Avvocati Part Time

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Nuovi criteri per la nomina dei giudici onorari di Tribunale

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 

Nella G.U. del 17/6/09 è stato pubblicato il D.M. Giustizia del 3/6/09 "Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina dei giudici onorari di Tribunale". L'art. 4 (alla lettera b) indica tra i titoli di preferenza l'esercizio della professione di avvocato e (alla lettera e) l'esercizio delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.  L'art. 5, "Incomatibilità", prevede tra l'altro: " 2.  Gli  avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare  la  professione  forense  dinanzi  agli uffici giudiziari compresi  nel  circondario  del Tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario di Tribunale e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.
3.   Non  e'  compatibile  con  le  funzioni  onorarie  l'esercizio dell'attivita'   legale  c.d.  stragiudiziale  diretta  all'esercizio dell'attivita'  professionale  davanti  all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.  4. Il giudice onorario di Tribunale non puo' assumere l'incarico di consulente,  perito  o  interprete  nei  procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie".

Assurdo, evidentemente, e  contraddittorio prevedere l'incompatibilità tra impiego pubblico a part time e l'esercizio della professione forense!!! Ne trattino i cancellati dall'albo degli avvocati ex l. 339/03, ricorrenti innanzi al CNF, nelle prossime udienze di luglio.
LEGGI DI SEGUITO L'INTERO DECRETO MINISTERIALE ...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 giugno 2009

Modifica  ed  integrazione  dei  criteri  per la nomina dei giudici
onorari di Tribunale. (09A06844)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto  il  decreto  ministeriale 26 settembre 2007 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2007, relativo ai criteri per
la  nomina  e  la  conferma  dei giudici onorari di Tribunale, con il
quale  e'  stato  recepito  il  testo  della  circolare del Consiglio
superiore   della   magistratura   P-10358/2003   coordinato  con  le
successive modifiche ed integrazioni;
Vista  la delibera in data 9 aprile 2009, diramata con circolare n.
P-8620/2009 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha
apportato  ulteriori modifiche ai criteri per la nomina e la conferma
dei giudici onorari di Tribunale;
Ritenuta la necessita' di emanare un nuovo decreto ministeriale che
recepisca  il  testo  della  circolare  del Consiglio superiore della
magistratura  n.  P-10358/2003 coordinato con le successive modifiche
ed integrazioni;
Visto  l'art.  42-ter,  ultimo  comma, del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12;

Decreta:


Art. 1.


Disposizioni di carattere generale


1.  I  giudici  onorari  di Tribunale sono nominati con decreto del
Ministro  della  giustizia,  in  conformita'  della deliberazione del
Consiglio  superiore  della  magistratura,  su proposta del Consiglio
giudiziario competente per territorio.
2.  Il  numero  dei  giudici onorari presso ogni Tribunale non puo'
essere  superiore alla meta' dei magistrati professionali previsti in
organico  per l'Ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di
servizio  -  da  motivare  espressamente - consiglino di elevare tale
numero.



Art. 2.


Nomina (requisiti e documentazione)


1.  Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a giudice
onorario di Tribunale e' necessario che l'aspirante:
a) sia cittadino italiano;
b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) abbia l'idoneita' fisica e psichica;
d)  abbia un'eta' non inferiore a venticinque anni e non superiore
a  sessantanove  anni con riferimento, per la nomina, alla data della
relativa  delibera e, per la conferma, alla scadenza dell'incarico da
confermare;
e)  abbia  la residenza in un comune compreso nel distretto in cui
ha  sede l'ufficio giudiziario per il quale e' presentata la domanda,
fatta  eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato
o le funzioni notarili;
f)  abbia  conseguito  la  laurea  in  giurisprudenza  (laurea  in
giurisprudenza  quadriennale  di  cui alla legislazione universitaria
previgente  all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e
dei   corsi   universitari  o  laurea  specialistica)  in  una  delle
Universita'  della  Repubblica  o presso una universita' estera di un
Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
g)  non  abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva  per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di
prevenzione o di sicurezza;
h)   abbia  tenuto  condotta  incensurabile  cosi'  come  previsto
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni e integrazioni.
I  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data di scadenza del
termine  per la presentazione della domanda di nomina e alla scadenza
dell'incarico  da  confermare,  salvo  quanto  previsto  al  comma 1,
lettera d) che precede.
2.  Per  la  nomina  a  giudice onorario del Tribunale ordinario di
Bolzano e' richiesta inoltre:
a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;
b) appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8, secondo
comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976).
3. Domanda di ammissione alla procedura di selezione.
La  presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di
selezione  deve  avvenire compilando e inviando per via telematica al
Consiglio  superiore  della  magistratura  l'apposito modulo (Mod. N)
reperibile  sul  sito  del  Consiglio  superiore  della  magistratura
(www.csm.it)  e altresi' consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  detto  modulo debitamente
compilato  e sottoscritto, in originale e in due copie, unitamente ai
Mod.  N.  1  e N. 2 reperibili sul sito del Consiglio superiore della
magistratura  (www.csm.it),  al Presidente della Corte di appello nel
cui  distretto  ricadono  gli uffici per i quali si chiede la nomina,
entro  e  non  oltre  il termine di quaranta giorni a decorrere dalla
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto
del  Ministero  della  giustizia che recepisce la delibera consiliare
con  la  quale  vengono  aperti  i termini per la presentazione delle
domande  per  la  partecipazione  alle  procedure di selezione per la
nomina a giudice onorario di Tribunale.
L'omissione  anche di una soltanto delle modalita' di presentazione
sopraindicate determina l'inammissibilita' della domanda.
Chi  e'  iscritto  all'albo  degli avvocati puo' presentare domanda
oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.
Nelle  domande  deve  essere  complessivamente  indicato  un numero
massimo di quattro circondari presso i quali il richiedente chiede di
essere assegnato.
Le  indicazioni  di  sedi  eccedenti quelle consentite si ritengono
come non effettuate.
L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita' per mancata
ricezione  della  domanda  cartacea,  ne' per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o
comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
L'Amministrazione   non   provvede   a  regolarizzare  integrare  o
modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di
cui al comma 1.
Ogni aspirante dovra' dichiarare:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) idoneita' fisica e psichica;
d)  il  numero  di  codice  fiscale,  allegando la fotocopia della
tessera rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze;
e)  l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea in
giurisprudenza e la data del conseguimento;
f) il possesso della cittadinanza italiana;
g)  il  comune  nelle  cui  liste  elettorali e' iscritto ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
h) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva  per  contravvenzioni  e  di  non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza;
i)  di  non  aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario  giudiziale  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della
Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313;
j)  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento
penale;
k)  di  non  essere  mai  stato  revocato  o  non confermato nelle
funzioni di magistrato onorario (in caso contrario dovra' allegare il
provvedimento);
l)  di  non  versare  in  alcuna  delle  cause  d'incompatibilita'
previste  dall'art.  42-quater  del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12;
m)  di  non  versare  in nessuna causa d'incompatibilita' ai sensi
dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (art. 5).
Per  gli  aspiranti alla nomina a giudice onorario del Tribunale di
Bolzano, inoltre:
n)  di  essere  in  possesso  dell'attestato previsto dall'art. 4,
comma  3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752;
o)  l'appartenenza  ad  uno  dei tre gruppi linguistici: italiano,
tedesco o ladino.
In  calce alle dichiarazioni rese (Mod. N) l'aspirante deve apporre
la  propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti
da  dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Presentazione dei documenti.
Nei   termini   di   cui  al  comma  3,  dovranno  essere  prodotti
dall'interessato:
a) istanza di nomina (Mod. N);
b)  certificato  medico  attestante  l'idoneita' fisica e psichica
rilasciato da un ente pubblico (ASL o Medico Militare);
c) nullaosta rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o del
datore di lavoro;
d)  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' con la quale,
tra  l'altro,  l'interessato  dichiara  l'insussistenza  di  cause di
incompatibilita'  ai  sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 (Mod. N. 1);
e)  dichiarazione  con cui l'aspirante si impegna a non esercitare
la  professione  forense  nell'ambito  del  Circondario del Tribunale
presso   il   quale   abbia   a   svolgere  le  funzioni  o  onorarie
attribuitegli,  nonche'  a  non  rappresentare  o difendere le parti,
nelle  fasi successive, in procedimenti svoltisi dinnanzi ai medesimi
uffici  e  a  cessare  dalle  funzioni  di  magistrato  onorario e di
componente  laico  di  altri  organi  giudicanti entro e non oltre il
trentesimo  giorno  dalla  comunicazione  del decreto ministeriale di
nomina (Mod. N. 2);
f)  documenti  comprovanti il possesso dei titoli di preferenza di
cui al successivo art. 4;
g) fotocopia del documento d'identita' (nel caso in cui l'istanza,
dopo  aver  inserito  i  dati  nel  form  presente  sul sito internet
www.csm.it, venga trasmessa per posta);
h)   codice   fiscale  (fotocopia  della  tessera  rilasciata  dal
Ministero dell'economia e delle finanze).
5. Nello stesso termine la Corte di appello acquisisce:
a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale;
b) certificato penale;
c) rapporto informativo del prefetto;
d)  parere  motivato  del  competente  consiglio dell'Ordine degli
avvocati nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense.



Art. 3.


Procedimento per la nomina


1.  Il  Presidente  della  Corte  di  appello  provvede,  una volta
istruite  le  istanze  di  nomina  dei giudici onorari di Tribunale a
convocare il Consiglio m per la valutazione dei requisiti ed i titoli
degli  aspiranti  giudici  onorari  e  per  la predisposizione di una
graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive.
La  proposta  di  graduatoria  predisposta  dal Consiglio giudiziario
comprende  tutti  gli  aspiranti  alla  nomina  che  hanno presentato
istanza  nel  termine  di  cui  all'art.  2.  La predetta proposta di
graduatoria  verra'  pubblicata  presso la segreteria del Consiglio m
oltre che sul sito del Consiglio superiore della magistratura.
Eventuali  osservazioni  nei  confronti della graduatoria, proposte
entro  20  giorni  dalla  sua  approvazione  da  parte  del Consiglio
giudiziario,  saranno  valutate  dallo  stesso  Consiglio giudiziario
prima  dell'inoltro  della  graduatoria  al Consiglio superiore della
magistratura.
Predisposta  la  proposta  di  graduatoria il Consiglio giudiziario
provvede  ad  inviarla  con i relativi atti (in originale e in copia)
entro  novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2 al
Consiglio superiore della magistratura per la successiva approvazione
e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti.
Il Consiglio superiore della magistratura procedera' alla copertura
dei  posti  vacanti  iniziando dall'ufficio situato nella citta' sede
della   Corte  d'appello  e  proseguendo  in  ordine  decrescente  in
relazione agli organici di ciascun Tribunale.
Coperti  i  posti  vacanti,  la  graduatoria  verra' utilizzata dal
Consiglio  superiore  della  magistratura fino alla pubblicazione del
successivo  bando  di  concorso,  al  fine  di coprire i posti resisi
eventualmente   vacanti  a  seguito  del  verificarsi  di  una  delle
condizioni  previste  dall'art.  12 del presente decreto. La nomina a
giudice   onorario   di   Tribunale  caduca  ogni  ulteriore  istanza
presentata  presso  altri uffici giudiziari sia come giudice onorario
che come vice procuratore onorario.
In caso di esaurimento della graduatoria, il Presidente della Corte
di  appello puo' richiedere al Consiglio superiore della magistratura
l'attivazione della procedura prevista dal punto 1 di cui al presente
articolo.
Eventuali   istanze   di  nomina  pervenute  oltre  il  termine  di
presentazione  delle  istanze  di  cui  all'art.  2,  sono dichiarate
inammissibili   con  provvedimento  del  presidente  della  Corte  di
appello.
2.   Le   proposte   dei   Consigli   giudiziari   dovranno  essere
espressamente motivate sui seguenti punti:
a)  possesso  da  parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei
requisiti  oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo
comma, ordinamento giudiziario;
b)  inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente che
non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non
abbiano  avuto  in  passato  la  conferma  nell'incarico da parte del
Consiglio   superiore  della  magistratura  o  siano  state  da  esso
revocate;
c)   inesistenza   di   fatti  e  circostanze  che,  tenuto  conto
dell'attivita'   svolta   dagli  aspiranti  e  delle  caratteristiche
dell'ambiente,   possano   ingenerare   il   timore   di  parzialita'
nell'amministrazione della giustizia;
d)   idoneita'  degli  aspiranti  ad  assolvere  degnamente  ed  a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da  provate  garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di
credibilita' ed indipendenza;
e)  eventuale  pendenza  di  procedimenti  penali  a  carico degli
aspiranti.
3.  Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato
i  Consigli  giudiziari,  nella  redazione  delle  proposte, dovranno
tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'ordine di
appartenenza.
4.  I  dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti,
per ciascuna Corte di appello, ai servizi riguardanti la magistratura
onoraria  attesteranno  la  regolare allegazione della documentazione
per  le  istanze  di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione
solo  delle  pratiche  corredate  da  tutta  la documentazione di cui
sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.
5.  Le  istanze  di  nomina  e  le proposte di conferma dei giudici
onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al
Consiglio  superiore  della  magistratura a cura dei Presidenti delle
Corti di appello, in originale e in copia.
6.   Ad  avvenuta  nomina,  sara'  cura  degli  Uffici  interessati
comunicare  al  Consiglio superiore della magistratura e al Ministero
la  presa  di  possesso,  mediante trasmissione del relativo verbale.
Dovra',  altresi',  essere comunicata dal Presidente del Tribunale la
mancata  presa  di  possesso  nel termine stabilito per l'attivazione
della procedura di decadenza dall'incarico.



Art. 4.


Titoli di preferenza


1.  Costituisce  titolo  di  preferenza  per la nomina, nell'ordine
sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella qualita' di iscritto
nell'elenco  speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera b),
del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
c)  dell'insegnamento  di  materie  giuridiche nelle universita' o
negli istituti superiori statali;
d)   delle  funzioni  inerenti  ai  servizi  delle  cancellerie  e
segreterie  giudiziarie  con  qualifica  di dirigente o con qualifica
corrispondente   alla   soppressa   carriera  direttiva,  sempre  che
l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello
in cui siano svolte le funzioni suddette;
e)  delle  funzioni  con  qualifica  di  dirigente o con qualifica
corrispondente    alla    soppressa    carriera    direttiva    nelle
amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
2.  Costituisce,  altresi',  titolo  di  preferenza,  in assenza di
quelli  sopra  indicati,  il  conseguimento  del  diploma biennale di
specializzazione  per  le  professioni  legali di cui all'art. 16 del
decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.
3.  Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli,
sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c), d),
e)  del  precedente  comma  primo,  prevale la maggiore anzianita' di
servizio;
b)  tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale
la maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale;
c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
d)  a  residuale  parita'  di titoli si da' preferenza alla minore
anzianita' anagrafica.
I  documenti  comprovanti  il  possesso  dei suddetti titoli devono
contenere  l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa
di  possesso per le funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi
professionali)   e   di   cessazione   eventualmente   gia'  avvenuta
dell'esercizio delle relative attivita' e funzioni.
La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione del
titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.
I   titoli   di   preferenza   conseguiti   o   comunque   prodotti
dall'aspirante  oltre  il  termine  di  scadenza per la presentazione
delle  domande  non  possono  essere  presi in considerazione ai fini
della formazione e definizione della graduatoria.



Art. 5.


Incompatibilita'


1.  Non  possono  esercitare  le  funzioni  di  giudice onorario di
Tribunale:
a)  i  membri  del  Parlamento  nazionale ed europeo, i membri del
Governo,  i  titolari  di  cariche  elettive ed i membri delle giunte
degli  enti  territoriali,  i  componenti  degli  organi  deputati al
controllo  sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di
difensore civico;
b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
c)  coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti
incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
d)   gli   appartenenti   ad  associazioni  i  cui  vincoli  siano
incompatibili    con    l'esercizio   indipendente   della   funzione
giurisdizionale;
e)  coloro  che  svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti
attivita'  professionale  non  occasionale  per  conto  di imprese di
assicurazione   o   bancaria,  ovvero  per  istituti  o  societa'  di
intermediazione finanziaria.
2.  Gli  avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono
esercitare  la  professione  forense  dinanzi  agli uffici giudiziari
compresi  nel  circondario  del Tribunale presso il quale svolgono le
funzioni di giudice onorario di Tribunale e non possono rappresentare
o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi
dinanzi ai medesimi uffici.
3.   Non  e'  compatibile  con  le  funzioni  onorarie  l'esercizio
dell'attivita'   legale  c.d.  stragiudiziale  diretta  all'esercizio
dell'attivita'  professionale  davanti  all'ufficio o agli uffici nei
quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.
4. Il giudice onorario di Tribunale non puo' assumere l'incarico di
consulente,  perito  o  interprete  nei  procedimenti che si svolgono
dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale
presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
5.   Non   si   estendono   ai  giudici  onorari  di  Tribunale  le
incompatibilita' previste dall'art. 18 ord. giud.
6.   La   disposizioni   di   cui  all'art.  19  ord.  giud.  sulle
incompatibilita'  per  i rapporti di parentela, affinita', coniugio o
convivenza  con magistrati ordinari o con altri magistrati onorari si
applicano  ai giudici onorari di Tribunale, secondo i criteri dettati
dalla  circolare  del Consiglio superiore della magistratura adottata
con delibera del 23 maggio 2007, in quanto compatibili.
7.  Si  applica  ai  giudici onorari di Tribunale l'art. 8 cpv. del
testo unico leggi elettorali (decreto del Presidente della Repubblica
30  marzo  1957 n. 361); stante l'inapplicabilita' dell'aspettativa e
del  trasferimento a circoscrizione giudiziaria diversa da quella nel
cui  ambito si svolgono le elezioni, coloro che intendono candidarsi,
hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.



Art. 6.


Tirocinio


1.  Ai  fini di consentire ai giudici onorari di Tribunale di nuova
nomina  una  indispensabile formazione professionale, i Presidenti di
Tribunale cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un
periodo  di  tirocinio  della durata di quattro mesi (due nel settore
civile  e  due  in  quello  penale)  anteriormente  all'assunzione di
funzioni  giudiziarie,  ed  i  Consigli giudiziari individueranno per
ciascun settore un magistrato di riferimento.
2.  Il  tirocinio  si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli,
svolto  seguendo le indicazioni del giudice titolare e la presenza ad
udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali.
3.  Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione
di  incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari
di  Tribunale,  mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e
di rappresentanti dell'avvocatura.
4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento, esprimono
in  una relazione una valutazione sulla qualita' dell'impegno e sulla
professionalita'  del  magistrato  onorario nell'esame e nello studio
degli  atti  processuali,  nonche'  sulla  redazione delle minute dei
provvedimenti   e   sulle  attitudini  all'esercizio  delle  funzioni
giurisdizionali.
5.  Nell'ipotesi  in  cui  anche  in  un  solo  settore  vi sia una
valutazione  negativa  dell'attivita' svolta dal magistrato onorario,
il  Presidente  del  Tribunale  valuta  se  rinnovare  il  periodo di
tirocinio per ulteriori due mesi. Al termine del secondo periodo, ove
l'esito   del  tirocinio  sia  ancora  negativo,  il  Presidente  del
Tribunale  redige  apposita relazione per l'inizio della procedura di
revoca dall'incarico di cui all'art. 42-sexies comma 2, lett. c) ord.
giud., secondo quanto previsto dall'art. 13.



Art. 7.


Conferma


1.  Ai  fini  della conferma, il Consiglio giudiziario esprime, tre
mesi prima della scadenza del triennio, un giudizio di idoneita' alla
continuazione  dell'esercizio  delle  funzioni  sulla  base  di  ogni
elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti.
2. Il giudizio di idoneita' costituisce requisito necessario per la
conferma.
3.  Alla  domanda  di  conferma  da  presentare  al  Presidente del
Tribunale  almeno  sei mesi prima della scadenza del mandato (art. 8,
n.  3  del  presente  decreto), redatta sull'apposito modulo (Mod. C,
allegato)  debitamente  compilato  dall'interessato  dovranno  essere
allegate:
a)  certificazione  o  autocertificazione  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettere a), b), d), e), g) (Mod. C.1, allegato);
b)   dichiarazione  con  cui  il  confermando  si  impegna  a  non
esercitare  la  professione  forense  nell'ambito del Circondario del
Tribunale  presso  il  quale  svolge  le funzioni (art. 5); (Mod. C.2
allegato);
c)  dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilita'
ex art. 19 ord. giud. (art.5); (Mod. C. 1, allegato).
4.   Il  Presidente  del  Tribunale  redigera'  apposita  relazione
sull'attivita'  svolta  dall'interessato  nel  triennio  decorso, con
l'allegazione  dei  prospetti  statistici  relativi a detto periodo e
sull'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilita'.
5.  Ai  fini  della  conferma, i Consigli giudiziari terranno conto
della  valutazione  espressa  dal  Presidente del Tribunale presso il
quale il giudice onorario ha prestato la propria attivita'.



Art. 8.


Durata dell'incarico e procedimento per la conferma


1.  La  nomina  a giudice onorario di Tribunale ha la durata di tre
anni. Il titolare puo' essere confermato, alla scadenza, per una sola
volta.
2.  Alla scadenza della conferma non puo' riproporsi alcuna istanza
di  nomina  a  giudice onorario di Tribunale presso qualsiasi ufficio
giudiziario.
3.  Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico
triennale  gli  interessati  dovranno  presentare domanda di conferma
(Mod.  C,  allegato)  ed  i capi degli uffici dovranno immediatamente
procedere alla relativa istruttoria.
4. La domanda di conferma va presentata al Presidente del Tribunale
che,  una  volta  istruita, la trasmette al Presidente della Corte di
appello con il proprio parere motivato.
5.  Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario esprime un
giudizio   di   idoneita'  alla  continuazione  dell'esercizio  delle
funzioni  sulla  base  di  ogni  elemento  utile,  compreso l'esame a
campione  dei  provvedimenti.  Il  giudizio  di idoneita' costituisce
requisito necessario per la conferma.
6.  La  nomina dei giudici onorari di Tribunale, pur avendo effetto
dalla  data  del  decreto  ministeriale di cui all'art. 42-ter, primo
comma,  ord.  giud.,  ha  durata  triennale  con decorrenza dal primo
gennaio dell'anno successivo al decreto ministeriale di nomina.



Art. 9.


Assegnazione ad altro ufficio o funzione


1.  Il giudice onorario di Tribunale puo' presentare domanda per il
conferimento di analoghe funzioni presso altro Tribunale partecipando
all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3.
2.  Entro  trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina,
il  giudice  onorario  di  Tribunale dovra' dimettersi dal precedente
incarico.
3.  In  caso  di  assegnazione  ad  altro  ufficio,  secondo quanto
previsto  dai  precedenti commi, al giudice onorario di Tribunale non
si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.
4.  In  ogni  caso  la durata complessiva dell'attivita' di giudice
onorario di Tribunale non puo' derogare i limiti di cui all'art. 8.
5.  Il giudice onorario di Tribunale puo' presentare domanda per la
partecipazione  alle  procedure  di  selezione  per  la nomina a vice
procuratore  onorario  o  a  giudice  di  pace.  L'eventuale nomina a
seguito  dell'espletamento  dell' ordinaria procedura di cui all'art.
3,  deve  intendersi  nomina  ad  una  funzione  onoraria  diversa ed
incompatibile con quella svolta.



Art. 10.


Doveri e diritti


1.  Il  giudice  onorario  di Tribunale e' tenuto a svolgere le sue
funzioni  in  posizione  di  assoluta  indipendenza ed autonomia, nel
rispetto  dell'imparzialita' e del ruolo di terzieta' richiesto dalla
funzione  giurisdizionale,  nonche' all'osservanza di tutti gli altri
doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
2.  La  competente  autorita'  giudiziaria  dovra'  dare tempestiva
comunicazione   al   Consiglio  superiore  della  magistratura  della
pendenza  di  procedimenti  penali  instaurati  successivamente  alla
nomina  o  conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire
le  opportune  valutazioni  in  ordine all'eventuale dichiarazione di
decadenza o alla revoca.



Art. 11.


Sorveglianza  sull'adempimento  dei  doveri  dei  giudici  onorari di
tribunale


1.   Il   Presidente   del   Tribunale  ha  l'obbligo  di  vigilare
sull'attivita'  dei  giudici onorari e riferisce entro il 31 dicembre
di  ciascun  anno  al  Consiglio  giudiziario  sul buon andamento del
servizio con apposita relazione. Tale compito puo' essere delegato ad
altro magistrato dell'ufficio nell'ambito del progetto tabellare.
2.  Nell'ambito dell'attivita' di cui al precedente comma, e' fatto
obbligo  al  capo  dell'ufficio  di  vigilare  sulla effettiva durata
dell'incarico  del  magistrato  onorario,  attivando  tempestivamente
prima  della  scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste
di nuova nomina.
3.  Il  Presidente  del Tribunale che venga a conoscenza di fatti o
comportamenti  di  possibile  rilievo  ai  fini di un procedimento di
decadenza o disciplinare, da' tempestivo avvio al procedimento di cui
al successivo art. 13.



Art. 12.


Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio


1. Il giudice onorario di Tribunale cessa dall'incarico:
a) per il compimento del settantaduesimo anno di eta';
b)  per  scadenza  del  termine  di  durata  della  nomina o della
conferma;
c) per dimissioni.
2. Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:
a)   se  non  assume  le  funzioni  entro  sessanta  giorni  dalla
comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine
piu'  breve  eventualmente  fissato  dal  Ministro della giustizia ai
sensi dell'art. 10 ord. giud.;
b)   se   non   esercita   volontariamente  le  funzioni  inerenti
all'ufficio;
c)  se  viene  meno  uno dei requisiti necessari o sopravviene una
causa di incompatibilita'.
3.  Il  giudice  onorario  di tribunale e' revocato dall'ufficio in
caso  di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad
esito negativo del tirocinio.



Art. 13.


Procedura per la decadenza e revoca


1.  Nell'ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni
previste  dalle  lettere  a)  e  c) del comma 1 e a) e b) del comma 2
dell'articolo   precedente,   poiche'  si  tratta  di  prendere  atto
dell'accadimento   di   un   fatto   al   quale  la  legge  ricollega
automaticamente  determinati  effetti,  il  Consiglio superiore della
magistratura  dispone  la immediata decadenza del magistrato onorario
appena   la   condizione   si   verifica   senza  disporre  ulteriori
accertamenti.
2.  Nelle  ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno
di  uno  dei  requisiti  necessari o dal sopravvenire di una causa di
incompatibilita'  (art.  12,  comma  2,  lettera  c)  e di revoca per
inosservanza  dei  doveri inerenti all'ufficio (art. 12, comma 3), il
Presidente  del  Tribunale  che  abbia  avuto notizia di un fatto che
possa  dar  luogo  alla  decadenza  o  alla  revoca  per  le  ragioni
sopraindicate,   puo',   in   ogni  momento,  proporre  al  Consiglio
giudiziario la revoca o la decadenza del giudice onorario.
3.  Il  Consiglio  giudiziario  dovra'  formulare  la contestazione
indicando   succintamente,   i   fatti  suscettibili  di  determinare
l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei
fatti  sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di quindici
giorni  dal  ricevimento  dell'atto,  l'interessato  puo'  presentare
memorie  e  documenti  o  indicare  circostanze  sulle quali richiede
indagini o testimonianze.
4.  Ove  debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario
ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.
4-bis.   Nel  caso  in  cui  per  gli  stessi  fatti  sia  pendente
procedimento  penale  a carico del magistrato onorario, il Presidente
del  Tribunale,  valutate  le  ragioni  di economia istruttoria e per
evitare  pronunce contraddittorie, puo' richiedere la sospensione del
procedimento  fino  alla  definizione del procedimento penale. In tal
caso,  trasmette  la richiesta al Consiglio giudiziario che, espresso
il  suo parere, a sua volta la trasmette al Consiglio superiore della
magistratura  per la decisione. Il procedimento riprende il suo corso
appena viene comunicata, la definizione del procedimento penale.
La   sentenza   penale  irrevocabile  di  condanna  e  la  sentenza
irrevocabile  prevista dall'art. 442, comma 2 c.p.p,. hanno autorita'
di  cosa  giudicata  nel  procedimento  di decadenza o revoca, quanto
all'accertamento  della  sussistenza  del fatto, della sua illiceita'
penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha autorita' di cosa
giudicata   nel   procedimento   di   decadenza   o   revoca   quanto
all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso.
4-ter.  Il Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del
Presidente  del  Tribunale,  sospende  dalle  funzioni  il magistrato
onorario  sottoposto  a  procedimento  penale,  nei cui confronti sia
stata adottata una misura cautelare personale.
La  sospensione permane fino alla sentenza di non luogo a procedere
non  piu'  soggetta  ad  impugnazione o alla sentenza irrevocabile di
proscioglimento.   La   sospensione  e'  revocata,  anche  d'ufficio,
allorche'  la  misura cautelare personale e' revocata per carenza dei
gravi indizi di colpevolezza. Puo' essere revocata, previo parere del
Consiglio  giudiziario, negli altri casi di revoca o cessazione degli
effetti della misura cautelare.
4-quater.   Quando   il   magistrato   onorario   e'  sottoposto  a
procedimento  penale  o  quando  al  medesimo possono essere ascritti
fatti  rilevanti sotto il profilo della revoca o della decadenza che,
per  la  loro  gravita',  siano  incompatibili  con l'esercizio delle
funzioni,  il  Presidente del Tribunale puo' chiederne la sospensione
cautelare dalle funzioni, anche prima dell'inizio del procedimento di
revoca o decadenza.
Il  Presidente  del Tribunale trasmette la richiesta di sospensione
al   Consiglio   giudiziario  che,  convocato  l'interessato  con  un
preavviso  di  almeno  tre  giorni,  dopo  averlo  sentito  anche con
l'assistenza   di  un  difensore,  o  averne  constatato  la  mancata
comparizione,  esprime  il proprio parere e lo trasmette al Consiglio
superiore della magistratura per la decisione.
La  sospensione  puo' essere revocata dal Consiglio superiore della
magistratura,   anche   d'ufficio,   previo   parere   del  Consiglio
giudiziario.
La sospensione cessa di avere efficacia, per il magistrato onorario
sottoposto  a procedimento penale, quando sia prosciolto con sentenza
irrevocabile  ovvero  sia  pronunciata nei suoi confronti sentenza di
non  luogo  a  procedere non piu' soggetta ad impugnazione, e, per il
magistrato   onorario  sottoposto  a  procedimento  di  revoca  o  di
decadenza, al momento dell'archiviazione di detto procedimento.
5.  Il  Consiglio  giudiziario,  anche all'esito degli accertamenti
effettuati,   se   la  notizia  si  e'  rivelata  infondata,  dispone
l'archiviazione  del procedimento; in caso contrario viene notificato
tempestivamente  all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati
per la deliberazione, avvertendolo della facolta' di prendere visione
degli  atti  relativi  alla  notizia  dalla  quale  e'  scaturito  il
procedimento  e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato e'
avvertito,  altresi',  che potra' comparire personalmente, che potra'
essere  assistito  da  un  difensore  scelto  tra i magistrati, anche
onorari,  appartenenti  all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del
libero  Foro  e  che se non si presentera' senza addurre un legittimo
impedimento  si  procedera'  in  sua  assenza. La data fissata per la
deliberazione  deve  essere  notificata almeno dieci giorni prima del
giorno fissato.
6.   Ciascun  membro  del  Consiglio  giudiziario  ha  facolta'  di
rivolgere  domande  all'interessato  sui fatti a lui riferiti. Questi
puo'  presentare  memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri
di  non  aver  potuto  produrre  in  precedenza. Il Presidente da' la
parola  al  difensore,  se presente, ed infine all'interessato che la
richieda.
7. All'esito di tale attivita' il Consiglio giudiziario inviera' la
proposta  motivata  di  decadenza  o di revoca al Consiglio superiore
della magistratura.
8.   In  quanto  titolare  del  potere  decisionale,  il  Consiglio
superiore  della  magistratura  potra'  accogliere  la  proposta  del
Consiglio  giudiziario,  ovvero,  nel  caso  in cui la stessa non sia
condivisa,  modificarla,  procedendo,  se  necessario,  a  richiedere
chiarimenti  al  Consiglio  giudiziario  stesso o all'espletamento di
ulteriore attivita' istruttoria.
9.  La  cessazione,  la  decadenza  o  la  revoca  dall'ufficio  e'
dichiarata  o  disposta  con decreto del Ministro della giustizia, in
conformita'   alla   deliberazione   del  Consiglio  superiore  della
magistratura.
10.  In  caso  di  cessazione  e/o  revoca dall'incarico di giudice
onorario   di  Tribunale,  il  Presidente  del  Tribunale  chiede  al
Consiglio  superiore  della  magistratura di nominare a copertura del
posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l'ordine
progressivo  della  graduatoria  deliberata  dal  Consiglio superiore
della magistratura.
Roma, 3 giugno 2009

Il Ministro : Alfano

 


Annunci

... Le cose vere della vita non si studiano nè si imparano ma si incontrano (Oscar Wilde)