Avvocati Part Time

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri
Avvocati Part Time

Negoziazione assistita batte "mediaconciliazione" anche sul fronte delle spese

E-mail Stampa PDF

(da www.negoziazione-assistita.it )

Si pone un nuovo tassello nel puzzle del confronto tra i due istituti cardine della degiurisdizionalizzazione: negoziazione assistita da avvocati (di cui al d.l. 132/2014) e mediazione (di cui al d.lgs. 28/2010). Ed è un tassello, in tema di costi, a favore della negoziazione assistita.

Infatti, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1694/2015, depositata il 22 aprile 2015, ha stabilito che le "spese di avvio" della procedura di mediazione di cui al d.lgs 28/2010 non possono essere assimilate alle "spese di mediazione" intese come compenso dell'organismo di mediazione. Pertanto, ritiene che le "spese di avvio" della mediazione siano dovute dalle parti anche nel caso in cui (come di frequente accade) la procedura di mediazione non va oltre il primo incontro.

... e ricorda, per sapere tutto sulla "negoziazione assistita da avvocati" segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il loro nuovo ruolo al tempo della "degiurisdizionalizzazione".

E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

 

Corte cost. 108/2016: ius superveniens e affidamento su diritti acquisiti CON CONTRATTO

E-mail Stampa PDF

 

La Corte costituzionale, con sentenza 108/2016, depositata il 20/5/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore.

Le censure rivolte dal giudice rimettente al combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 sono state così sintetizzate dalla Corte costituzionale:

a) violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo dell’affidamento (viene lamentato come la norma successiva venga ad “azzerare” il compenso pattuito dalla ricorrente con l’amministrazione per lo svolgimento delle mansioni superiori, adempimento che rimane comunque a carico della ricorrente anche in assenza di corrispettivo);

b) violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto il criterio introdotto dalla legge di stabilità 2013 produrrebbe la progressiva riduzione del compenso per le mansioni superiori in proporzione inversa alla progressione economica del dipendente, sino ad annullarlo quando il trattamento economico, per effetto degli scatti maturati in conseguenza del servizio, sia tale da superare lo stipendio tabellare iniziale del DSGA;

c) violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla direttiva n. 2000/78/CE in tema di divieto di discriminazioni basate sull’età del lavoratore, dal momento che si verificherebbe una disparità di trattamento inversamente proporzionale all’anzianità di servizio del personale interessato ad assumere le mansioni superiori.

Si legge al punto 3 del "considerato in diritto": "Tra le questioni in esame non esiste un rapporto di priorità logico-giuridica. La Corte ritiene opportuno esaminare preliminarmente se l’impugnata disposizione abbia effettivamente leso il principio dell’affidamento, custodito da una delle molteplici declinazioni dell’art. 3 Cost."

Dunque, limitandosi ad analizzare la censura di violazione dell'affidamento (di cui alla lettera a), la Corte scrive:

"Il principio dell’affidamento, benché non espressamente menzionato in Costituzione, trova tutela all’interno di tale precetto tutte le volte in cui la legge ordinaria muti le regole che disciplinano il rapporto tra le parti come consensualmente stipulato. È bene in proposito ricordare che, pur non potendosi escludere che il principio per cui il contratto ha forza di legge tra le parti (art. 1372 del codice civile) possa subire limitazioni da fonte esterna, e quindi non necessariamente consensuali, non è consentito che la fonte normativa sopravvenuta incida irragionevolmente su un diritto acquisito attraverso un contratto regolarmente stipulato secondo la disciplina al momento vigente.

Si tratta in sostanza di verificare se nel caso di specie sussistano le condizioni per la tutela di un legittimo affidamento del funzionario nei confronti della norma sopravvenuta. A tal proposito occorre sottolineare come la difesa dello Stato abbia giustificato gli effetti retroattivi della disposizione impugnata sul contratto già stipulato con il particolare momento di difficoltà economica, che ha spinto il legislatore ad adottare eccezionali misure di contenimento della spesa. A fronte di tale esigenza si spiegherebbero, da un lato, il sacrificio imposto al lavoratore e, dall’altro, il mantenimento dei suoi obblighi lavorativi in ossequio al principio di continuità nello svolgimento della delicata funzione affidatagli.

In definitiva, la questione da dirimere consiste nel verificare se la certezza del diritto, correlata alle esigenze di stabilità, di sicurezza e definitività dei rapporti giuridici nascenti dal contratto, sia comprimibile da un dato normativo successivo ispirato alle eccezionali esigenze di contenimento della spesa.

4.– Alla luce di quanto premesso, la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della tutela dell’affidamento, è fondata.

Nel caso in esame, l’inserzione automatica di una clausola di legge – quella che applica retroattivamente ai contratti stipulati in data 1° settembre 2012, antecedente all’entrata in vigore della legge di stabilità, il meccanismo scalare di determinazione del corrispettivo dovuto al dipendente affidatario delle mansioni superiori di DSGA – nel tessuto contrattuale già consolidato viene a stravolgere in modo sproporzionato alcuni elementi che caratterizzano in maniera pregnante il contratto in questione. Sotto tale profilo, è necessario sottolineare: a) l’incidenza retroattiva sui presupposti del consenso, in relazione alla cui formazione risulta determinante – per la parte privata – il fattore della retribuzione, in concreto azzerato dalla norma sopravveniente; b) la lesione della certezza dei rapporti giuridici, considerato l’affidamento del contraente su un rapporto negoziale di natura corrispettiva; c) la modifica unilaterale, per fatto del legislatore, degli effetti del contratto, in relazione ai quali si evidenzia la asimmetria tra il permanere immutato degli obblighi di servizio e l’affievolimento del diritto alla retribuzione delle mansioni superiori.

Per quanto riguarda l’accertamento della lesione al principio dell’affidamento sulla certezza dei rapporti giuridici, non è inoltre indifferente il fatto che proprio il legislatore, dopo aver introdotto un sistema normativo basato sul principio della corrispettività, pretende di rimuovere le conseguenze contrattuali derivanti dall’assetto preesistente alla disposizione impugnata.

Ai fini della presente decisione non è altresì irrilevante l’elemento temporale che ha caratterizzato la scansione cronologica intercorrente tra la stipula del contratto e il mutamento normativo. Con riguardo all’elemento temporale, questa Corte ha già avuto modo di precisare i rapporti tra la stabilità dei vincoli negoziali di durata e le sopravvenienze normative, affermando che «non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.). Dette disposizioni però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto (sentenze n. 36 del 1985 e n. 210 del 1971).» (sentenza n. 349 del 1985).

Nel caso in esame, l’elemento temporale gioca in senso opposto a quello del richiamato precedente giurisprudenziale ma in modo altrettanto significativo sul piano dell’affidamento: assume rilievo, cioè, la brevità del lasso temporale, appena quattro mesi, tra il momento in cui il funzionario ha stipulato il contratto – sulla base di una normativa prevista nel contratto collettivo di lavoro e, per di più, stabile nel tempo – e quello di entrata in vigore della nuova disposizione, radicalmente differente proprio con riguardo alle modalità retributive. Queste ultime sono state presumibilmente decisive nell’esercizio della precedente opzione di chiedere l’assegnazione alle mansioni superiori. È evidente in questo caso la lesione dell’affidamento del dipendente che, dopo la stipula, ha ormai fatto aggio sulla remunerazione della funzione temporaneamente affidatagli.

Oltre all’elemento temporale non possono essere disconosciuti, nel caso in esame, il grado di meritevolezza dell’affidamento e la sproporzione dell’intervento legislativo che lo comprime.

Sotto il primo profilo, deve essere considerata l’obiettiva configurazione incentivante del quadro normativo antecedente, il quale, attraverso una retribuzione certa, induceva l’assistente amministrativo ad accettare compiti e funzioni altrimenti non sufficientemente convenienti. Non vi è dubbio che la candidatura all’esercizio temporaneo alle mansioni superiori si fondi sullo stimolo normativo costituito dalla certezza della retribuzione. Insomma, l’esistenza di un nesso eziologico tra la retribuzione e la scelta di esercitare le mansioni superiori appare, almeno sotto il profilo astratto, difficilmente confutabile e, in quanto tale, rende recessive le ragioni del contenimento della spesa rispetto alla salvaguardia del legittimo affidamento.

Sotto il secondo profilo, risulta non proporzionato il sacrificio imposto al titolare di una situazione soggettiva perfetta derivante da un contratto regolarmente stipulato rispetto all’esigenza di contenimento della spesa. Occorre ricordare che la norma non appare corredata da alcuna relazione tecnica circa i risparmi da conseguire e tale stima sarebbe obiettivamente difficile, considerato che la platea dei potenziali assuntori dell’incarico di mansioni superiori varia da soggetti che godrebbero della stessa retribuzione prevista dal vecchio assetto normativo ad altri che la perderebbero completamente.

Pertanto, il bilanciamento tra la posizione privata incisa dalla retroattività della norma e l’interesse pubblico sotteso al contenimento della spesa rende la disposizione stessa contrastante con l’art. 3 Cost. sotto il profilo della lesione del principio dell’affidamento.

5.– Alla luce delle esposte considerazioni, il combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori stipulati antecedentemente all’entrata in vigore dello stesso.

Per quanto argomentato, rimangono assorbite le ulteriori censure sollevate in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost."

          Clicca su "LEGGI TUTTO" per leggere la sentenza della Corte costituzionale n. 108/2016 e l'ordinanza di rimessione del Tribunale di Torino che aveva sollevato anche le questioni (rimaste assorbite) della irragionevolezza intrinseca della legge sopravvenuta e della violazione dell'art 117, primo comma, Cost. (il quale sancisce l'obbligo della legge di conformarsi al diritto  dell'Unione Europea), avuto riguardo agli artt. 1 e 2 della direttiva  comunitaria 2000/78/CE ... 

 ... e ricorda, per sapere tutto sulla "negoziazione assistita da avvocati" segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il loro nuovo ruolo al tempo della "degiurisdizionalizzazione".

 

E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (conta già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

Leggi tutto...
 

Sanzioni a vari big dell'energia per pratiche aggressive nella fatturazione dei consumi

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 3
ScarsoOttimo 

Riporto dal sito dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato:

"COMUNICATO STAMPA

SANZIONI PER OLTRE 14 MILIONI DI EURO AD ACEA, EDISON, ENI, ENEL ENERGIA E SERVIZIO ELETTRICO PER PRATICHE AGGRESSIVE NELLA FATTURAZIONE DEI CONSUMI.

Con sanzioni per complessivi 14milioni e 530.000 euro, l’Antitrust ha concluso quattro procedimenti - avviati a luglio 2015 sulla base di numerose segnalazioni di singoli consumatori e diverse associazioni di consumatori – nei confronti di cinque big dell’energia: Acea, Edison, Eni, Enel Energia ed Enel Servizio Elettrico. I provvedimenti riguardano i meccanismi di fatturazione e le ripetute richieste di pagamento per bollette non corrispondenti a consumi effettivi, nonché gli ostacoli frapposti alla restituzione dei rimborsi.
Nel corso del procedimento, l’Aeegsi (Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico) ha reso un articolato parere, nell’ambito della collaborazione prevista dal Protocollo di intesa tra le due Autorità, che ha permesso all’Antitrust di individuare e accertare distinte pratiche aggressive. Nelle attività ispettive, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato s’è avvalsa anche della collaborazione del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
A conclusione della sua istruttoria, l’Agcm ha accertato che le cinque società hanno posto in essere una prima pratica commerciale aggressiva: e cioè una gestione inadeguata delle istanze e delle comunicazioni di clienti finali che lamentavano la fatturazione di consumi di elettricità o di gas naturale divergenti da quelli effettivi. Questa era dovuta a deficienze del processo di fatturazione, a malfunzionamenti dei sistemi informatici e alla mancata sospensione delle attività di riscossione (sollecito, messa in mora e distacco, talvolta senza preavviso) nell’attesa di una risposta chiara, puntuale ed esaustiva. Nel caso di conguagli di elevato importo, inoltre, le imprese non avevano adottato misure per attenuare l’impatto della bolletta, senza informare adeguatamente gli utenti sulla possibilità di rateizzare né sui termini di pagamento più lunghi.
Secondo l’Antitrust, tali comportamenti hanno violato il diritto del cliente a ricevere un’adeguata ed effettiva assistenza e verifica dei propri consumi, prima di procedere al pagamento delle fatture contestate e, pertanto, costituiscono pratiche commerciali aggressive. Ciò in quanto l’incombente minaccia dell’avvio o della prosecuzione delle procedure di riscossione costituisce, a parere dell’Autorità, un indebito condizionamento delle scelte del consumatore in merito al pagamento dei consumi non verificati e alla presentazione delle istanze e delle comunicazioni
Una seconda pratica scorretta, accertata dall’istruttoria, riguarda la mancata o ritardata restituzione di importi dovuti a vario titolo ai clienti finali. L’Autorità ha ritenuto, infatti, che le modalità informative e procedurali adottate dai cinque operatori non hanno permesso ai consumatori di ricevere pienamente e tempestivamente quanto versato in eccesso per la fornitura di energia elettrica o di gas.
Per le due società del gruppo Enel, infine, è stata accertata una terza pratica scorretta: questa consisteva nell’addebito degli interessi di mora per tardivo pagamento, anche in caso di bollette recapitate in ritardo o non recapitate e in presenza di un reclamo in tal senso.
In considerazione delle specificità di ciascuna condotta e della dimensione dei fenomeni riscontrati, l’Antitrust ha irrogato rispettivamente le seguenti sanzioni:

- Acea: 3.600.000 euro
- Edison: 1.725.000 euro
- Eni: 3.600.000 euro a Eni
- Enel Energia: 2.985.000 euro
- Enel Servizio Elettrico: 2.620.000 euro

Nel corso dei procedimenti, gli operatori hanno proposto modifiche alle procedure utilizzate finora nella gestione delle istanze e dei reclami da parte dei consumatori e anche per migliorare i processi di fatturazione. In considerazione di questi elementi, le sanzioni sono state ridotte in misura proporzionale al grado di rilevanza ed effettiva implementazione di tali innovazioni.

Roma, 13 giugno 2016

Qui i provvedimenti (PS9354 per ACEA ENERGIA; PS9541 per EDISON; PS9542 per ENI; PS9883 per ENEL ENERGIA.

... e ricorda, per sapere tutto sulla "negoziazione assistita da avvocati" segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati glistrumenti per interpretare al meglio il loro nuovo ruolo al tempo della "degiurisdizionalizzazione".

E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (conta già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

 

Annullata la circolare Funzione Pubblica n. 2/2014 che penalizzava i dipendenti pubblici

E-mail Stampa PDF

Il TAR Lazio, con sentenza n. 5714/2015, depositata il 17 aprile 2014, ha annullato la circolare della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 2/2014, "laddove impone alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/01 di avvalersi, ai sensi dell’art. 55-septies, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/01 nella nuova formulazione, dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)".

... e ricorda, per sapere tutto sulla "negoziazione assistita da avvocati" segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il loro nuovo ruolo al tempo della "degiurisdizionalizzazione".

E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

 

Regolamento su tenuta albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati

E-mail Stampa PDF

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 agosto 2016, n. 178

Regolamento recante le disposizioni per la tenuta  e  l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli  dell'ordine  degli avvocati,  nonche'  in  materia  di   modalita'   di   iscrizione   e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei  provvedimenti adottati  in  tema  dai  medesimi  Consigli  dell'ordine,  ai   sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge  31  dicembre  2012,  n.  247.

(GU n.213 del 12-9-2016) Vigente al: 27-9-2016...

 

.. e ricorda, per sapere tutto sulla "negoziazione assistita da avvocati" segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati glistrumenti per interpretare al meglio il loro nuovo ruolo al tempo della "degiurisdizionalizzazione".

E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (conta già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

 

Leggi tutto...
 


Pagina 13 di 109

Pubblicità


Annunci

Quando ci si trova nella posizione di tutore si è costretti a darsi un contegno moralissimo ad ogni proposito; e si avrebbe il dovere di conformarvisi (O. Wilde)