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Dalla newsletter n. 8 di settembre 2012 della Cassa Forense riporto un interessante articolo in tema di cancellazione dalla Cassa...
"Ci si è in precedenza soffermati sul rapporto Iscritto/Cassa, che nasce fin dal momento dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati, allorché l'Ordine informa l'Ente di tale adempimento facendo così insorgere l'obbligo dichiarativo che, dall'anno successivo all'iscrizione all'Albo, si assolve con l'invio del Modello 5.
Il rapporto con la Cassa, peraltro, può anche avere inizio con la domanda di iscrizione da parte del praticante abilitato al patrocinio.
Vediamo ora in quale modo detto rapporto può venire a cessare.
Intanto va rammentato che la cancellazione viene deliberata su domanda dell'interessato o d'ufficio.
Per quanto riguarda il praticante abilitato, la domanda di cancellazione può essere presentata in qualunque momento, a prescindere dall'effettivo esercizio continuativo della professione, mentre è disposta d'ufficio dalla Cassa a far data dalla scadenza del periodo di abilitazione al patrocinio, qualora nel frattempo il praticante non abbia superato l'esame di abilitazione.
Appena più articolate sono invece le modalità di cancellazione dell'Avvocato.
Quest'ultimo, infatti, può presentare domanda in presenza delle seguenti condizioni:
- quando il reddito professionale IRPEF netto e volume di affari IVA siano inferiori ai minimi stabiliti dal Comitato dei Delegati ai fini della validità dell'anzianità dell'iscrizione alla Cassa nel triennio anteriore alla presentazione della domanda;
- quando il professionista decida di chiudere la partita IVA in conseguenza della definitiva cessazione dell'attività professionale.
La cancellazione è sempre deliberata dalla Giunta Esecutiva, previa domanda dell'interessato: nel primo caso, utilizzando apposito modulo, rinvenibile nel sito, da trasmettere alla Cassa con raccomandata A/R; nel secondo caso, previa istanza in carta semplice, corredata dall'attestazione relativa alla cessazione dell'attività professionale.
Si procede d'ufficio, invece, a seguito della cancellazione dell'Avvocato da tutti gli Albi professionali forensi.
Non va dimenticato, in proposito, che l'Avvocato può risultare iscritto contemporaneamente in due Albi: quello tenuto dall'Ordine Forense di appartenenza e quello tenuto dal Consiglio Nazionale Forense per gli Avvocati abilitati al patrocinio davanti alle Magistrature superiori.
Accade non di rado, infatti, che l'Avvocato domandi ed ottenga solo la cancellazione dall'Albo, non curando (volontariamente o involontariamente) di richiedere anche la cancellazione dall'Albo dei Cassazionisti e trovandosi così ancora vincolato all'obbligo dichiarativo, la cui omissione comporta l'applicazione delle relative sanzioni.
Neppure va dimenticato che, ottenuta la cancellazione da tutti gli Albi, il citato obbligo dichiarativo permane fino all'anno successivo alla cancellazione stessa."
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