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Attività professionale svolta da non iscritto all'albo

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La seconda sezione della Cassazione ha deciso, con sentenza 21495 del 12/10/2008, che "Qualora l'attività professionale sia stata esercitata da un professionista non iscritto negli appositi albi, e a maggior ragione da uno che non è munito nemmeno della prescritta qualifica professionale, il rapporto intercorso tra professionista e cliente deve ritenersi affetto da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., sicchè questi non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa". PUOI LEGGERE LA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE SUL n. 1/2008 di "RASSEGNA FORENSE".

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