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Professioni: TAR Lazio su regolazione proporzionata

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 Il TAR Lazio,  con sentenza 3162 dell'11/2/09 ha fatto un importante richiamo ai principi (sanciti da direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 7/9/05, n. 2005/36/CE) di obiettiva giustificazione e di proporzionalità della regolazione nazionale che imponga ai professionisti (anche avvocati) di paesi U.E. di rispettare eventuali condizioni di esercizio della professione imposte dallo Stato membro, diverso da quello ove hanno acquisito la qualifica professionale, nel quale intendano esercitare la stessa professione.
Giustificazione e proporzionalità, però si potrebbero invocare "a contrario" dagli italiani per i quali soltanto operano le "reintroduzioni di incompatibilità" operate dalla l. 339/03.

Questo il passo importante della sentenza 3162 del TAR Lazio: "2. Il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse.
La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione europea 7.9.2005 n. 2005/36/CE è relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Il primo “considerando” della direttiva prevede che, ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. c), del trattato, l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri è uno degli obiettivi della Comunità. Per i cittadini degli Stati membri, essa comporta, tra l’altro, la facoltà di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale. Inoltre, l’art. 47, par. 1, del trattato prevede l’approvazione di direttive miranti al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli.
Il terzo “considerando” stabilisce peraltro che la garanzia, conferita dalla presente direttiva a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro, di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest’ultimo non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte dallo Stato membro in questione, purché obiettivamente giustificate e proporzionate.
Il sedicesimo “considerando” prevede ancora che, per favorire la libera circolazione dei professionisti, garantendo al tempo stesso adeguati livelli di qualifica, varie associazioni e organismi professionali o Stati membri dovrebbero poter proporre, a livello europeo, piattaforme comuni. Le associazioni professionali in grado di proporre piattaforme comuni dovrebbero essere rappresentative a livello nazionale ed europeo; una piattaforma comune è una serie di criteri che permettono di colmare la più ampia gamma di differenze sostanziali che sono state individuate tra i requisiti di formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stat membri che regolamentano la professione in questione, e tali criteri potrebbero ad esempio includere requisiti quali una formazione complementare, un tirocinio di adattamento, una prova attitudinale o un livello minimo prescritto di pratica professionale, o una combinazione degli stessi.

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