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Se si vuole esser seri sull'indipendenza dell'avvocato: un esempio di regolazione per legge

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Dove scovare una regolamentazione seria dell'indipendenza del professionista?
E' l'uovo di Colombo: bisogna guardare la regolamentazione dell'indipendenza di quei professionisti l'indipendenza dei quali sia SEMPRE un valore non solo morale ma anche immediatamente e in misura rilevante un valore economico per i fruitori dei loro servizi e addirittura per la collettività. Tali professionisti sono i revisori contabili.
E infatti è evidente a prima lettura che un approccio serio alla questione dell'indipendenza del professionista è quello operato, CON RIGUARDO APPUNTO AI REVISORI CONTABILI, dal D.Lgs. 27-1-2010 n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE".
Se si vuole che l'indipendenza dell'avvocato sia una cosa seria e non uno specchietto per le allodole (o, altrimenti detto, un modo come altri per operare una <non consentita> limitazione quantitativa e non qualitativa all'accesso al servizio professionale di avvocato, che è sottoposto, certamente, alle regole dell'Unione Europea in tema di concorrenza) bisogna pervenire a una regolamentazione analoga a quella prevista per i revisori contabili. Altrimenti è meglio lasciar perdere e limitarsi a raccomandare ai clienti degli avvocati di informarsi a fondo, preventivamente, su coloro che intendono scegliere come loro difensori.

LEGGI DI SEGUITO GLI ARTICOLI 1, 10, 17, 18, 19 DEL D.LGS. 39/2010 ...

Art. 1  (Definizioni)

1.  Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a)  «affiliata di una società di revisione legale»: un ente legato alla società di revisione tramite la proprietà comune, la direzione comune o una relazione di controllo;
b)  «Codice delle assicurazioni private»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private;
c)  «enti di interesse pubblico»: le società individuate ai sensi dell’ articolo 16;
d)  «ente di revisione di un Paese terzo»: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una società avente sede in un Paese terzo;
e)  «gruppo»: l’insieme delle società incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;
f)  «Paese terzo»: uno Stato che non è membro dell’Unione europea;
g)  «Registro/Registro dei revisori legali»: il registro nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione legale, istituito ai sensi dell’ articolo 2, comma 1;
h)  «relazione di revisione legale»: il documento contenente il giudizio sul bilancio espresso dal soggetto cui è stato conferito l’incarico di revisione e che è firmato dal responsabile della revisione;
i)  «responsabile della revisione»:
1)  il revisore legale cui è stato conferito l’incarico;
2)  il soggetto, iscritto nel Registro, responsabile dello svolgimento dell’incarico, se l’incarico è stato conferito ad una società di revisione legale;
l)  «rete»: la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali;
m)  «revisione legale»: la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell’Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;
n)  «revisore legale»: una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell’Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;
o)  «revisore di un Paese terzo»: una persona fisica che effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una società avente sede in un Paese non appartenente all’Unione europea;
p)  «revisore del gruppo»: il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati;
q)  «società di revisione legale»: una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero un’impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell’Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;
r)  «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
s)  «TUIF»: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

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Art. 10  (Indipendenza e obiettività)

1.  Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti di una società devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.
2.  Il revisore legale e la società di revisione legale non effettuano la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa.
3.  Se l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale rischia di essere compromessa, come in caso di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, il revisore legale o la società di revisione legale devono adottare misure volte a ridurre tali rischi.
4.  Qualora i rischi siano di tale rilevanza da compromettere l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale questi non effettuano la revisione legale.
5.  I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono comprometterne l’indipendenza.
6.  L’istituzione e il funzionamento di tali procedure sono documentati in modo da poter essere assoggettati a sistemi di controllo della qualità.
7.  Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi.
8.  I soci e i componenti dell’organo di amministrazione della società di revisione legale o di un’affiliata non possono intervenire nell’espletamento della revisione legale in un modo che può compromettere l’indipendenza e l'obiettività del responsabile della revisione.
9.  Il corrispettivo per l’incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l’incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete.
10.  Il corrispettivo per l’incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell’incarico avendo riguardo:
a)  alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l’incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;
b)  alla preparazione tecnica e all’esperienza che il lavoro di revisione richiede;
c)  alla necessità di assicurare, oltre all’esecuzione materiale delle verifiche, un’adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all’ articolo 11.
11.  La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione legale che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione legale non può essere in alcun modo determinata dall’esito delle revisioni da essi compiute.
12.  I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti rispettano i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Consob.
13.  Con regolamento, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce l’estensione della rete e dà attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE.

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Art. 17  (Indipendenza)

1.  L’incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.
2.  Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell’ articolo 10, ed in ottemperanza ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/43/CE, la Consob stabilisce con regolamento le situazioni che possono compromettere l’indipendenza del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile della revisione di un ente di interesse pubblico, nonché le misure da adottare per rimuovere tali situazioni.
3.  I revisori legali, le società di revisione legale e le entità appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione legale non possono fornire alcuno dei seguenti servizi all’ente di interesse pubblico che ha conferito l’incarico di revisione e alle società dallo stesso controllate o che lo controllano o sono sottoposte a comune controllo:
a)  tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
b)  progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
c)  servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;
d)  servizi attuariali;
e)  gestione esterna dei servizi di controllo interno;
f)  consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
g)  intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d’investimento;
h)  prestazione di difesa giudiziale;
i)  altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 2.
4.  L’incarico di responsabile della revisione dei bilanci di un ente di interesse pubblico non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente.
5.  Il revisore legale, il responsabile della revisione legale per conto di una società di revisione, e coloro che hanno preso parte con funzioni di direzione e supervisione alla revisione del bilancio di un ente di interesse pubblico non possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell’ente che ha conferito l’incarico di revisione, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell’ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dalla conclusione dell’incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione.
6.  Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso un ente di interesse pubblico non possono esercitare la revisione legale dei bilanci dell’ente né delle società dallo stesso controllate o che lo controllano, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.
7.  La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla Consob, secondo la procedura sanzionatoria di cui all’ articolo 195 del TUIF.
8.  Il divieto previsto dall’articolo 2372, quinto comma, del codice civile si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l’incarico e al responsabile della revisione.
9.  I revisori legali e le società di revisione legale:
a)  annualmente confermano per iscritto all’organo di cui all’ articolo 19, comma 1, la propria indipendenza e comunicano al medesimo gli eventuali servizi non di revisione forniti all’ente di interesse pubblico, anche dalla propria rete di appartenenza;
b)  discutono con l’organo di cui all’ articolo 19, comma 1, i rischi per la propria indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi, documentati nelle carte di lavoro ai sensi dell’ articolo 10, comma 7

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Art. 18  (Relazione di trasparenza)

1.  I revisori legali e le società di revisione legale pubblicano sul proprio sito internet, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, una relazione di trasparenza annuale contenente le seguenti informazioni:
a)  una descrizione della forma giuridica e della struttura proprietaria e di governo;
b)  una descrizione dell’eventuale rete di appartenenza e delle disposizioni giuridiche e strutturali che la regolano;
c)  una descrizione del sistema di controllo interno della qualità e una dichiarazione dell’organo di amministrazione o di direzione, in ordine all’efficacia del suo funzionamento;
d)  l’indicazione della data in cui è stato svolto l’ultimo controllo della qualità;
e)  un elenco degli enti di interesse pubblico i cui bilanci sono stati oggetto di revisione legale nell’esercizio sociale precedente;
f)  una dichiarazione relativa all’adozione di misure idonee a garantire l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale che confermi che è stata effettuata una verifica interna della conformità alle disposizioni in materia di indipendenza;
g)  una dichiarazione relativa all’adozione di misure idonee a garantire la formazione continua;
h)  informazioni finanziarie relative alle dimensioni operative del revisore legale o della società di revisione legale, che indichino almeno il fatturato totale suddiviso tra corrispettivi per la revisione legale, per altri servizi di verifica, per servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile;
i)  informazioni sulla base di calcolo della remunerazione dei soci.
2.  In circostanze eccezionali è possibile derogare agli obblighi di cui al comma 1, lettera e), qualora sussista una minaccia grave e imminente per la sicurezza delle persone.
3.  La relazione di trasparenza è firmata dal revisore legale, ovvero da un legale rappresentante della società di revisione legale. La firma può essere apposta anche in formato elettronico.
4.  La Consob può richiedere ai soggetti indicati al comma 1 di apportare modifiche e integrazioni alla relazione di trasparenza con le modalità e nei termini da essa stabiliti.


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Art. 19  (Comitato per il controllo interno e la revisione contabile)

1.  Negli enti di interesse pubblico il comitato per il controllo interno e la revisione contabile vigila su:
a)  il processo di informativa finanziaria;
b)  l’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
c)  la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
d)  l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all’ente sottoposto alla revisione legale dei conti.
2.  Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con:
a)  il collegio sindacale;
b)  il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, a condizione che ad esso non siano attribuite le funzioni di cui all’articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile, ovvero un comitato costituito al suo interno. In tal caso, il comitato è sentito dal consiglio di sorveglianza in merito alla proposta di cui all’ articolo 13, comma 1. Almeno uno dei componenti del medesimo comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro;
c)  il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico.
3.  Il revisore legale o la società di revisione legale presenta al comitato per il controllo interno una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

 


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La disobbedienza, per chiunque conosca la storia, è la virtù originale dell'uomo. Con la disobbedienza il progresso è stato realizzato; con la disobbedienza e con la rivolta (O. Wilde)