- VICEDIRIGENZA
E RIFORMA BRUNETTA - E' legge, ed ha il n. 15 del 2009, la proposta di riforma della pubblica amministrazione Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Naazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti" , già nota come "riforma Brunetta". Le critiche, pur proposte da più parti, alla previsione di una sostanziale inoperatività della previsione legislativa dell'area separata della vicedirigenza non sono state in grado di produrre un ripensamento del Governo sul rinvio a tempo indeterminato della costituzione e disciplina economica dell'area.
Per l'articolo 8 la vicedirigenza può essere istituita e disciplinata solo dalla contrattazione collettiva Naazionale del comparto di riferimento. Questa solo avrà la facolta' di attribuire la qualifica al personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Così recita l'art. 8: " (Norma interpretativa in materia di vicedirigenza) 1. L’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza può essere istituita e disciplinata esclusivamente ad opera e nell’ambito della contrattazione collettiva oonale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell’avvenuta istituzione di quest’ultima da parte della contrattazione collettiva naazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge".
E RIFORMA BRUNETTA - E' legge, ed ha il n. 15 del 2009, la proposta di riforma della pubblica amministrazione Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Naazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti" , già nota come "riforma Brunetta". Le critiche, pur proposte da più parti, alla previsione di una sostanziale inoperatività della previsione legislativa dell'area separata della vicedirigenza non sono state in grado di produrre un ripensamento del Governo sul rinvio a tempo indeterminato della costituzione e disciplina economica dell'area.Per l'articolo 8 la vicedirigenza può essere istituita e disciplinata solo dalla contrattazione collettiva Naazionale del comparto di riferimento. Questa solo avrà la facolta' di attribuire la qualifica al personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Così recita l'art. 8: " (Norma interpretativa in materia di vicedirigenza) 1. L’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza può essere istituita e disciplinata esclusivamente ad opera e nell’ambito della contrattazione collettiva oonale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell’avvenuta istituzione di quest’ultima da parte della contrattazione collettiva naazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge".
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