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CGUE (causa C-98/2015) su discriminazione indiretta in caso di part time verticale

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La Corte di giustizia (Quinta Sezione), con sentenza del 6/11/2017 in causa C-98/2015, ha dichiarato:

"1)      La clausola 4, punto 1,dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, contenuta nell’allegato della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, non è applicabile a una prestazione contributiva di disoccupazione come quella oggetto del procedimento principale.

2)      L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che, nel caso di lavoro a tempo parziale verticale, escluda i giorni non lavorati dal calcolo dei giorni di contribuzione, con conseguente riduzione del periodo di erogazione della prestazione di disoccupazione, quando la maggior parte dei lavoratori a tempo parziale verticale sia costituita da donne che subiscano le conseguenze negative di tale normativa."

Si legge in sentenza:

"38      Per quanto riguarda la questione se una normativa come quella in esame nel procedimento principale realizzi, come suggerito dal giudice del rinvio, una discriminazione indiretta nei confronti delle donne, da costante giurisprudenza della Corte emerge che vi è discriminazione indiretta quando l’applicazione di un provvedimento nazionale, pur formulato in termini neutri, sfavorisca di fatto un numero molto più alto di donne che di uomini (sentenze del 20 ottobre 2011, Brachner, C‑123/10, EU:C:2011:675, punto 56 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 22 novembre 2012, Elbal Moreno, C‑385/11, EU:C:2012:746, punto 29).

...

43      Ciò considerato, è giocoforza concludere che una misura come quella oggetto del procedimento principale costituisce una disparità di trattamento a sfavore delle donne ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto [38] supra.

44      Orbene, una misura di tal genere è contraria all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, salvo che non risulti giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso. Ciò avviene se i mezzi scelti rispondono ad uno scopo legittimo di politica sociale, se sono idonei a raggiungere tale obiettivo e se sono necessari a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2012, Elbal Moreno, C‑385/11, EU:C:2012:746, punto 32).

45      Nel caso di specie occorre rilevare che, sebbene la domanda di pronuncia pregiudiziale non contenga alcun riferimento all’obiettivo perseguito dalla misura in discussione nel procedimento principale, il Regno di Spagna ha fatto valere, all’udienza, che il principio del «contributo al sistema previdenziale» giustifica l’esistenza della disparità di trattamento constatata. Pertanto, poiché il diritto alla prestazione di disoccupazione e la durata di tale prestazione sono determinati esclusivamente in base al periodo durante il quale il lavoratore ha prestato la propria attività lavorativa o è stato iscritto al sistema di previdenza sociale, occorrerebbe, al fine di rispettare il principio di proporzionalità, tener conto unicamente dei giorni effettivamente lavorati.

46      A tal riguardo, e sebbene spetti in ultima analisi al giudice nazionale valutare se tale obiettivo sia effettivamente quello perseguito dal legislatore nazionale, è sufficiente rilevare che la misura nazionale oggetto del procedimento principale non sembra idonea a garantire la correlazione che, secondo il governo spagnolo, deve sussistere tra i contributi versati dal lavoratore e i diritti che questi può richiedere in materia di prestazione di disoccupazione.

47      Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle conclusioni, un lavoratore a tempo parziale verticale che abbia versato contributi per ogni giorno di tutti i mesi dell’anno riceve una prestazione di disoccupazione per un periodo di tempo inferiore rispetto a un lavoratore a tempo pieno che abbia versato gli stessi contributi. Pertanto, nei confronti del primo di questi due lavoratori, la correlazione invocata dal governo spagnolo non è manifestamente garantita.

48      Orbene, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle conclusioni, tale correlazione potrebbe essere garantita se, per quanto concerne i lavoratori a tempo parziale verticale, le autorità nazionali tenessero conto di altri elementi, quali ad esempio, il periodo durante il quale tali lavoratori e i loro datori di lavoro hanno versato i contributi, l’importo totale dei contributi versati o il cumulo delle ore di lavoro, e detti elementi, secondo le spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, sono presi in considerazione per tutti i lavoratori il cui orario di lavoro è strutturato in modo orizzontale, a prescindere dal fatto che essi lavorino a tempo pieno o a tempo parziale.

49      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che, nel caso di lavoro a tempo parziale verticale, escluda i giorni non lavorati dal calcolo dei giorni di contribuzione, con conseguente riduzione del periodo di erogazione della prestazione di disoccupazione, quando la maggior parte dei lavoratori a tempo parziale verticale sia costituita da donne che subiscano le conseguenze negative di detta normativa."

L'Avvocato Generale Sharpstone aveva scritto ai paragrafi da 55 a 60 delle sue conclusioni:

"55.      Nelle sue osservazioni scritte la Spagna non si è espressa riguardo alla possibile giustificazione di un’eventuale discriminazione fondata sul sesso. Tuttavia, all’udienza del 15 giugno 2016 il governo spagnolo ha confermato che le sue osservazioni relative alla giustificazione della discriminazione ai sensi dell’accordo quadro dovevano essere considerate parimenti applicabili alla discriminazione fondata sul sesso. A suo parere, il principio del «contributo al sistema previdenziale» fornirebbe una giustificazione obiettiva per un’eventuale discriminazione. Poiché il diritto alla prestazione di disoccupazione e la durata di tale prestazione dipendono esclusivamente dal periodo per il quale il lavoratore è stato occupato o è stato iscritto al sistema di previdenza sociale, sarebbe incompatibile con il principio di proporzionalità non tenere conto dei giorni effettivamente lavorati.

56.      Non condivido tale posizione.

57.      Il giudice del rinvio precisa che l’obiettivo della prestazione contributiva di disoccupazione è fornire al lavoratore risorse sostitutive della retribuzione che non viene più percepita (articolo 204 della LGSS).

58.      A mio parere, tale obiettivo può essere raggiunto tenendo conto di quanto segue: i) il periodo durante il quale il lavoratore e il suo datore di lavoro versano i contributi, ii) l’importo di detti contributi e iii) l’orario di lavoro del lavoratore interessato (se si tratti di un lavoratore a tempo parziale o a tempo pieno). Secondo le spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, il sistema spagnolo sembra effettivamente tenere conto proprio di tali fattori per i lavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale «orizzontale». Tutti i lavoratori (che abbiano versato i contributi per uno stesso periodo di tempo) ricevono la prestazione di disoccupazione per lo stesso periodo. Tuttavia, una persona che lavori con un orario pari al 50% del tempo pieno percepirà una prestazione proporzionalmente ridotta, che riflette i minori contributi versati in base alla retribuzione inferiore corrispondente al tempo parziale. Ciò è perfettamente coerente con il principio «pro rata temporis» (32).

59.      Tuttavia, un lavoratore a tempo parziale «verticale» riceverà la prestazione per un periodo di tempo inferiore rispetto a un lavoratore a tempo pieno comparabile, anche qualora versi a sua volta i contributi per ogni giorno di tutti i mesi dell’anno. Il sistema tratta i due gruppi di lavoratori in modo diverso. Nel caso dei lavoratori a tempo parziale «verticale», esso dà rilevanza ai giorni effettivamente lavorati anziché al periodo di tempo che il lavoratore trascorre svolgendo il proprio lavoro nel corso di una settimana lavorativa.

60.      Ciò determina un’anomalia illogica e punitiva che svantaggia i lavoratori a tempo parziale «verticale». I lavoratori a tempo parziale che svolgono attività retribuite con compensi relativamente bassi, quali i lavori di pulizia, hanno poche possibilità di scelta riguardo alle loro condizioni di lavoro. Essi possono anche vedersi obbligati ad accettare un regime «verticale» che conviene al loro datore di lavoro solo per assicurarsi un impiego."

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA ...

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Età o esperienza ? (A PROPOSITO DI UNA SENTENZA DEL 2012 DELLA CGUE SU DISCRIMINAZIONE INDIRETTA)

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La Corte di giustizia con la sentenza del 7.06.2012 (dunque ormai vecchiotta in relazione agli sviluppi della giurisprudenza della Corte) in causa C-132/11 ( Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH), sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, decise su due questioni pregiudiziali:

«1)      Se il diritto dell’Unione vigente, ed in particolare l’art. 21 della [Carta] (in combinato disposto con l’art. 6, n. 1, TUE), il principio generale di diritto dell’Unione (art. 6, n. 3, TUE) del divieto di discriminazioni fondate sull’età e gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE ostino a una disciplina nazionale contenuta in un contratto collettivo che discrimini indirettamente i lavoratori più anziani in quanto prende in considerazione, ai fini della determinazione del livello di inquadramento nel contratto collettivo [della Tyrolean Airways] e quindi della retribuzione, soltanto le competenze e le conoscenze che essi hanno maturato come assistenti di volo presso una determinata compagnia aerea, e non anche le competenze e conoscenze sostanzialmente identiche acquisite presso un’altra compagnia aerea del medesimo gruppo. Se questo valga anche per i contratti di lavoro stipulati prima del 1° dicembre 2009.

2)      Se un giudice nazionale possa trattare come parzialmente nulla e disapplicare, in forza dell’effetto diretto orizzontale dei diritti fondamentali dell’Unione, una clausola di un contratto di lavoro individuale che si ponga indirettamente in contrasto con l’art. 21 della [Carta], con il principio generale di diritto dell’Unione del divieto di discriminazioni fondate sull’età e/o con gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE, per analogia con la sentenza del 5 febbraio 2004, Rieser Internationale Transporte (C‑157/02, Racc. pag. I‑1477), e come nella giurisprudenza relativa agli accordi contrastanti con il diritto della concorrenza figurante nella sentenza del 25 novembre 1971, Béguelin Import (22/71, Racc. pag. 949)».

Per decidere affrontò due problemi:

Il primo problema atteneva all'individuazione della fonte normativa su cui fondare la decisione (se l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali UE o la direttiva 2000/78/CE);

il secondo problema atteneva alla configurabilità o meno, nella fattispecie, di una discriminazione indiretta.

Fondamentale, in relazione al secondo problema, fu l'affermazione della Corte al punto 29 della sentenza: "29  Orbene, anche se una disposizione come quella il cui contenuto è esposto al punto 21 della presente sentenza può comportare una differenza di trattamento in funzione della data dell’assunzione da parte del datore di lavoro interessato, siffatta differenza non è, direttamente o indirettamente, fondata sull’età né su un evento legato all’età. Infatti, è l’esperienza eventualmente maturata da un assistente di volo presso un’altra compagnia dello stesso gruppo di imprese che non è presa in considerazione in occasione dell’inquadramento, indipendentemente dall’età di detto assistente di volo al momento della sua assunzione. La disposizione in esame si basa quindi su un criterio che non è né indissociabilmente (v., a contrario, sentenza del 12 ottobre 2010, Ingeniørforeningen i Danmark, C‑499/08, Racc. pag. I‑9343, punto 23), né indirettamente legato all’età dei dipendenti, anche se non è escluso che l’applicazione del criterio controverso possa, in taluni casi particolari, comportare per gli assistenti di volo interessati il passaggio dalla categoria lavorativa A alla categoria lavorativa B ad un’età più avanzata di quella degli assistenti che hanno maturato un’esperienza equivalente presso la Tyrolean Airways".

Mi sorge questo dubbio: visto che per la CGUE negare, da parte di un CCNL, una retribuzione maggiore ad un soggetto A soltanto perchè vanta una esperienza aggiuntiva SOSTANZIALMENTE IDENTICA rispetto a quella vantata da un altro soggetto B non è discriminazione indiretta per età, può anche affermarsi che non è discriminazione indiretta per età neanche il negare, da parte di un CCNL, una retribuzione maggiore ad un soggetto B soltanto perchè ha minore esperienza rispetto a quella QUANTOMENO DI LIVELLO PERFETTAMENTE IDENTICO a quella vantata da un altro soggetto A?

Altrimenti detto, un CCNL può creare due diversi livelli retributivi sia postulando irrilevante una maggiore SOSTANZIALMENTE IDENTICA esperienza sia, al contrario, postulando decisiva come unica giustificazione della diversa retribuzione una maggiore ESPERIENZA ANCHE SE DI PROFESSIONALITA' INFERIORE O AL MASSIMO IDENTICA?

Direi di no. Direi che non si può, per tal via, riconoscere ai CCNL di poter in concreto cancellare ogni contenuto del principio di non discriminazione indiretta per età. A ben vedere la sentenza Tyrolean Airways non avalla sempre e comunque la piena discrezionalità dei CCNL nel valutare a piacimento (col rischio di sottovalutare o sopravvalutare) l'esperienza a fini retributivi: la avalla solo in relazione al caso particolare sottoposto alla Corte, nel quale non sempre ma solo "in taluni particolari casi" il privilegio retributivo è attribuito a chi ha maggiore età.

In generale è vero che, come osserva Roberto Cosio (nell'articolo intitolato "Discriminazioni per età: le sentenze della Corte di giustizia C-141/11 e C-132/11") commentando la sentenza della CGUE in causa C-132/11, "Il mancato accertamento di una discriminazione indiretta è palesemente legato alla prospettazione della questione, basato sulla mancata considerazione, in occasione dell'inquadramento, dell'esperienza maturata da un assistente di volo presso un'altra compagnia dello stesso gruppo di imprese), considerato che nella specie non è stata adeguatamente valorizzata la valenza ipotetica della discriminazione indiretta (che si desume dalla formula "può mettere" utilizzata dalla direttiva) che avrebbe potuto consentire, in ipotesi, una diversa soluzione della questione (come si desume dall'inciso, finale, della decisione)."

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA DELLA CGUE NELLA CAUSA C-132/11 ...

 

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Disegno di legge su piattaforme digitali ed economia della condivisione

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 E' ormai avviato l'esame della proposta di legge AC3564, "Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione".

Un buon sito per approfondire la tematica dell'economia della condivisione è www.collaboriamo.org

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C'è cognizione generalizzata del CNF in materia di albi, elenchi e registri ?

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dalla newsletter di deontologia del CNF del 19/6/2018

Impugnazione dei provvedimenti in materia di albi, elenchi e registri: la giurisdizione del CNF è generalizzata

Secondo un’interpretazione estensiva, necessaria a dare coerenza al sistema ordinamentale forense, spetta al CNF la “cognizione generalizzata” in relazione a tutti i reclami avverso i provvedimenti che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri, tra i quali rientra il rilascio del nulla osta al trasferimento presso altro ordine (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha motivatamente dissentito dalla precedente contraria giurisprudenza, anche di Legittimità, che aveva declinato la giurisdizione del C.N.F. a favore di quella del Giudice Amministrativo territorialmente competente).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123

Si legge nella sentenza del CNF questa motivazione che a mio avviso non è condivisibile, non essendo assolutamente accettabile una interpretazione estensiva della disposizione che fissa la giurisdizione di un giudice speciale, che secondo la costituzione era destinato a scomparire:

"In via preliminare deve esaminarsi d’ufficio l’ammissibilità del ricorso alla luce del principio della tipicità degli atti impugnabili avanti al C.N.F: il Consiglio ritiene qui di dover affermare l’esistenza della propria giurisdizione anche alla luce degli evolutivi e condivisibili principi affermati dal CdS nella sentenza n. 1010/2015.

La giurisprudenza precedente aveva affermato l’esistenza di una giurisdizione, per vero variegata, che andava da quella del Giudice ordinario in ipotesi di posizioni legate a diritti soggettivi (TAR Lombardia n. 1354/2014) a quella del TAR e del C.N.F. (quest’ultima secondo l’analitica previsione del R.D.L. 1578/1933).

Alla luce delle considerazioni che seguono il Consiglio Nazionale Forense ritiene di andare di diverso avviso rispetto alla propria precedente giurisprudenza (Cass. n. 25824/2009 e C.N.F. n. 21/2011 e 147/2007) che aveva sempre declinato la giurisdizione del C.N.F. a favore di quella del Giudice Amministrativo territorialmente competente.

Non può quindi non tenersi conto del fatto che una recente sentenza del C.d.S. ha condivisibilmente colto la necessità di dare coerenza al sistema ordinamentale forense pur deducendo in relazione a diverso provvedimento in materia di albi, elenchi e registri (la cancellazione di un avvocato dalle liste dei difensori d’ufficio), riconoscendo la giurisdizione del C.N.F., ed autorevolmente affermando che «il CNF aveva e ha una “cognizione generalizzata” in materia di tenuta e gestione di albi elenchi e registri» (Cons. Stato n. 1010/15).

Tale enunciato si fonda sul combinato disposto degli artt. 15 (“Albi, elenchi e registri”) e 36 L. 247/12, secondo il quale ultimo «Il CNF pronuncia sui reclami (…) in materia di albi, elenchi e registri (…) 6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge…».

Spettando al COA la tenuta di albi ed elenchi, «in modo simmetrico, [spetta] al CNF la giurisdizione speciale nella materia delle iscrizioni e delle cancellazioni da albi ed elenchi degli avvocati in maniera tale da dare coerenza al sistema della competenza giurisdizionale speciale professionale generalizzata in materia dello stesso CNF» in quanto «il mantenimento, in relazione al segmento di attività dei COA relativo alla tenuta e alla gestione delle liste dei difensori d'ufficio del Tribunale, di una competenza giurisdizionale amministrativa a questo punto "residuale" sulle questioni relative alla cancellazione o al diniego di iscrizione nelle liste suddette si manifesterebbe come disomogeneo e incoerente rispetto al sistema generale come sopra delineato venendosi a creare un irrazionale "frazionamento di tutela giurisdizionale" entro una medesima materia».

Risulta quindi del tutto coerente con il sistema professionale forense che la competenza giurisdizionale venga riconosciuta al C.N.F., Giudice speciale, in relazione a tutti i reclami avverso i provvedimenti che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri tra i quali rientra certamente il rilascio del nulla osta al trasferimento presso altro ordine che, appunto, costituisce “provvedimento... in materia di albi, elenchi e registri...” ex art. 36 L. n. 247/2012.

Deve quindi affermarsi il principio secondo il quale risulta di competenza del CNF l’impugnazione di ogni provvedimento suscettibile di incidere comunque sulla posizione “professionale” dell’iscritto, in quanto coinvolgente un diritto che attiene alle modalità di esercizio della professione forense.

Trattasi quindi di un’interpretazione estensiva - consentita in tema di riparto di giurisdizione (SS.UU. n. 23209/2009) – di quella cognizione del Consiglio Nazionale che la giurisprudenza ha affermato essere stata prevista del legislatore a salvaguardia dell’autonomia degli Ordini professionali stessi (C.d.S. n. 3414/2016)."

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ddl 2233: tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e del subordinato flessibile

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link al "fascicolo Iter" sul disegno di legge Atto Senato 2233 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato".

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Il fatto che un uomo si immoli per un'idea non prova punto che essa sia vera (O. Wilde)