In tema di ammissibilità o meno dell'intervento in un giudizio incidentale innanzi alla Corte costituzionale di un soggetto che non sia parte nel giudizio a quo, la Corte costituzionale, con ordinanza 144/2010, ha ritenuto:
" che è intervenuta in giudizio la Regione Piemonte, sostenendo, quanto all’ammissibilità del suo intervento, di essere «portatrice di un interesse qualificato strettamente correlato alle proprie competenze nella materia», di avere adottato una legislazione coerente con quella statale e di condividere il principio di gratuità dell’affidamento delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali;
che l’intervento è inammissibile, perché la Regione Piemonte non è parte del giudizio a quo;
che infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (ex plurimis, sentenza n. 96 del 2008; ordinanza pronunciata nell’udienza del 26 febbraio 2008 e ordinanze n. 393 del 2008 e n. 414 del 2007);
che, contrariamente a quanto sostenuto dalla interveniente, l’interesse da questa prospettato non è correlato con le specifiche e peculiari posizioni soggettive dedotte nel giudizio a quo e, pertanto, la Regione non vanta una posizione giuridica individuale, suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall’esito del giudizio incidentale".
In un articolo pubblicato sulla Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti - N.00 del 02.07.2010, scrive, al riguardo, Daria Perrone, dottoranda di ricerca in “Giustizia costituzionale e diritti fondamentali”
presso l’Università di Pisa:
"Per quanto attiene al contraddittorio di fronte alla Corte, per costante giurisprudenza costituzionale (1), si ritiene che possano partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. In altre parole, il principio della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio di costituzionalità con quelle costituite nel giudizio a quo può essere eccezionalmente derogato nel caso in cui l’interesse di cui è titolare il soggetto, pur formalmente estraneo al giudizio principale, inerisca immediatamente al rapporto sostanziale, rispetto al quale un’eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe un’influenza diretta. Nel caso di specie, il semplice fatto di avere adottato una legislazione coerente con quella statale e di condividere il principio di gratuità dell’affidamento delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali non può considerarsi come “interesse qualificato”, giacchè tale interesse non è correlato con le specifiche e peculiari posizioni soggettive dedotte nel giudizio. Se ne ricava, pertanto che la Regione non vanta una posizione giuridica individuale, suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall’esito del giudizio incidentale. Del resto, se si ammettesse l’intervento di un terzo, titolare di un interesse soltanto “analogo” o “derivato” rispetto a quello dedotto nel giudizio principale, si negherebbe il carattere incidentale proprio del giudizio di legittimità, in quanto l’accesso delle parti a detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo. Viene confermata, quindi, la regola generale per cui, al fine di valutare l’ammissibilità dell’intervento di un terzo in giudizio, dovrà essere dimostrato un interesse diretto ed individualizzato, riconoscibile quando l’esito del giudizio di costituzionalità sia destinato ad incidere direttamente su una posizione giuridica specificamente propria dell’interveniente (2).
1 Ex plurimis, C. cost. sent. n. 96/2008, in Foro it., 2008, I, 1747, C. cost., ord. n. 393/2008, in Giur. Costit., 2008, I, 1147, e C. cost., ord. n. 414/2007, in Foro it., 2008, I, 1778.
2 Sulla posizione della Corte costituzionale in merito all’intervento di soggetti terzi e le relative evoluzioni, v. anche MALFATTI – PANIZZA – ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Torino, 2003, 120 ss."
(... aderisci al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
)
| < Prec. | Succ. > |
|---|





