Avvocati Part Time

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Facoltà del Consiglio dell'ordine degli avvocati di pubblicare le sanzioni disciplinari definitive

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Riporto dalla newsletter di deontologia del Consiglio Nazionale Forense del 9/5/2015:

"Il COA di Treviso chiede se: “la facoltà del COA di pubblicare sul sito web consultabile dai propri iscritti all’Albo le sanzioni irrogate debba attendere la definitività del provvedimento e, quindi, l’esaurimento dell’eventuale procedimento d’innanzi alle SS.UU. della Corte di Cassazione, ovvero possa essere esercitata una volta conosciuta la decisione del CNF”.

Premesso che è da tempo stato chiarito che una sanzione disciplinare inflitta con sentenza divenuta esecutiva è notizia pubblica e che, quindi, la sua divulgazione non viola il diritto alla privacy, il problema da affrontare è solo relativo al momento in cui tale pubblicità si acquisisca.
Orbene aggiunta l’ulteriore considerazione, evidenziata anche dal richiedente, secondo cui le sentenze pronunziate dal CNF sono esecutive a far data dalla loro notifica al professionista incolpato, deve concludersi che da tale momento sorga astrattamente in capo al Consiglio la facoltà di eseguire la sentenza e, quindi, di comunicare/pubblicare la sanzione, salvo che, in costanza del giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione, sia intervenuta inibitoria. Deve, dunque, ritenersi che la facoltà di pubblicazione possa essere esercitata solo successivamente alla messa in esecuzione da parte del COA della decisione del CNF, ciò al fine di evitare che, laddove la pubblicazione preceda temporalmente la materiale esecuzione del provvedimento, il professionista possa essere assoggettato ad una “doppia punizione”.

Consiglio nazionale forense (Morlino), parere 22 ottobre 2014, n. 85

Quesito n. 435, COA di Treviso"   FINE DELL'ESTRATTO DA NEWSLETTER

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Vicedirigenza: game over ! L'ha deciso la sentenza della Corte costituzionale 214/2016

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La Corte costituzionale, con sentenza n. 214/2016, depositata il 3/10/2016, ha dichiarato costituzionalmente legittima la norma di legge che cancellò la vicedirigenza nel pubblico impiego.

Questo il dispositivo della sentenza 214/2016: "La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, primo comma, 103, primo comma, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e all’art. 1 del Protocollo addizionale alla stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 – atti entrambi ratificati e resi esecutivi con la legge 4 agosto 1955, n. 848 – dal Consiglio di Stato, con l’ordinanza indicata in epigrafe."

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 214/2016 ...

 

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La lotta di classe al giorno d'oggi si fa in Tribunale: è l'azione di classe

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La proposta di legge (Atto Camera 1335, di iniziativa dell'On. BONAFEDE ed altri) "Modifiche al codice di procedura civile e abrogazione dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azione di classe" costituisce un tentativo di razionalizzazione della azione di classe introdotta nel 2010 e mai decollata.

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Corte di giustizia 8/12/2016: OK a tariffe per avvocati se decise con legge

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La Corte di giustizia dell'Unione europea, nella causa C-532/15 e C-538/15 ha dichiarato:

"1) L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta gli onorari dei procuratori legali a una tariffa che può essere aumentata o diminuita solamente del 12%, e della quale i giudici nazionali si limitano a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa.

2) La Corte di giustizia dell’Unione europea è incompetente a rispondere alle questioni seconda e terza nella causa C532/15 nonché alle questioni dalla terza alla quinta nella causa C538/15, poste rispettivamente dall’Audiencia Provincial de Zaragoza (corte provinciale di Saragozza, Spagna) e dallo Juzgado de Primera Instancia de Olot (tribunale di primo grado di Olot, Spagna)."

Interessanti soprattutto i seguenti passaggi della sentenza in ordine alla prima dischiarazione:

28 Da ciò consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v. sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 20 e giurisprudenza citata).

33 In via preliminare, contrariamente agli argomenti dell’Eurosaneamientos e a., del Consejo General de Procuradores de España (consiglio generale dei procuratori legali di Spagna) e del governo austriaco, occorre rilevare che gli onorari fissati dal regio decreto n. 1373/2003, estendendosi a tutto il territorio di uno Stato membro, sono in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, e dell’articolo 102 TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 5 maggio 2008, Hospital Consulting e a., C‑386/07, non pubblicata, EU:C:2008:256, punto18 e giurisprudenza citata).

34 Gli articoli 101 e 102 TFUE, pur riguardando esclusivamente la condotta delle imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli Stati membri, nondimeno obbligano, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, che instaura un dovere di collaborazione, gli Stati membri a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei a pregiudicare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese (v., in tal senso, ordinanza del 5 maggio 2008, Hospital Consulting e a., C‑386/07, non pubblicata, EU:C:2008:256 punto 19 e giurisprudenza citata).

35 Da una giurisprudenza costante risulta che si è in presenza di una violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 101 TFUE qualora uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l’articolo 101 TFUE, o rafforzi gli effetti di tali accordi, o revochi alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica (v. sentenza del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C‑94/04 e C‑202/04, EU:C:2006:758, punto 47 e giurisprudenza citata).

Interessanti soprattutto i punti da 43 a 56 della sentenza in ordine alla seconda dichiarazione della CGUE.

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA DELLA CGUE ...

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D.Lgs. 19/1/2017 n. 3: per la concorrenza arriva il "private enforcement"

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Nella Gazzetta ufficiale n. 15 del 19-1-2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 "Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo  e  del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa  a  determinate  norme  che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale  per  violazioni  delle  disposizioni  del  diritto   della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea."

Leggi di seguito il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 ...

 

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Vi è sempre qualcosa di infinitamente sordido nelle tragedie altrui (O. Wilde)