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Chi vincerà la guerra sulla liberalizzazione della professione di avvocato, che vede su sponde opposte, da una parte i giovani avvocati (di tutte le età) e aspiranti tali (e non solo, come si vorrebbe far credere, l'Antitrust, la BCE,  l'OCSE, la Commissione europea) e dall'altra parte l'ala corporativa dell'avvocatura ?

MI PARE CHE NON C'E' STORIA ! I CORPORATIVI PERDERANNO !

Dunque, i numerosissimi avvocati e aspiranti tali che dissentono radicalmente dalla pseudo riforma della professione forense approvata "di corsa" dal Senato il 21 dicembre 2012, legge  avranno, certamente, la forza di farsi sentire. Speriamo presto.

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Quale giudicato cede a sentenza di Strasburgo con ricorso straordinario?

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(da www.servizi-legali.it )

Con sentenza n. 16507/2010 (udienza 11 FEBBRAIO 2010 - deposito 28 APRILE 2010) la Cassazione ha affrontato la vicenda che ha formato oggetto della sentenza del 17 settembre 2009 (ricorso n. 10249/03, caso Scoppola) con la quale la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato la violazione da parte dell’Italia degli artt. 6 e 7 della Convenzione in relazione alla condanna di un imputato alla pena dell’ergastolo inflitta in grado di appello seguito al giudizio abbreviato definito il giorno dell’entrata in vigore del D.L. n. 341 del 2000 (l'applicazione della pena dell'ergastolo, nella fattispecie, è stata ritenuta retroattiva e pertanto illegittima dalla Corte europea). La Corte di cassazione, preso atto dell’esigenza di provvedere all’immediata caducazione della decisione viziata, ha rideterminato la pena in trenta anni di reclusione, annullando senza rinvio la sentenza della Corte di assise di appello che aveva irrogato l’illegittimo trattamento sanzionatorio, previa la revoca in parte qua della sentenza della stessa Corte di cassazione che aveva fatto passare in giudicato la condanna all’ergastolo.
L'interpretazione della Cassazione segue la linea tracciata dalla Sesta sezione (affarie Drassich) che aveva ritenuto che il ricorso straordinario in Cassazione per la correzione dell'errore materiale o di fatto sia il rimedio più idoneo (anche in relazione alla necessità di rispettare il principio di economia dei mezzi processuali) per risolvere le iniquità dichiarate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in quei casi in cui non sia necessario riaprire il processo "nel merito". 
Leggi il testo della sentenza della Cassazione all'indirizzo http://www.cortedicassazione.it/Documenti/16507_02_10.pdf 

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Piero Alberto Capotosti sui limiti della delegificazione (in relazione al CNF-giudice speciale)

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Nel parere reso dal Prof. Piero Alberto Capotosti al CNF in tema di applicabilità al CNF stesso dell'art. 3, co 5, lettera f) del decreto-legge 13/8/2011, n. 138, trovi una interessante ricognizione dei limiti della c.d. delegificazione. Si legge al punto 4 del detto parere:

"4. — Se questo è il quadro normativo vigente si impone dunque una sintetica ricognizione dei limiti propri e caratterizzanti dell’istituto della delegificazione nell’ordinamento costituzionale ed in primo luogo dei limiti posti dall’art. 17, comma 2, della legge 400 del 1988, in quanto pur se si tratta di una norma di legge ordinaria, non idonea, in quanto tale, a condizionare le successive leggi successive, i limiti che essa individua a questo riguardo costituiscono la pura ricognizione di condizioni poste dalla Costituzione all’utilizzo della fonte regolamentare.

Si tratta essenzialmente di un doppio ordine di limitazioni.

In primo luogo, la delegificazione viene esclusa nelle materie riservate in via assoluta alla legge, e ciò per la ragione che regolamenti sostitutivi della legge non possono darsi in quegli ambiti dove l’intervento della fonte secondaria è precluso in radice da una disposizione costituzionale; in secondo luogo, la delegificazione viene esclusa se non accompagnata dalla previa posizione da parte del legislatore delle “norme generali” regolatrici della materia, e questo perché, in forza del principio costituzionale di legalità, non possono darsi regolamenti che intervengono come “liberi”, e cioè abilitati a disciplinare interi ambiti normativi in difetto di una previa regolazione generale da parte del legislatore (Corte costituzionale, ordinanza n. 359 del 2005).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, detti limiti sono suscettibili di operare in una duplice forma, ancora una volta discendente dai caratteri propri dell’istituto.

Nel caso che il loro superamento risulti infatti direttamente imputabile alla legge di delegificazione – per aver essa abilitato il regolamento alla disciplina di ambiti ad esso costituzionalmente preclusi, o per averlo autorizzato ad operare in difetto di una previa determinazione di norme generali della materia – il vizio, riguardando appunto l’atto legislativo, deve farsi nelle forme del giudizio di costituzionalità (sentenza n. 427 del 2000). L’invalidità della legge di autorizzazione, nel caso, non può non riflettersi immediatamente sulla fonte regolamentare autorizzata, che ne risulta allora viziata in via indiretta.

Nel caso che invece il loro superamento sia imputabile al solo regolamento autorizzato – per aver questo travalicato l’ambito di competenza attribuitogli o per aver contraddetto le norme generali poste dalla legge – il vizio, riguardando appunto il solo atto regolamentare, deve farsi valere nelle forme conseguenti dell’annullamento o della disapplicazione da parte del giudice comune (ordinanza n. 401 del 2006).

In quanto imposte direttamente dalla Costituzione, queste limitazioni risultano intrinseche all’istituto, e condizionano dunque necessariamente l’ambito della procedura di delegificazione in oggetto, a pena di incostituzionalità. In primo luogo, escludendo dal suo raggio di azione le materie riservate in via assoluta alla legge, che sono inibite alla fonte secondaria; in secondo luogo, escludendo che tale fonte possa spingersi al di fuori degli specifici settori della materia, puntualmente

individuati dai criteri di cui alle lettere da a dell’art. 3, comma 5, in esame: al di fuori di quelli, infatti, il regolamento sarebbe abilitato a sostituire discipline legislative in difetto di norme legislative di riferimento, operando quindi, in modo inammissibile, alla stregua di una fonte primaria."

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Corte cost. 189/01: il parlamentare dev'essere più fedele alla Repubblica che l'impiegato part time

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Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n.183 del 20-12-2012, rigettando il ricorso avverso decisione del Consiglio dell'Ordine di Roma del 09.11.2007, statuì che "l'art. 3, comma 2, del r.d.l. n. 1578/33 si riferisce ai rapporti di impiego e non anche ai rapporti che si instaurano per effetto della svolgimento da parte dell'avvocato di mansioni politiche e rappresentative; e la ragione della differenziazione sta nell'esigenza, da un lato, di tutelare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività della pubblica amministrazione nonché il valore espresso dall'obbligo di fedeltà del dipendente pubblico e, dall'altro, di preservare i principi di autonomia, indipendenza, dell'obbligo di difesa e di fedeltà agli interessi del cliente che caratterizzano la professione forense; beni questi ultimi che sarebbero messi a repentaglio nel caso di contemporaneo esercizio dell'attività di dipendente pubblico e di avvocato e che, per il motivo inverso, non lo sono nel caso di esercizio di una funzione pubblica elettiva."
Si legge nella motivazione della sentenza:
"Con il primo mezzo, si censurano nel provvedimento l’eccesso di potere per disparità di trattamento, la manifesta ingiustizia e la contraddittorietà della motivazione. Ci si riferisce al non essere mai stata in precedenza disposta dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati la cancellazione dagli Albi di iscritti che rivestano pubblici uffici, come quelli investiti di cariche politiche elettive, in violazione della prescrizione dell’art.3, co.2, RDL 1578/33: ché anzi il Consiglio Nazionale Forense avrebbe, in più pareri della sua Commissione Consultiva, dato per ammissibile l’esercizio della professione da parte sia di Consiglieri comunali, che di Senatori della Repubblica.
Il motivo non può essere accolto. Esso trova il suo apparente fondamento nell’equiparazione tra chi ricopra cariche politiche o amministrative elettive (sia pure percependo un’indennità) e chi invece abbia un impiego od un ufficio retribuito con stipendio sul bilancio di una pubblica amministrazione, secondo l’elenco contenuto nell’art. 3, comma 2, del Regio Decreto Legge n. 1578/33: ma tale equiparazione non ha ragion d’essere, poiché essa poggia su di una erronea esegesi dell’art. 3 cit. che si riferisce ai rapporti di impiego e non anche ai rapporti che si instaurano per effetto della svolgimento da parte dell’avvocato di mansioni politiche e rappresentative; e la ragione della differenziazione sta nell’esigenza, da un lato, di tutelare il buon andamento e l’imparzialità dell’attività della pubblica amministrazione nonché il valore espresso dall’obbligo di fedeltà del dipendente pubblico e, dall’altro, di preservare i principi di autonomia, indipendenza, dell’obbligo di difesa e di fedeltà agli interessi del cliente che caratterizzano la professione forense; beni questi ultimi che sarebbero messi a repentaglio nel caso di contemporaneo esercizio dell’attività di dipendente pubblico e di avvocato e che, per il motivo inverso, non lo sono nel caso di esercizio di una funzione pubblica elettiva. La norma dell’art. 3, pacificamente e con costanza di indirizzo interpretata da questo Consiglio Nazionale Forense nel senso suindicato è stata pertanto altrettanto correttamente interpretata ed applicata dal consiglio territoriale, la cui decisione non merita censura. Né così fissata la portata della norma, può discutersi di una sua eventuale irrazionalità (e quindi incostituzionalità) dal momento che il motivo in esame né prospetta un’eventualità del genere né, ove la si dovesse ritenere sottintesa, indica i parametri di costituzionalità e quindi le norme costituzionali violate. Da ultimo, il provvedimento del consiglio dell’Ordine che ha fatto corretta applicazione, sia dei principi suesposti, sia dell’altrettanto corretta interpretazione dell’art. 3 cit. si sottrae, per questi motivi, alle censure di illegittimità per eccesso di potere, o di manifesta ingiustizia, nonché di contraddittorietà della motivazione, posto che esso è ben chiaro nel motivare, col riferimento all’art. 3 cit., la ragione dell’incompatibilità.
Quanto detto a proposito della differenziazione delle posizioni dell’avvocato che sia contemporaneamente dipendente pubblico e dell’avvocato che sia investito di funzione rappresentativa di natura elettiva rende ragione del rigetto della parte del motivo concernente una presunta violazione del principio di uguaglianza: posto che le situazioni oggetto di comparazione non sono, come si è visto, affatto uguali."

Ebbene, Corte cost. 189/01: il parlamentare dev'essere più fedeli alla Repubblica che l'impiegato part time. Inoltre, ormai, l'art. 18, lettera d, della l. 247/12 (c.d. legge di riforma forense) ha sostituito all' "incompatibilità da impiego" una "incompatibilità da attività" che impone di riconsiderare la questione. 

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ...

 

Cgue C-548/15: giudice del rinvio giudichi discriminazione per età (finalità e mezzi appropriati)

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La Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10/11/2016 ha dichiarato:

1)      L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che un regime impositivo come quello di cui al procedimento principale, che prevede che il trattamento fiscale delle spese di formazione professionale sostenute da una persona sia diverso a seconda dell’età di quest’ultima, rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale direttiva, nei limiti in cui mira a favorire l’accesso alla formazione dei giovani.

2)      L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che non osta a un regime impositivo, come quello di cui al procedimento principale, che consente a chi non abbia ancora compiuto i 30 anni di dedurre integralmente, a determinate condizioni, le spese di formazione professionale dai redditi imponibili, mentre tale diritto alla deduzione è limitato per chi abbia già raggiunto tale età, qualora, da un lato, detto regime sia oggettivamente e ragionevolmente giustificato da una finalità legittima relativa alla politica del lavoro e del mercato del lavoro e, dall’altro, i mezzi per conseguire tale obiettivo siano appropriati e necessari. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale ipotesi ricorra nel procedimento principale.

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SULLA CAUSA C-548/15 ...

 

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Non è saggio trovare simboli in tutto ciò che un uomo vede. Il simbolo fa la vita piena di errori (O. Wilde)