Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

Dichiarazione di resa informativa sulla negoziazione assistita

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(dal sito www.negoziazione-assistita.it )

Dopo l'entrata in vigore della normativa sulla "negoziazione assistita obbligatoria" si suggerisce di inserire nelle procure un chiaro riferimento alla avvenuta informativa al riguardo. Si potrebbe inserire in procura questo testo: "Dichiaro di essere stato informato dall'Avv. ...........  -ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto legge n. 132/2014- della necessità, prima di proporre azione in giudizio, di ricorrere alla procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati, come disciplinata dagli artt. 2 e ss. del D. L. n. 132/2014".

N.B.: i facsimile proposti sono solo modelli indicativi. Occorre sempre verificare, prima di utilizzarli, la loro piena conformità alle norme di legge e la loro idoneità a raggiungere lo scopo. In particolare occorre tener conto della eventuale necessità di applicare la direttiva 93/13/CEE al contratto per prestazione di servizio professionale di avvocato (vedasi sentenza della CGUE depositata il 15/1/2015 in causa C-537/13, in particolare ai punti 19, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34 e 35). In ogni caso si declina ogni responsabilità relativa all'utilizzo dei facsimile.

 

... e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

 

L'Italia salvaguarda l'affidamento sui soldi ma non quello sul lavoro

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La Corte costituzionale, con sentenza n. 216/2015, depositata il 5/11/2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si trattava della norma del decreto "salva Italia", voluto dal governo Monti a fine 2011, che cancellava con effetto immediato la convertibilità delle vecchie lire in euro.

Interessante il confronto con la sentenza della Corte costituzionale 166/2012 che, con ben altra attenzione alla salvaguardia dell'affidamento dei lavoratori nella stabilità delle norme, riconobbe costituzionalmente legittima la leggina 339/2003 che sacrificava il diritto dei dipendenti pubblici in part time a svolgere la professione di avvocato (mentre si poteva -e si può ancora- svolgere una qualsiasi altra professione). Eppure l'Italia dovrebbe essere una Repubblica fondata sul lavoro e non sui soldi: lire o euro che siano !

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 216/2015 ...

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CdS 258/16: solo gli studi legali aventi struttura d'impresa possono accedere ai fondi europei

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La sentenza del Consiglio di Stato n. 258 del 27/1/2016, relativa alle condizioni richieste affinchè uno studio legale possa accedere ai fondi europei, è di grande interesse per i tipici studi legali italiani, quasi tutti di piccole dimensioni e senza grande organizzazione d'impresa.

Si noti che il Consiglio di Stato richiama espressamente Cass., sez. lav., 16092/2013, la quale affermò che:

<<Uno studio di avvocato può presentare, in concreto, una organizzazione imprenditoriale, ma il concetto di imprenditore non può estendersi tout court al libero professionista. Nell'ipotesi in cui il professionista intellettuale rivesta la qualità di imprenditore commerciale per il fatto di esercitare la professione nell'ambito di un'attività organizzata in forma d'impresa, deve trattarsi di una distinta e assorbente attività che si differenzia da quella professionale per il diverso ruolo che riveste il sostrato organizzativo - il quale cessa di essere meramente strumentale - e per il differente apporto del professionista, non più circoscritto alle prestazioni d'opera intellettuale, ma involgente una prevalente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi, che si affianca all'attività tecnica ai fini della produzione del servizio. In tale evenienza l'attività professionale rappresenta una componente non predominante, per quanto indispensabile, del processo operativo, il che giustifica la qualificazione come imprenditore.>>

Conclude il Consiglio di Stato che <<Va vagliato perciò se lo Studio appellante avesse in concreto quelle peculiarità organizzative e strutturali tali da poterlo assimilare ad una “impresa”: la conclusione deve essere negativa a fronte dei dati che lo stesso studio legale ....ha fornito con la sua domanda. Lo Studio è dotato di una sede principale a Savona e di una sede secondaria a Genova oltre ad un archivio ad Albisola Marina ed il suo organico successivo all’investimento - per il quale è chiesto il contributo – consta di cinque avvocati, quattro impiegati ed un altro dipendente non altrimenti qualificato; la descrizione delle attività offre questo incipit: “L’Organizzazione produttiva svolge le attività tipiche degli studi legali e, quindi, rende servizi in favore di imprese, operatori economici o privati aventi ad oggetto consulenze legislative, giudiziarie e normative di varia natura o attività di assistenza e supporto controversie giudiziali o stragiudiziali”. Dunque, vista la natura dell’organico e la descrizione fondamentale delle attività, non può che concludersi nel senso che l’appellante rientra tra quelle “attività di professionisti” escluse dai contributi perché prive di quella struttura aziendale che è l’ossatura dell’impresa e consistente in un’associazione di esercenti una professione intellettuale derivante dalla sommatoria delle prestazioni professionali dei singoli avvocati: in breve nulla che abbia a che fare con una piccola impresa.>>

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 258 DEL 27/1/2016 ...

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Non solo UBER: parere del Consiglio di Stato del 23/12/2015 sui modelli di business del trasporto

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Il parere n. 3586, del 23/12/2015, del Consiglio di Stato, in materia di trasporto persone, tiene conto della forza normativa del fatto. Tiene conto, cioè, della sopravvenuta inadeguatezza della regolazione del settore ad opera della legge 21/1992 sul trasporto di persone mediante autoservizi.

Il futuro del trasporto persone non sarà più solo esclusiva dei taxi e dei noleggiatori con conducente. Il fatto che ormai, nel settore trasporto persone, si offrano (attraverso piattaforme on line che connettono i passeggeri con la platea enorme degli autisti non professionisti) diverse modalità di prestazione, ma anche geolocalizzazione dell'utente e del veicolo, eventualmente assistenza legale, nonchè servizi finanziari (come il pagamento elettronico e differito), ha reso obsoleta la regolazione legislativa vigente. E il Consiglio di Stato se ne è accorto (dando perso anche ai pareri dell'Autorità Antitrust e dell'Autorità di regolazione dei trasporti).

Nel "modello UBER" è evidente la scomparsa, rispetto al "modello taxi" e al "modello noleggio", del legame contrattuale diretto tra il richhiedente il servizio di trasporto e colui che in pratica lo effettua: la società che gestisce la piattaforma è un intermediario che assume un ruolo centrale, che subito appare evidente per il fatto che è essa a mediare il pagamento del servizio. Invece che cercare il trasportatore, colui che necessita di un servizio di trasporto può trovare conveniente "socializzare i propri dati e i propri bisogni di mobilità ad una società di servizi che si avvale della prestazione d'opera di determinati soggetti che non intrattengono rapporti contrattuali diretti con il fruitore". E non sta scritto da nessuna parte che le possibilità di intermediazione offerte dal WEB debbano esser limitate a favorire solo l'intermediazione tra chi necessita di servizi di trasporto e chi professionalmente li esegue (taxi e noleggiatori con conducenti). Le esigenze di sicurezza della circolazione e di sicurezza e previdenza del lavoro possono ben esser tutelate attraverso sistemi meno limitatori della libertà di concorrenza rispetto a antistoriche esclusive. Le potenzialità dell'intermediazione saranno vagliate dalla Corte di giustizia che è stata chiamata a decidere da un tribunale di Barcellona se la materia debba intendersi o meno regolata dalla direttiva 98/34/CE sui servizi a distanza.

LEGGI DI SEGUITO, CLICCANDO SU "LEGGI TUTTO", IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3586 DEL 23/12/2015 ...

 

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L'inizio della fine di tutte le giurisdizioni domestiche.

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Tra poco anche la giurisdizione domestica del CNF sarà travolta. Intanto ...

LEGGI DI SEGUITO L'ORDINANZA 91/2016 DELLA CORTE COSTITUZIONALE ...

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L'egoismo non consiste nel vivere secondo i propri desideri, ma nel pretendere che gli altri vivano a quel modo che noi vogliamo. L'altruismo consiste nel vivere e lasciar vivere. (O. Wilde)