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Un interessante articolo in tema di prescrizione del debito contributivo verso Cassa Forense

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Dalla newsletter n. 8 di settembre 2012 della Cassa Forense riporto un interessante articolo, dell'Avv. Marcello Bella, in tema di prescrizione del debito contributivo...

"Effetti della prescrizione del debito contributivo: la giurisprudenza di merito contraddice la Suprema Corte

Come già segnalato su questa rubrica, la Corte di Cassazione, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 5672 del 10 aprile 2012, ha affermato il principio che non può essere dichiarato inefficace l’anno ai fini pensionistici in caso di omesso versamento contributivo, parziale o totale, sul presupposto che “nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del debito contributivo determini la perdita o la riduzione dell’anzianità contributiva e della effettività di iscrizione alla Cassa, giacché la normativa prevede solo il pagamento di somme aggiuntive.

Nessuna norma quindi prevede che venga “annullata” l’annualità in cui vi siano stati versamenti inferiori al dovuto …. Nessuna disposizione della legge professionale prescrive che l’annualità non possa essere accreditata ove i versamenti siano inferiori ad una determinata soglia…”.
Tale decisione – come già rilevato in altro commento non appena pubblicata la sentenza - si fonda sull’erroneo presupposto che non esisterebbe una norma, nell’ordinamento previdenziale forense, che comporta, quale conseguenza dell'omissione contributiva, l'inefficacia dell'anno ai fini pensionistici. Tale norma in realtà esiste ed è contenuta nel “Regolamento per la costituzione di rendita vitalizia reversibile in caso di parziale omissione di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione” - deliberato dal Comitato dei Delegati del 16/12/2005 e approvato con delibera interministeriale del 24/07/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16/08/2006 -, successivamente modificato in “Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta la prescrizione” - deliberato dal Comitato dei Delegati del 23.09.2011 e approvato con delibera interministeriale del 27/12/2011 -, ove all'art. 1 è testualmente stabilito che “sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla Cassa per i quali risulti accertata un’omissione, anche parziale, nel pagamento di contributi che non possono più essere richiesti e versati per intervenuta prescrizione”.
Orbene, il Tribunale di Roma, con la sentenza del 16 maggio 2012, n. 8905, esaminando la questione dell’invalidità di un anno ai fini pensionistici, stante la riconosciuta parziale prescrizione dei contributi dovuti dall’iscritto, analizza con la dovuta attenzione la problematica e critica l’arresto giurisprudenziale di legittimità, ancorché recentissimo.

In particolare, il giudice esamina il richiamo giurisprudenziale effettuato dall’iscritto-ricorrente alla menzionata pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 5672/2012 e prende atto del principio ivi affermato, in relazione a fattispecie analoga, del riconoscimento del concorso alla formazione dell’anzianità contributiva, con inserimento nel calcolo della pensione, degli anni non coperti da integrale contribuzione.
Tuttavia, il Tribunale rileva che il ragionamento seguito dalla Corte è fondato sull’erroneo presupposto dell’inesistenza di una norma che preveda, quale conseguenza dell’omissione contributiva, l’inefficacia dell’anno ai fini pensionistici, mentre tale norma, al contrario, esiste nell’ordinamento previdenziale forense e, infatti, il Tribunale la cita testualmente.
Il giudice prosegue quindi il suo ragionamento precisando che l’argomento principale su cui è fondata la pronuncia della Suprema Corte invocata dal ricorrente a sostegno della propria pretesa si sviluppa proprio sul dichiarato presupposto che “nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del contributo determini la perdita o la riduzione dell’anzianità contributiva e della effettività di iscrizione alla Cassa”. Recita testualmente la recente pronuncia di merito che “tale norma, invece, esiste, sia pure non a livello di norma primaria: in particolare, a norma del Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione (deliberato dal comitato dei delegati nella seduta del 16 dicembre 2005 e approvato con ministeriale del 24 luglio 2006, pubblicata in g.u. 16.8.2006 n. 189), art. 1: “Gli anni di iscrizioni alla Cassa per i quali risulti accertata una omissione, anche parziale, nel pagamento di contributi che non possono più essere richiesti e versati per intervenuta prescrizione, sono considerati inefficaci sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, sia ai fini del calcolo della stessa”, tanto che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, i contributi versati per gli anni considerati inefficaci ai sensi del precedente comma sono, a richiesta, rimborsabili, salvo che l’interessato, nel caso di omissione contributiva parziale, si avvalga dell’istituto della rendita vitalizia.

Ne consegue, sotto questo profilo, la fondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dalla parte resistente, con conseguente declaratoria di inefficacia, ai fini pensionistici, dell’anno …..(omissis) per l’esistenza di un parziale debito contributivo prescritto”.
Peraltro, prima della pronuncia della Suprema Corte, la più autorevole giurisprudenza aveva già confermato il principio ribadito di recente dal Tribunale di Roma (in tal senso, Corte d’Appello di Roma, n. 5350/2011 e n. 385/2011; Corte d’Appello di Venezia, n. 814/2011). Ma anche gli stessi ermellini, in passato, avevano qualificato la perdita delle prestazioni previdenziali come una conseguenza di spiccato carattere sanzionatorio dell’evasione contributiva, precisando che “il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali non trova, invece, applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo ed ente previdenziale – nel difetto di esplicite norme di legge, che eccezionalmente dispongano in senso contrario - con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni” (Cass., 24 marzo 2005, n. 6340). Sempre gli ermellini avevano chiarito che, sul presupposto della riduzione del termine di prescrizione da dieci a cinque anni operato dalla legge n. 335/1995, “l’abbreviazione del termine nuoce anche ai lavoratori autonomi, in particolare agli iscritti alla Cassa di Previdenza forense che, non potendo più versare i contributi prescritti (vigendo anche per loro il divieto, ormai esteso a tutte le contribuzioni obbligatorie dalla prima parte del comma 9 dell’art. 3 in commento) sarebbero pregiudicati nel conseguimento dell’anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione” (Cass., Sez. Lavoro, 15 marzo 2006, n. 5622).
E d’altronde, non sembra potersi pervenire a conclusioni diverse, anche in considerazione della circostanza che agli iscritti alla Cassa non si applica il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116 del codice civile, principio in base al quale, nell’assicurazione generale obbligatoria, le prestazioni sono dovute all’assicurato anche quando il datore di lavoro non abbia versato regolarmente i contributi all’ente previdenziale.

In buona sostanza, le norme vigenti richiedono non solo il mero dato formale dell’iscrizione all’Ente, bensì anche il puntuale adempimento degli obblighi contributivi prescritti a carico di ogni iscritto. Il diritto alla percezione delle prestazioni previdenziali erogate dalla Cassa, pertanto, è subordinato, tra l’altro, al versamento integrale di contributi previdenziali per un numero di anni che varia a seconda della prestazione richiesta
."

 

 


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