commissione, e previo parere espresso dalla Camere Penale competente per
territorio.
Art. 7 – Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento operano le disposizioni del Regolamento
delle Scuole U.C.P.I., in quanto applicabili.
| < Prec. | Succ. > |
|---|





