Nella G.U. del 17/6/09 è stato pubblicato il D.M. Giustizia del 3/6/09 "Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina dei giudici onorari di Tribunale". L'art. 4 (alla lettera b) indica tra i titoli di preferenza l'esercizio della professione di avvocato e (alla lettera e) l'esercizio delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici. L'art. 5, "Incomatibilità", prevede tra l'altro: " 2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario di Tribunale e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.
3. Non e' compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attivita' legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attivita' professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni. 4. Il giudice onorario di Tribunale non puo' assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie".
Assurdo, evidentemente, e contraddittorio prevedere l'incompatibilità tra impiego pubblico a part time e l'esercizio della professione forense!!! Ne trattino i cancellati dall'albo degli avvocati ex l. 339/03, ricorrenti innanzi al CNF, nelle prossime udienze di luglio.
LEGGI DI SEGUITO L'INTERO DECRETO MINISTERIALE ...
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 giugno 2009
Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina dei giudici
onorari di Tribunale. (09A06844)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2007 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2007, relativo ai criteri per
la nomina e la conferma dei giudici onorari di Tribunale, con il
quale e' stato recepito il testo della circolare del Consiglio
superiore della magistratura P-10358/2003 coordinato con le
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera in data 9 aprile 2009, diramata con circolare n.
P-8620/2009 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha
apportato ulteriori modifiche ai criteri per la nomina e la conferma
dei giudici onorari di Tribunale;
Ritenuta la necessita' di emanare un nuovo decreto ministeriale che
recepisca il testo della circolare del Consiglio superiore della
magistratura n. P-10358/2003 coordinato con le successive modifiche
ed integrazioni;
Visto l'art. 42-ter, ultimo comma, del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12;
Decreta:
Art. 1.
Disposizioni di carattere generale
1. I giudici onorari di Tribunale sono nominati con decreto del
Ministro della giustizia, in conformita' della deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Consiglio
giudiziario competente per territorio.
2. Il numero dei giudici onorari presso ogni Tribunale non puo'
essere superiore alla meta' dei magistrati professionali previsti in
organico per l'Ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di
servizio - da motivare espressamente - consiglino di elevare tale
numero.
Art. 2.
Nomina (requisiti e documentazione)
1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a giudice
onorario di Tribunale e' necessario che l'aspirante:
a) sia cittadino italiano;
b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) abbia l'idoneita' fisica e psichica;
d) abbia un'eta' non inferiore a venticinque anni e non superiore
a sessantanove anni con riferimento, per la nomina, alla data della
relativa delibera e, per la conferma, alla scadenza dell'incarico da
confermare;
e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui
ha sede l'ufficio giudiziario per il quale e' presentata la domanda,
fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato
o le funzioni notarili;
f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza (laurea in
giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria
previgente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e
dei corsi universitari o laurea specialistica) in una delle
Universita' della Repubblica o presso una universita' estera di un
Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di
prevenzione o di sicurezza;
h) abbia tenuto condotta incensurabile cosi' come previsto
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni e integrazioni.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di nomina e alla scadenza
dell'incarico da confermare, salvo quanto previsto al comma 1,
lettera d) che precede.
2. Per la nomina a giudice onorario del Tribunale ordinario di
Bolzano e' richiesta inoltre:
a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;
b) appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8, secondo
comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976).
3. Domanda di ammissione alla procedura di selezione.
La presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di
selezione deve avvenire compilando e inviando per via telematica al
Consiglio superiore della magistratura l'apposito modulo (Mod. N)
reperibile sul sito del Consiglio superiore della magistratura
(www.csm.it) e altresi' consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente
compilato e sottoscritto, in originale e in due copie, unitamente ai
Mod. N. 1 e N. 2 reperibili sul sito del Consiglio superiore della
magistratura (www.csm.it), al Presidente della Corte di appello nel
cui distretto ricadono gli uffici per i quali si chiede la nomina,
entro e non oltre il termine di quaranta giorni a decorrere dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto
del Ministero della giustizia che recepisce la delibera consiliare
con la quale vengono aperti i termini per la presentazione delle
domande per la partecipazione alle procedure di selezione per la
nomina a giudice onorario di Tribunale.
L'omissione anche di una soltanto delle modalita' di presentazione
sopraindicate determina l'inammissibilita' della domanda.
Chi e' iscritto all'albo degli avvocati puo' presentare domanda
oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.
Nelle domande deve essere complessivamente indicato un numero
massimo di quattro circondari presso i quali il richiedente chiede di
essere assegnato.
Le indicazioni di sedi eccedenti quelle consentite si ritengono
come non effettuate.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per mancata
ricezione della domanda cartacea, ne' per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
L'Amministrazione non provvede a regolarizzare integrare o
modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di
cui al comma 1.
Ogni aspirante dovra' dichiarare:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) idoneita' fisica e psichica;
d) il numero di codice fiscale, allegando la fotocopia della
tessera rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze;
e) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea in
giurisprudenza e la data del conseguimento;
f) il possesso della cittadinanza italiana;
g) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
h) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza;
i) di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313;
j) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento
penale;
k) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle
funzioni di magistrato onorario (in caso contrario dovra' allegare il
provvedimento);
l) di non versare in alcuna delle cause d'incompatibilita'
previste dall'art. 42-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12;
m) di non versare in nessuna causa d'incompatibilita' ai sensi
dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (art. 5).
Per gli aspiranti alla nomina a giudice onorario del Tribunale di
Bolzano, inoltre:
n) di essere in possesso dell'attestato previsto dall'art. 4,
comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752;
o) l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici: italiano,
tedesco o ladino.
In calce alle dichiarazioni rese (Mod. N) l'aspirante deve apporre
la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti
da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Presentazione dei documenti.
Nei termini di cui al comma 3, dovranno essere prodotti
dall'interessato:
a) istanza di nomina (Mod. N);
b) certificato medico attestante l'idoneita' fisica e psichica
rilasciato da un ente pubblico (ASL o Medico Militare);
c) nullaosta rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o del
datore di lavoro;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale,
tra l'altro, l'interessato dichiara l'insussistenza di cause di
incompatibilita' ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 (Mod. N. 1);
e) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare
la professione forense nell'ambito del Circondario del Tribunale
presso il quale abbia a svolgere le funzioni o onorarie
attribuitegli, nonche' a non rappresentare o difendere le parti,
nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinnanzi ai medesimi
uffici e a cessare dalle funzioni di magistrato onorario e di
componente laico di altri organi giudicanti entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto ministeriale di
nomina (Mod. N. 2);
f) documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza di
cui al successivo art. 4;
g) fotocopia del documento d'identita' (nel caso in cui l'istanza,
dopo aver inserito i dati nel form presente sul sito internet
www.csm.it, venga trasmessa per posta);
h) codice fiscale (fotocopia della tessera rilasciata dal
Ministero dell'economia e delle finanze).
5. Nello stesso termine la Corte di appello acquisisce:
a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale;
b) certificato penale;
c) rapporto informativo del prefetto;
d) parere motivato del competente consiglio dell'Ordine degli
avvocati nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense.
Art. 3.
Procedimento per la nomina
1. Il Presidente della Corte di appello provvede, una volta
istruite le istanze di nomina dei giudici onorari di Tribunale a
convocare il Consiglio m per la valutazione dei requisiti ed i titoli
degli aspiranti giudici onorari e per la predisposizione di una
graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive.
La proposta di graduatoria predisposta dal Consiglio giudiziario
comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno presentato
istanza nel termine di cui all'art. 2. La predetta proposta di
graduatoria verra' pubblicata presso la segreteria del Consiglio m
oltre che sul sito del Consiglio superiore della magistratura.
Eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte
entro 20 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio
giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio giudiziario
prima dell'inoltro della graduatoria al Consiglio superiore della
magistratura.
Predisposta la proposta di graduatoria il Consiglio giudiziario
provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia)
entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2 al
Consiglio superiore della magistratura per la successiva approvazione
e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti.
Il Consiglio superiore della magistratura procedera' alla copertura
dei posti vacanti iniziando dall'ufficio situato nella citta' sede
della Corte d'appello e proseguendo in ordine decrescente in
relazione agli organici di ciascun Tribunale.
Coperti i posti vacanti, la graduatoria verra' utilizzata dal
Consiglio superiore della magistratura fino alla pubblicazione del
successivo bando di concorso, al fine di coprire i posti resisi
eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una delle
condizioni previste dall'art. 12 del presente decreto. La nomina a
giudice onorario di Tribunale caduca ogni ulteriore istanza
presentata presso altri uffici giudiziari sia come giudice onorario
che come vice procuratore onorario.
In caso di esaurimento della graduatoria, il Presidente della Corte
di appello puo' richiedere al Consiglio superiore della magistratura
l'attivazione della procedura prevista dal punto 1 di cui al presente
articolo.
Eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di
presentazione delle istanze di cui all'art. 2, sono dichiarate
inammissibili con provvedimento del presidente della Corte di
appello.
2. Le proposte dei Consigli giudiziari dovranno essere
espressamente motivate sui seguenti punti:
a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei
requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo
comma, ordinamento giudiziario;
b) inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente che
non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non
abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del
Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso
revocate;
c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto
dell'attivita' svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche
dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita'
nell'amministrazione della giustizia;
d) idoneita' degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da provate garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di
credibilita' ed indipendenza;
e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli
aspiranti.
3. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato
i Consigli giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno
tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'ordine di
appartenenza.
4. I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti,
per ciascuna Corte di appello, ai servizi riguardanti la magistratura
onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione
per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione
solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui
sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.
5. Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei giudici
onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al
Consiglio superiore della magistratura a cura dei Presidenti delle
Corti di appello, in originale e in copia.
6. Ad avvenuta nomina, sara' cura degli Uffici interessati
comunicare al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero
la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.
Dovra', altresi', essere comunicata dal Presidente del Tribunale la
mancata presa di possesso nel termine stabilito per l'attivazione
della procedura di decadenza dall'incarico.
Art. 4.
Titoli di preferenza
1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine
sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella qualita' di iscritto
nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera b),
del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita' o
negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e
segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica
corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che
l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello
in cui siano svolte le funzioni suddette;
e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica
corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle
amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
2. Costituisce, altresi', titolo di preferenza, in assenza di
quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di
specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del
decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.
3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli,
sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c), d),
e) del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianita' di
servizio;
b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale
la maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale;
c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
d) a residuale parita' di titoli si da' preferenza alla minore
anzianita' anagrafica.
I documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli devono
contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa
di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi
professionali) e di cessazione eventualmente gia' avvenuta
dell'esercizio delle relative attivita' e funzioni.
La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione del
titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.
I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti
dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione
delle domande non possono essere presi in considerazione ai fini
della formazione e definizione della graduatoria.
Art. 5.
Incompatibilita'
1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di
Tribunale:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del
Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte
degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al
controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di
difensore civico;
b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti
incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano
incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione
giurisdizionale;
e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti
attivita' professionale non occasionale per conto di imprese di
assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o societa' di
intermediazione finanziaria.
2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono
esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari
compresi nel circondario del Tribunale presso il quale svolgono le
funzioni di giudice onorario di Tribunale e non possono rappresentare
o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi
dinanzi ai medesimi uffici.
3. Non e' compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio
dell'attivita' legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio
dell'attivita' professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei
quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.
4. Il giudice onorario di Tribunale non puo' assumere l'incarico di
consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono
dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale
presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
5. Non si estendono ai giudici onorari di Tribunale le
incompatibilita' previste dall'art. 18 ord. giud.
6. La disposizioni di cui all'art. 19 ord. giud. sulle
incompatibilita' per i rapporti di parentela, affinita', coniugio o
convivenza con magistrati ordinari o con altri magistrati onorari si
applicano ai giudici onorari di Tribunale, secondo i criteri dettati
dalla circolare del Consiglio superiore della magistratura adottata
con delibera del 23 maggio 2007, in quanto compatibili.
7. Si applica ai giudici onorari di Tribunale l'art. 8 cpv. del
testo unico leggi elettorali (decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957 n. 361); stante l'inapplicabilita' dell'aspettativa e
del trasferimento a circoscrizione giudiziaria diversa da quella nel
cui ambito si svolgono le elezioni, coloro che intendono candidarsi,
hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.
Art. 6.
Tirocinio
1. Ai fini di consentire ai giudici onorari di Tribunale di nuova
nomina una indispensabile formazione professionale, i Presidenti di
Tribunale cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un
periodo di tirocinio della durata di quattro mesi (due nel settore
civile e due in quello penale) anteriormente all'assunzione di
funzioni giudiziarie, ed i Consigli giudiziari individueranno per
ciascun settore un magistrato di riferimento.
2. Il tirocinio si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli,
svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare e la presenza ad
udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali.
3. Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione
di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari
di Tribunale, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e
di rappresentanti dell'avvocatura.
4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento, esprimono
in una relazione una valutazione sulla qualita' dell'impegno e sulla
professionalita' del magistrato onorario nell'esame e nello studio
degli atti processuali, nonche' sulla redazione delle minute dei
provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio delle funzioni
giurisdizionali.
5. Nell'ipotesi in cui anche in un solo settore vi sia una
valutazione negativa dell'attivita' svolta dal magistrato onorario,
il Presidente del Tribunale valuta se rinnovare il periodo di
tirocinio per ulteriori due mesi. Al termine del secondo periodo, ove
l'esito del tirocinio sia ancora negativo, il Presidente del
Tribunale redige apposita relazione per l'inizio della procedura di
revoca dall'incarico di cui all'art. 42-sexies comma 2, lett. c) ord.
giud., secondo quanto previsto dall'art. 13.
Art. 7.
Conferma
1. Ai fini della conferma, il Consiglio giudiziario esprime, tre
mesi prima della scadenza del triennio, un giudizio di idoneita' alla
continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni
elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti.
2. Il giudizio di idoneita' costituisce requisito necessario per la
conferma.
3. Alla domanda di conferma da presentare al Presidente del
Tribunale almeno sei mesi prima della scadenza del mandato (art. 8,
n. 3 del presente decreto), redatta sull'apposito modulo (Mod. C,
allegato) debitamente compilato dall'interessato dovranno essere
allegate:
a) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui
all'art. 2, comma 1, lettere a), b), d), e), g) (Mod. C.1, allegato);
b) dichiarazione con cui il confermando si impegna a non
esercitare la professione forense nell'ambito del Circondario del
Tribunale presso il quale svolge le funzioni (art. 5); (Mod. C.2
allegato);
c) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilita'
ex art. 19 ord. giud. (art.5); (Mod. C. 1, allegato).
4. Il Presidente del Tribunale redigera' apposita relazione
sull'attivita' svolta dall'interessato nel triennio decorso, con
l'allegazione dei prospetti statistici relativi a detto periodo e
sull'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilita'.
5. Ai fini della conferma, i Consigli giudiziari terranno conto
della valutazione espressa dal Presidente del Tribunale presso il
quale il giudice onorario ha prestato la propria attivita'.
Art. 8.
Durata dell'incarico e procedimento per la conferma
1. La nomina a giudice onorario di Tribunale ha la durata di tre
anni. Il titolare puo' essere confermato, alla scadenza, per una sola
volta.
2. Alla scadenza della conferma non puo' riproporsi alcuna istanza
di nomina a giudice onorario di Tribunale presso qualsiasi ufficio
giudiziario.
3. Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico
triennale gli interessati dovranno presentare domanda di conferma
(Mod. C, allegato) ed i capi degli uffici dovranno immediatamente
procedere alla relativa istruttoria.
4. La domanda di conferma va presentata al Presidente del Tribunale
che, una volta istruita, la trasmette al Presidente della Corte di
appello con il proprio parere motivato.
5. Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario esprime un
giudizio di idoneita' alla continuazione dell'esercizio delle
funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a
campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneita' costituisce
requisito necessario per la conferma.
6. La nomina dei giudici onorari di Tribunale, pur avendo effetto
dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-ter, primo
comma, ord. giud., ha durata triennale con decorrenza dal primo
gennaio dell'anno successivo al decreto ministeriale di nomina.
Art. 9.
Assegnazione ad altro ufficio o funzione
1. Il giudice onorario di Tribunale puo' presentare domanda per il
conferimento di analoghe funzioni presso altro Tribunale partecipando
all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina,
il giudice onorario di Tribunale dovra' dimettersi dal precedente
incarico.
3. In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto
previsto dai precedenti commi, al giudice onorario di Tribunale non
si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.
4. In ogni caso la durata complessiva dell'attivita' di giudice
onorario di Tribunale non puo' derogare i limiti di cui all'art. 8.
5. Il giudice onorario di Tribunale puo' presentare domanda per la
partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a vice
procuratore onorario o a giudice di pace. L'eventuale nomina a
seguito dell'espletamento dell' ordinaria procedura di cui all'art.
3, deve intendersi nomina ad una funzione onoraria diversa ed
incompatibile con quella svolta.
Art. 10.
Doveri e diritti
1. Il giudice onorario di Tribunale e' tenuto a svolgere le sue
funzioni in posizione di assoluta indipendenza ed autonomia, nel
rispetto dell'imparzialita' e del ruolo di terzieta' richiesto dalla
funzione giurisdizionale, nonche' all'osservanza di tutti gli altri
doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
2. La competente autorita' giudiziaria dovra' dare tempestiva
comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della
pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla
nomina o conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire
le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di
decadenza o alla revoca.
Art. 11.
Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei giudici onorari di
tribunale
1. Il Presidente del Tribunale ha l'obbligo di vigilare
sull'attivita' dei giudici onorari e riferisce entro il 31 dicembre
di ciascun anno al Consiglio giudiziario sul buon andamento del
servizio con apposita relazione. Tale compito puo' essere delegato ad
altro magistrato dell'ufficio nell'ambito del progetto tabellare.
2. Nell'ambito dell'attivita' di cui al precedente comma, e' fatto
obbligo al capo dell'ufficio di vigilare sulla effettiva durata
dell'incarico del magistrato onorario, attivando tempestivamente
prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste
di nuova nomina.
3. Il Presidente del Tribunale che venga a conoscenza di fatti o
comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di
decadenza o disciplinare, da' tempestivo avvio al procedimento di cui
al successivo art. 13.
Art. 12.
Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio
1. Il giudice onorario di Tribunale cessa dall'incarico:
a) per il compimento del settantaduesimo anno di eta';
b) per scadenza del termine di durata della nomina o della
conferma;
c) per dimissioni.
2. Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:
a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine
piu' breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai
sensi dell'art. 10 ord. giud.;
b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti
all'ufficio;
c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una
causa di incompatibilita'.
3. Il giudice onorario di tribunale e' revocato dall'ufficio in
caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad
esito negativo del tirocinio.
Art. 13.
Procedura per la decadenza e revoca
1. Nell'ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni
previste dalle lettere a) e c) del comma 1 e a) e b) del comma 2
dell'articolo precedente, poiche' si tratta di prendere atto
dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega
automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della
magistratura dispone la immediata decadenza del magistrato onorario
appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori
accertamenti.
2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno
di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di
incompatibilita' (art. 12, comma 2, lettera c) e di revoca per
inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (art. 12, comma 3), il
Presidente del Tribunale che abbia avuto notizia di un fatto che
possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni
sopraindicate, puo', in ogni momento, proporre al Consiglio
giudiziario la revoca o la decadenza del giudice onorario.
3. Il Consiglio giudiziario dovra' formulare la contestazione
indicando succintamente, i fatti suscettibili di determinare
l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei
fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di quindici
giorni dal ricevimento dell'atto, l'interessato puo' presentare
memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede
indagini o testimonianze.
4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario
ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.
4-bis. Nel caso in cui per gli stessi fatti sia pendente
procedimento penale a carico del magistrato onorario, il Presidente
del Tribunale, valutate le ragioni di economia istruttoria e per
evitare pronunce contraddittorie, puo' richiedere la sospensione del
procedimento fino alla definizione del procedimento penale. In tal
caso, trasmette la richiesta al Consiglio giudiziario che, espresso
il suo parere, a sua volta la trasmette al Consiglio superiore della
magistratura per la decisione. Il procedimento riprende il suo corso
appena viene comunicata, la definizione del procedimento penale.
La sentenza penale irrevocabile di condanna e la sentenza
irrevocabile prevista dall'art. 442, comma 2 c.p.p,. hanno autorita'
di cosa giudicata nel procedimento di decadenza o revoca, quanto
all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita'
penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha autorita' di cosa
giudicata nel procedimento di decadenza o revoca quanto
all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso.
4-ter. Il Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del
Presidente del Tribunale, sospende dalle funzioni il magistrato
onorario sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia
stata adottata una misura cautelare personale.
La sospensione permane fino alla sentenza di non luogo a procedere
non piu' soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di
proscioglimento. La sospensione e' revocata, anche d'ufficio,
allorche' la misura cautelare personale e' revocata per carenza dei
gravi indizi di colpevolezza. Puo' essere revocata, previo parere del
Consiglio giudiziario, negli altri casi di revoca o cessazione degli
effetti della misura cautelare.
4-quater. Quando il magistrato onorario e' sottoposto a
procedimento penale o quando al medesimo possono essere ascritti
fatti rilevanti sotto il profilo della revoca o della decadenza che,
per la loro gravita', siano incompatibili con l'esercizio delle
funzioni, il Presidente del Tribunale puo' chiederne la sospensione
cautelare dalle funzioni, anche prima dell'inizio del procedimento di
revoca o decadenza.
Il Presidente del Tribunale trasmette la richiesta di sospensione
al Consiglio giudiziario che, convocato l'interessato con un
preavviso di almeno tre giorni, dopo averlo sentito anche con
l'assistenza di un difensore, o averne constatato la mancata
comparizione, esprime il proprio parere e lo trasmette al Consiglio
superiore della magistratura per la decisione.
La sospensione puo' essere revocata dal Consiglio superiore della
magistratura, anche d'ufficio, previo parere del Consiglio
giudiziario.
La sospensione cessa di avere efficacia, per il magistrato onorario
sottoposto a procedimento penale, quando sia prosciolto con sentenza
irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di
non luogo a procedere non piu' soggetta ad impugnazione, e, per il
magistrato onorario sottoposto a procedimento di revoca o di
decadenza, al momento dell'archiviazione di detto procedimento.
5. Il Consiglio giudiziario, anche all'esito degli accertamenti
effettuati, se la notizia si e' rivelata infondata, dispone
l'archiviazione del procedimento; in caso contrario viene notificato
tempestivamente all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati
per la deliberazione, avvertendolo della facolta' di prendere visione
degli atti relativi alla notizia dalla quale e' scaturito il
procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato e'
avvertito, altresi', che potra' comparire personalmente, che potra'
essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche
onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del
libero Foro e che se non si presentera' senza addurre un legittimo
impedimento si procedera' in sua assenza. La data fissata per la
deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del
giorno fissato.
6. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facolta' di
rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. Questi
puo' presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri
di non aver potuto produrre in precedenza. Il Presidente da' la
parola al difensore, se presente, ed infine all'interessato che la
richieda.
7. All'esito di tale attivita' il Consiglio giudiziario inviera' la
proposta motivata di decadenza o di revoca al Consiglio superiore
della magistratura.
8. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio
superiore della magistratura potra' accogliere la proposta del
Consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia
condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere
chiarimenti al Consiglio giudiziario stesso o all'espletamento di
ulteriore attivita' istruttoria.
9. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio e'
dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia, in
conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della
magistratura.
10. In caso di cessazione e/o revoca dall'incarico di giudice
onorario di Tribunale, il Presidente del Tribunale chiede al
Consiglio superiore della magistratura di nominare a copertura del
posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l'ordine
progressivo della graduatoria deliberata dal Consiglio superiore
della magistratura.
Roma, 3 giugno 2009
Il Ministro : Alfano
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