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Informativa su mediazione finalizzata alla conciliazione

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Così il C.N.F. suggerisce agli avvocati di informare i clienti, dal 20 marzo 2010, in ossequio all’art. 4, 3° comma del d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28, circa la possibilità di risolvere la controversia in via stragiudiziale anche attraverso il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per
tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia
la conciliazione. Il modello predisposto dal C.N.F. informa anche del fatto che in alcune materie il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità.
Io sottoscritto ___________________________________________________________________
dichiaro di essere stato informato dall’Avv.____________ _______________________________,
in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28,
1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per
tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e______________
_____________________________________________ (indicazione della controparte) in
relazione a __________________________________________________________
___________________(indicazione della lite); nonché dell’obbligo di utilizzare il
procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi
contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del d.lgs. n.
38571993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel
caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio,
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di
aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da
responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese
dello Stato per la gestione del procedimento;
3. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare:
a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta
all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto
della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:
b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono
esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
c) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000
euro e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
Luogo e data,
(Sottoscrizione dell’assistito)                    (Sottoscrizione dell’Avvocato)

 


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