
Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza 17/12/2008, n. 156, accolse parzialmente un ricorso avverso decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza del 28/11/2007 ed ha statuito che: "L'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 96/2001, il quale deve essere interpretato in senso conforme alla Direttiva 98/5/CE cui ha dato attuazione, non osta all'iscrizione dell'avvocato stabilito anche nella sezione degli addetti agli enti pubblici anche nel caso in cui il professionista non sia dipendente dello Stato di origine; diversamente, la citata norma non si sottrarrebbe ad inevitabile disapplicazione, con conseguente diretto riconoscimento del diritto all'iscrizione portato dalla Direttiva".
Aveva ragione la sentenza 156/2008 del CNF (e ha torto la sentenza delle SS.UU. Civili della Cassazione n. 27266/2013).
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(l'illustrazione: San Domenico di Guzman presiede a un autodafè, Pedro Berruguete, 1475)
In caso di illegittimità del provvedimento amministrativo per contrasto rispetto al diritto comunitario si deve valutare, da parte della pubblica amministrazione, la sussistenza dell'interesse pubblico all'esercizio del potere di autotutela d'annullamento anche sotto l'aspetto di interesse specifico ad evitare che l'azione amministrativa anticomunitaria produca effetti economici pregiudizievoli per la collettività. L'ha affermato il TAR di Palermo (Sentenza 15 settembre 2008, n. 1162), richiamando l'art. 21 nonies L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15. In particolare se ricorre la c.d. illegittimità comunitaria del provvedimento, l'interesse pubblico specifico da vagliare è anche quello di evitare che l'atto anticomunitario produca effetti economici pregiudizievoli per la collettività a seguito della possibile azione di rivalsa (ai sensi dell'art. 1 comma 1215, l. 27 dicembre 2006 n. 296) che lo Stato (responsabile sul piano internazionale della violazione delle norme comunitarie) può esercitare nei confronti dell'ente pubblico che abbia emanato e non abbia annullato in autotutela un provvedimento contrario al diritto comunitario.
CHE NE DITE DI PROSPETTARE AI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI LA NECESSITA' DI ANNULLARE D'UFFICIO LE CANCELLAZIONI DISPOSTE IN VIRTU' DI UNA INTERPRETAZIONE DELLA L. 339/03 CONTRARIA AL DIRITTO COMUNITARIO E POSSIBILE FONTE DI RESPONSABILITA' PER LO STATO E PER GLI STESSI CONSIGLI DEGLI ORDINI (A SEGUITO DI RIVALSA DA PARTE DELLO STATO VERSO I CONSIGLI DEGLI ORDINI) ? LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL TAR PALERMO ...
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(da www.negoziazione-assistita.it )

Mentre alune ipotesi di mediazione obbligatoria sono previste in via permanente (ad es. la mediazione in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali e operatori, la mediazione in materia di subfornitura, la mediazione in materia di patto di famiglia e in materia di diritto d’autore), quello che fino al 9 febbraio 2015 appariva l'istituto "centrale" delle A.D.R. in Italia, e cioè la mediazione ad opera di mediatori inseriti in Organismi di mediazione risulta, invece, in vigore in via precaria. Infatti, la c.d. "mediaconciliazione" disciplinata dal d.lgs. 28/2010 (in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) è obbligatoria in via sperimentale per soli quattro anni successivi alla data dell’entrata in vigore della legge n. 98 del 2013 (e dopo due di tali quattro anni è previsto un “monitoraggio” dll'efficacia dell'istituto). La negoziazione assistita da uno o più avvocati, entrata in vigore il 9 febbraio 2015, è, invece, un istituto di A.D.R. previsto come permanente. Fondamentale, quindi, è la domanda: soppiantrerà (divenendo "obbligatoria" in tutte le materia oggi riservate a quell'istituto di A.D.R.) la c.d. "mediaconciliazione", che di certo mostra scarso seguito e ancor più scarsi risultati deflattivi? Il ruolo chiave riconosciuto agli avvocati è giusto e risulterà vincente per una degiurisdizionalizzazione ampia? Spiego, di seguito, perchè la risposta non può che essere si. ... (continua cliccando su "Leggi tutto")
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Le Sezioni Unite della Cassazione hanno enunciato, nella sentenza n. 9451, depositata il 10 aprile 2016, il seguente principio di diritto: "Con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione -previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446-, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".
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