Non serve che tu sia un avvocato e nemmeno un laureato in legge: basta che tu voglia che in Italia l'accesso a TUTTE LE PROFESSIONI sia veramente libero e non si tradisca la volontà di liberalizzazione che ha ispirato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 7 agosto 2012, il quale, oltre a vietare discriminazioni nell'accesso e nell'esercizio delle professioni, solennemente afferma:
1) che l'accesso alle professioni è libero,
2) che l'esercizio delle professioni è fondato sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico del professionista,
3) che -salvo deroghe espresse fondate su ragioni imperative di interesse generale, quali il diritto alla salute- non sono ammesse limitazioni all'accesso e all'esercizio delle professioni nè con riguardo al numero di persone titolate ad esercitare la professione, nè con riguardo alla non abitualità o prevalenza dell'esercizio della professione, nè con riguardo ad ambiti territoriali in cui si è ammessi all'esercizio della professione.
Se è questo che vuoi, iscriviti al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com (che modero avendolo strutturato sulla piattaforma www.ning.com ) e, una volta iscritto, aderisci al gruppo professionale di tuo interesse (AVVOCATI, COMMERCIALISTI, FARMACISTI, INFORMATICI ecc...).
Il network conta già centinaia di adesioni e si apre a tutte le professioni ordinistiche e non ordinistiche, o meglio, a tutti quei professionisti (avvocati, commercialisti, medici, notai, farmacisti, commercialisti, informatici, amministratori di condominio, antropologi ecc...) o aspiranti professionisti che chiedono di dare piena attuazione alla riforma in senso pro-concorrenziale e non corporativo di tutte le professioni che s'è avviata con l'entrata in vigore, ad agosto 2012, del D.P.R. 137/2012.
Perchè aderire? Te lo spiego subito...
Gli interessati alla regolazione pro-concorrenziale delle professioni (e, in primis, della professione forense che è purtroppo oggetto di una riforma in senso tutt'altro che progressista, approvata definitivamente da Senato il 21 dicembre 2012, sono tantissimi (lo dimostra anche il numero, ogni mese crescente, di visitatori unici di questo sito) ma non si conoscono tra loro, non costituiscono gruppo di pressione e soltanto per questo motivo non hanno, ad oggi, nessun potere di influire sugli imminenti sviluppi della riforma generale delle professioni, nonchè sulla necessaria riforma della riforma forense.
Queste riforme (che rischiano ancora d'esser ricondotte a "riformicchie") vengono programmate dall'alto, ovviamente in primo luogo dal Governo e dal Parlamento, anche con l'attiva partecipazione di altri soggetti istituzionali e non istituzionali (avvocati, Consigli degli Ordini <attivissimo è il C.N.F.>, associazioni professionali <attivissime le associazioni forensi> più o meno rappresentative) che si sono dimostrati (con strenua difesa della corporazione forense all'epoca del "proconcorrenziale" Governo Monti) poco inclini alla abolizione di quei limiti anticoncorrenziali all'accesso al lavoro professionale e al suo esercizio che di fatto limitano diritti di libertà, anche di soggetti che hanno superato l'esame di Stato.
Tra le ingiustificate disposizioni anticoncorrenziali che si dovrà chiedere al Parlamento di abrogare (riformando la riforma forense), enumero, solo a titolo d'esempio in materia di professione d'avvocato: le incompatibilità "preventive" (cioè i divieti di iscrizione all'albo professionale fondati su presunzioni odiose di conflitto di interessi, che non ammettono neppure prova contraria) ; i limiti eccessivi per praticanti, per avvocati, per magistrati onorari; i troppi anni di preparazione e i troppi ostacoli da superare prima di accedere alla professione o, in seguito, all'abo dei c.d. "cassazionisti"; le limitazioni quantitative all'accesso, perseguite attraverso la previsione di asseritamente necessarie limitazioni qualitative all'accesso; l'esclusione della professione forense dal novero delle attività autonome esercitabili dal pubblico dipendente che voglia sospendere il proprio rapporto di lavoro nel quinquennio antecedente al pensionamento; la riserva della consulenza legale ai soli avvocati (con assurda eccezione a favore di sindacati, patronati e associazioni imprenditoriali; il che la dice lunga sul come gli pseudoriformatori pratichino il compromesso sui principi che sbandierano).
Le segnalazioni della Autorità Antitrust in tema di regolazione delle professioni, finalmente, dovranno essere tenute in massima considerazione da Parlamento e Governo. Occorre ormai voltar pagina e, sul punto, far tesoro degli errori passati (tante volte l'Antitrust ha inutilmente richiamato l'esigenza di una regolazione delle professioni che non sia "sproporzionata" nel prevedere limiti alla concorrenza non necessari al raggiungimento di effettive esigenze pubbliche. La medesima Autorità Antitrust, anche nel recente passato, non è stata chiamata a partecipare alla redazione delle proposte di legge di riforma che sono state portate all'esame del Parlamento. Un esempio della resitenza del Legislatore alle istanze pro-concorrenziali? Eccolo: per quanto riguarda la riforma della legge professionale forense (che ha sostituito la disciplina che risaliva al 1933 con una ancor più smaccatamente corporativa), dopo aver inviato la segnalazione n. 41 del 21/9/2009 a Parlamento e Governo (in cui aveva prospettato una quantità di ragioni perchè si ritenesse ingiustificatamente limitatrice della concorrenza la proposta di legge di derivazione C.N.F. che poi è divenuta legge il 21 dicembre 2012), l'Antitrust non è stata nemmeno ammessa a replicare, in una audizione innanzi alla detta Commissione Giustizia, alle osservazioni critiche del C.N.F. sulla segnalazione Antitrust. Miglior sorte non ha avuto la segnalazione dell'Antitrust AS974 del 9/8/2012, tesa a censurare la proposta di legge di riforma forense (Atto Camera 3900) nel testo che era stato licenziato l'11/6/2012 dalla Commissione giustizia della Camera.
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Gli interessati alla regolazione pro-concorrenziale delle professioni (e, in primis, della professione forense che è purtroppo oggetto di una riforma in senso tutt'altro che progressista, approvata definitivamente da Senato il 21 dicembre 2012, sono tantissimi (lo dimostra anche il numero, ogni mese crescente, di visitatori unici di questo sito) ma non si conoscono tra loro, non costituiscono gruppo di pressione e soltanto per questo motivo non hanno, ad oggi, nessun potere di influire sugli imminenti sviluppi della riforma generale delle professioni, nonchè sulla necessaria riforma della riforma forense.
Queste riforme (che rischiano ancora d'esser ricondotte a "riformicchie") vengono programmate dall'alto, ovviamente in primo luogo dal Governo e dal Parlamento, anche con l'attiva partecipazione di altri soggetti istituzionali e non istituzionali (avvocati, Consigli degli Ordini <attivissimo è il C.N.F.>, associazioni professionali <attivissime le associazioni forensi> più o meno rappresentative) che si sono dimostrati (con strenua difesa della corporazione forense all'epoca del "proconcorrenziale" Governo Monti) poco inclini alla abolizione di quei limiti anticoncorrenziali all'accesso al lavoro professionale e al suo esercizio che di fatto limitano diritti di libertà, anche di soggetti che hanno superato l'esame di Stato.
Tra le ingiustificate disposizioni anticoncorrenziali che si dovrà chiedere al Parlamento di abrogare (riformando la riforma forense), enumero, solo a titolo d'esempio in materia di professione d'avvocato: le incompatibilità "preventive" (cioè i divieti di iscrizione all'albo professionale fondati su presunzioni odiose di conflitto di interessi, che non ammettono neppure prova contraria) ; i limiti eccessivi per praticanti, per avvocati, per magistrati onorari; i troppi anni di preparazione e i troppi ostacoli da superare prima di accedere alla professione o, in seguito, all'abo dei c.d. "cassazionisti"; le limitazioni quantitative all'accesso, perseguite attraverso la previsione di asseritamente necessarie limitazioni qualitative all'accesso; l'esclusione della professione forense dal novero delle attività autonome esercitabili dal pubblico dipendente che voglia sospendere il proprio rapporto di lavoro nel quinquennio antecedente al pensionamento; la riserva della consulenza legale ai soli avvocati (con assurda eccezione a favore di sindacati, patronati e associazioni imprenditoriali; il che la dice lunga sul come gli pseudoriformatori pratichino il compromesso sui principi che sbandierano).
Le segnalazioni della Autorità Antitrust in tema di regolazione delle professioni, finalmente, dovranno essere tenute in massima considerazione da Parlamento e Governo. Occorre ormai voltar pagina e, sul punto, far tesoro degli errori passati (tante volte l'Antitrust ha inutilmente richiamato l'esigenza di una regolazione delle professioni che non sia "sproporzionata" nel prevedere limiti alla concorrenza non necessari al raggiungimento di effettive esigenze pubbliche. La medesima Autorità Antitrust, anche nel recente passato, non è stata chiamata a partecipare alla redazione delle proposte di legge di riforma che sono state portate all'esame del Parlamento. Un esempio della resitenza del Legislatore alle istanze pro-concorrenziali? Eccolo: per quanto riguarda la riforma della legge professionale forense (che ha sostituito la disciplina che risaliva al 1933 con una ancor più smaccatamente corporativa), dopo aver inviato la segnalazione n. 41 del 21/9/2009 a Parlamento e Governo (in cui aveva prospettato una quantità di ragioni perchè si ritenesse ingiustificatamente limitatrice della concorrenza la proposta di legge di derivazione C.N.F. che poi è divenuta legge il 21 dicembre 2012), l'Antitrust non è stata nemmeno ammessa a replicare, in una audizione innanzi alla detta Commissione Giustizia, alle osservazioni critiche del C.N.F. sulla segnalazione Antitrust. Miglior sorte non ha avuto la segnalazione dell'Antitrust AS974 del 9/8/2012, tesa a censurare la proposta di legge di riforma forense (Atto Camera 3900) nel testo che era stato licenziato l'11/6/2012 dalla Commissione giustizia della Camera.
Ebbene, dopo che il Governo Monti aveva posto un freno alla smania pseudoriformatrice dei corporativi ed aveva "partorito", dopo sofferta gestazione, il D.P.R. 137 del 7 agosto 2012, si sarebbe dovuto procedere al "lavoro di cesello" sui singoli complessi normativi che regolano le tante professioni ordinistiche. Ad autentiche riforme del sistema delle professioni ordinistiche si sarebbe potuto pervenire, infatti, solo se avessero "lavoreranno bene" sia il Governo (col testo unico compilativo -che si doveva emanare entro il dicembre 2012- delle norme sopravvissute alla liberelizzazione d'agosto 2012), sia i giudici che fossero stati chiamati a decidere in base a norme da ritenersi ormai abrogate
"in ogni caso dal 13 agosto 2012" (per il disposto del comma 5-bis dell'art. 3 del d.l. 138/2011). Abbiamo visto, invece, che il detto testo unico compilativo non è stato emanato dal Governo e, addirittura, il Parlamento ha approvato il 21 dicembre 2012 una pseudo riforma della professione forense che fa eccezione alla generale regolazione di cui al DPR 137/2012. IN QUESTA SITUAZIONE I PROFESSIONISTI E GLI ASPIRANTI TALI DEVONO FAR SENTIRE LA LORO VOCE, DEVONO AUMENTARE GLI SFORZI A FAVORE D'UNA LIBERALIZZAZIONE RADICALE DELLE PROFESSIONI CHE CONSENTA IL PIU' AMPIO ACCESSO ALLE STESSE NELLA SALVAGUARDIA DELLA GARANZIA DI PREPARAZIONE TECNICA E D'INDIPENDENZA DEL PROFESSIONISTA (VALUTATA IN CONCRETO DAGLI ORDINI -IN CONTRADDITTORIO COL PROFESSIONISTA ISCRITTO- E NON CON ODIOSE PRESUNZIONI PREVENTIVE DI INCOMPATIBILITA').
Si rischia, altrimenti, di trascurare, nel DIFFICILE CAMMINO DI LIBERALIZZAZIONE delle professioni (e, in primis, di quella d'avvocato) le esigenze di massimizzazione della sana concorrenza e di riprodurre (per la forza delle corporazioni che sono E SARANNO molto ben rappresentate in Parlamento) antistoriche chiusure corporative, ormai pericolose (anche economicamente) per la "classe" dei professionisti italiani (specialmente degli avvocati), oltre che per i loro clienti.
E' per questo che il social network "concorrenza e avvocatura" (pur mantenendo l'indirizzo web www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ) si apre a tutti i professionisti delle professioni ordinistiche e non ordinistiche che pretendono dalla politica una riforma seria e non una pseudoriforma corporativa e anticoncorrenziale di tutto il comparto professioni.
Ebbene, i moltissimi interessati (per quanto riguarda l'area legale, gli avvocati, i praticanti, i magistrati onorari, i dipendenti pubblici o privati che hanno superato l'esame di abilitazione, ma anche i laureati in giurisprudenza, gli studenti universitari e gli utenti a vario titolo di servizi legali) alla regolazione pro-concorrenziale delle più diverse professioni, per poter conoscere il loro numero e dunque la loro enorme forza, per poter quindi approfondire le tematiche della concorrenza nei servizi professionali attraverso il dialogo con i cointeressati e per poter elaborare, di seguito, rivendicazioni e proposte forti, NON HANNO ALTRA POSSIBILITA' CHE UTILIZZARE IN MASSA UN SOCIAL NETWORK A FINI DI:
1) ANALISI DELLA DISCIPLINA ATTUALE DELLA LORO PROFESSIONE E DELLA DISCIPLINA GENERALE DELLE PROFESSIONI CHE RISULTA VIGENTE (PER LA GENERALITA' DELLE PROFESSIONI DOPO LA DATA DEL 13 AGOSTO 2012 <EX ART. 3, COMMA 5-BIS, DEL D.L. 138/2011> E PER LA PROFESSIONE DI AVVOCATO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA FORENSE.
2) ELABORAZIONE DI PROPOSTE DI RIFORMA.
3) ORGANIZZAZIONE COME GRUPPO DI PRESSIONE.
Per questo motivo ho pensato di fare cosa utile rinnovando, sulla piattaforma www.ning.com un social network che integra l'azione di www.avvocati-part-time.it . Ho mantenuto il nome "concorrenza e avvocatura" (indirizzo www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ) per il ruolo di "modello base" che la riforma dell'avvocatura certamente avrà in questa fase di riforma complessiva delle regole per l'accesso e l'esercizio di tutte le professioni.
Il network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com si rivolge ormai, come detto, a tutti i professionisti e aspiranti tali che per le professioni ordinistiche (notai, farmacisti, ingegneri, medici, commercialisti ecc...) e non ordinistiche (informatici, amministratori di condominio, interpreti, biotecnologi, fisici, ecc...) chiedono finalmente una regolazione non corporativa ma, al contrario, capace di esaltare la naturale concorrenzialità dei professionisti (che già la Corte costituzionale ha riconosciuto nella sentenza 189/01, riferita in particolare agli avvocati).
LA MASSA CRITICA NECESSARIA PER "CONTARE" POTRA' ESSER RAGGIUNTA SOLO DAI PROFESSIONISTI UNITI OLTRE IL RECINTO DELLE SINGOLE PROFESSIONI.
Il social network serve in concreto a rendere più semplice la circolazione delle esperienze, delle analisi, delle critiche, delle proposte, dei dati personali e professionali che gli interessati (alle categorie sopra indicate aggiungo gli studiosi fautori della concorrenza e anche coloro che, essendo inseriti nelle istituzioni professionali, intendono lavorare con "la base") volutamente vogliano rendere conoscibili a tutti i "loro simili", aderenti al social network.
Iscrivendosi a www.concorrenzaeavvocatura.ning.com (compilando on line un semplice modulo che chiede di indicare dati che realizzano una selezione di soggetti realmente interessati e non saranno visibili a chi accede al sito internet se non nella misura voluta da chi si iscrive) consente a ciascun aderente di:
1) creare un proprio profilo personale e professionale, visibile ai visitatori, attraverso la compilazione, in fase di iscrizione, dell'apposito spazio per informazioni da rendere pubbliche;
2) inserire direttamente ed eventualmente modificare dopo la prima pubblicazione, articoli, anche con foto e file (in gergo si dice mandare post nel blog. In sostanza il blog è attivato dal "wall" del singolo iscritto che ne è responsabile e moderatore);
3) commentare direttamente tutti gli articoli (o, meglio, post) di altri registrati;
4) moderare i commenti ricevuti;
5) costituire gruppi con interessi specifici;
6) attivare forum sugli argomenti che più interessano (non possono essere aperti più forum contemporaneamente sullo stesso tema);
7) vedere il profilo personale-professionale di ogni iscritto nella misura in cui ognuno ha scelto di renderlo pubblico;
8) vedere tutte le discussioni che stanno avendo luogo sul network;
9) impostare i criteri di privacy per ogni post di blog, foto o video che pubblica;
10) partecipare ai forum avviati da altri e partecipare a chat;
11) indire eventi ai quali invitare i cointeressati;
12) invitare amici ad unirsi al network, anche importando indirizzi da un address book esterno;
13) comunicare in maniera riservata tra soggetti previamente qualificatisi "amici", ecc ...
"in ogni caso dal 13 agosto 2012" (per il disposto del comma 5-bis dell'art. 3 del d.l. 138/2011). Abbiamo visto, invece, che il detto testo unico compilativo non è stato emanato dal Governo e, addirittura, il Parlamento ha approvato il 21 dicembre 2012 una pseudo riforma della professione forense che fa eccezione alla generale regolazione di cui al DPR 137/2012. IN QUESTA SITUAZIONE I PROFESSIONISTI E GLI ASPIRANTI TALI DEVONO FAR SENTIRE LA LORO VOCE, DEVONO AUMENTARE GLI SFORZI A FAVORE D'UNA LIBERALIZZAZIONE RADICALE DELLE PROFESSIONI CHE CONSENTA IL PIU' AMPIO ACCESSO ALLE STESSE NELLA SALVAGUARDIA DELLA GARANZIA DI PREPARAZIONE TECNICA E D'INDIPENDENZA DEL PROFESSIONISTA (VALUTATA IN CONCRETO DAGLI ORDINI -IN CONTRADDITTORIO COL PROFESSIONISTA ISCRITTO- E NON CON ODIOSE PRESUNZIONI PREVENTIVE DI INCOMPATIBILITA').Si rischia, altrimenti, di trascurare, nel DIFFICILE CAMMINO DI LIBERALIZZAZIONE delle professioni (e, in primis, di quella d'avvocato) le esigenze di massimizzazione della sana concorrenza e di riprodurre (per la forza delle corporazioni che sono E SARANNO molto ben rappresentate in Parlamento) antistoriche chiusure corporative, ormai pericolose (anche economicamente) per la "classe" dei professionisti italiani (specialmente degli avvocati), oltre che per i loro clienti.
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