Avvocati Part Time

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A ordini e collegi professionali si applica la normativa anticorruzione (delibera ANAC 145/2014)

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L'Autorità nazionale anticorruzione, con delibera n. 145/2014, "Parere dell’Autorità sull’applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali", pubblicata sul sito dell'Autorità il 22/10/2014 ed efficace dal momento della pubblicazione, ha deliberato:

"di ritenere applicabile le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali.

I suddetti enti, pertanto, dovranno predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013.

La presente delibera diventa efficace alla data della sua pubblicazione nel sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti, ove non vi abbiano già provveduto, a dare ad essa immediata attuazione.

L’Autorità eserciterà, a far data dai 30 giorni successivi alla pubblicazione della delibera, i propri poteri di vigilanza sul rispetto dell’obbligo di adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione, del programma triennale della trasparenza o dei codici di comportamento e della nomina di un Responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente."

Era ovvio. Si diceva una volta: "cuius commoda eius et incommoda" !

Chioserei che non si può pretendere d'essere, quando fa comodo, un ente pubblico (dotato di poteri enormi delineati dalla l. 247/12: di legislatore in tema di disciplina, di amministratore in rilevantissimi ambiti, di giudice speciale) e poi, quando è comoda una veste diversa, essere una mera associazione.

Particolarmente rilevante mi pare la precisazione che ordini e collegi professionali devono "adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013".

Al riguardo mi pare inevitabile riconoscere che poichè il CNF è (anche) giudice speciale della disciplina e della tenuta degli albi forensi, necessariamente incarichi e incompatibilità per i consiglieri del CNF devono essere pari a quelle dei magistrati ordinari. Lo si deve ricavare da una interpretazione costituzionalmente orientata (tesa a garantire l'indipendenza e imparzialità del giudice speciale CNF) dell''art. 53, comma 3, del d.lgs. 165/2001 (articolo che di seguito si riporta per intero, nel testo modificato dalla l. 190/2012, c.d. legge "anticorruzione", attuata con d.lgs. 39/2013).

Se, invece, si ritenesse che il testo del comma 3 dell'art. 53 -stante il suo riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili- non possa essere interpretato nel senso che imponga che anche gli incarichi consentiti e quelli vietati ai consiglieri del giudice speciale CNF siano individuati con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. 23 agosto 1988, n. 400, allora sarebbe evidente l'incostituzionalità (art. 3 e 111 Cost.) del detto comma 3 per mancata previsione dei consiglieri del CNF tra i soggetti per i quali (come è per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili) è necessario prevedere con regolamento gli iarichi consentiti e quelli vietati.

Recitano, in particolare, i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001:

"2.  Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4.  Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5.  In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente." (comma così modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190)

La legge di riforma forense  riconosce al CNF (peggio che ai tempi del corporativismo fascista) il triplo ruolo di giudice speciale, amministratore (con enormi poteri) e legislatore di settore (attraverso il codice deontologico). Per questo non potrà non incappare in radicali censure di incostituzionalità, fondate sulla carenza delle essenziali garanzie di autonomia e indipendenza di giudice.

Già oggi (senza attendere i giudizi caducatori della Corte costituzionale) i consiglieri del CNF dovrebbero rendersi conto che l'essere tutti indistintamente giudici, amministratori e legislatori li pone in condizione reciprocamente limitatrice dello svolgimento di ciascuna di tali funzioni. Inoltre li pone nella condizione di esercitare la professione forense senza quel livello di indipendenza e autonomia che essi stessi, costantemente, reclamano essere un connotato indispensabile della professione di avvocato: si pensi all'enorme mole di conflitti di interessi che si possono ipotizzare a seguito della imputazione a ciascun consigliere del CNF della attività giurisdizionale, amministrativa e di redazione del codice deontologico che l'unitario CNF svolge senza distinzioni di attribuzioni tra i detti consiglieri (altro che i conflitti di interessi degli impiegati pubblici a part time ridotto, tenuti in gran cale dalla l. 339/03!!!). Si potrebbe motteggiare dicendo che non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, altrimenti si rischia di incappare nell'altro proverbio "chi troppo vuole nulla stringe".

Inoltre, anche i commi da 7 a 13 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, come modificato a seguito della legge "anticorruzione" (l. 190/2012, attuata con d.lgs. 39/2013, entrato in vigore il 4 maggio 2013), dovrebbero essere applicati ai consiglieri del CNF-giudice, visto che tali commi sono applicabili a magistrati ordinari, amministrativi e contabili in forza del richiamo, ad opera del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, all'art. 3 del d.lgs. 165/2001.  Altrimenti sarebbe evidente l'incostituzionalità del detto comma 6 per irragionevole mancata previsione d'una necessaria norma di cautela, con irragionevole privilegio d'una certa categoria di giudici (i consiglieri del CNF). Peraltro, non sembra possibile che i consiglieri del CNF-giudice, per sottrarsi alla doverosa applicazione dei commi da 7 a 13 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, invochino la qualità di "dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali" (vedasi art. 53, comma 6).

Il Ministro della giustizia dovrebbe vigilare (art. 24 l. 247/2012) affinchè, con riguardo anche ai consiglieri del giudice sopeciale CNF (e non solo con riguardo ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili) siano emanati i regolamenti di cui al comma 3 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 che individuino gli incarichi consentiti e quelli vietati.

Nel caso, poi, che non siano emanati (ovviamente dopo che la loro emanazione sia stata riconosciuta necessaria), riguardo ai consiglieri del giudice-CNF, i regolamenti di cui al comma 3 dell'art. 53, si dovrebbe attivare la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  Infatti, ai sensi dell'art. 16-bis del d.lgs. 165/2001, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica deve disporre verifiche del rispetto delle disposizioni dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 (per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera di intesa con i servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).

Già da oggi, comunque, mi pare che l'Antitrust dovrebbe segnalare l'enorme vulnus alle regole della concorrenza nel servizio professionale di avvocato e alla indipendenza del giudice CNF  che si realizza attraverso una normativa che consenta ai consiglieri del CNF-giudice (tutti indistintamente, oltre che giudici, anche amministratori e artefici del codice deontologico forense) di non soggiacere all'individuazione -attraverso l'apposito regolamento di cui al comma 3 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001- degli incarichi loro consentiti e di quelli a loro vietati.

In data 19/11/2014 l'ANAC ha deciso che l'inizio dell'attività di controllo dell'ANAC sul rispetto della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione da parte degli ordini professionali slitterà al 1° gennaio 2015.

Leggi di seguito l'intera delibera n. 145/2014, "Parere dell’Autorità sull’applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali" ...

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Inconferibilità e incompatibilità nelle ASL: solo per direttore generale, amministrativo e sanitario

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Con Delibera n. 149 del 22 dicembre 2014 "Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013 nel settore sanitario. Ambito e limiti di applicabilità delle disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità ai dirigenti medici", l' A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione), ha affermato che "le ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le ASL, come definite al precedente punto 1, devono intendersi applicate solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario, attesa la disciplina speciale dettata dal legislatore delegante all’art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dagli artt. 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39".

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA DELIBERA 149 DEL 22/12/2014 DELL'ANAC...

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Praticante avvocato abilitato a patrocinio prima della riforma forense: ampia "agibilità"

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Riporto dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 9/5/2015:

"Il COA di Mantova chiede se: “al praticante avvocato abilitato al patrocinio prima della riforma professionale si applichi la vecchia o la nuova normativa e, conseguentemente se questi possa sostituire solo il titolare dello studio presso il quale ha il domicilio legale ovvero in udienza anche qualsiasi altro collega, e ancora se, nel caso di applicazione della nuova normativa, le cause nelle quali lo stesso risulti difensore vadano interrotte ex art. 301 c.p.c.”.

Premesso che la normativa rilevante in materia, vale a dire l’art. 41, comma 12 della legge n. 247/12 trova applicazione solo a far data dal gennaio 2015, in mancanza di diversa specifica previsione, appare ovvio ritenere che le previsioni in esso contenute si applichino solo a situazioni soggettive non ancora cristallizzate, mentre al praticante già abilitato prima di tale data debba applicarsi la normativa previgente.
Tanto detto, si deve precisare che anche alla nuova figura del praticante abilitato delineata dal comma 12 dell’art. 41, non è interclusa la facoltà di trattare affari non direttamente trattati dall’avvocato presso il quale svolge la pratica, che però deve assumersene il controllo e la responsabilità. Ne consegue che sia in applicazione della vecchia normativa, che della nuova, le cause promosse dal praticante abilitato non debbano essere soggette ad interruzione salvo che per il caso di praticante abilitato dopo il gennaio 2015 per il quale non sussista espressa comunicazione di non assunzione di controllo e responsabilità da parte del “dominus”.

Consiglio nazionale forense (Morlino), parere 22 ottobre 2014, n. 84

Quesito n. 431, COA di Mantova   " FINE DELL'ESTRATTO DALLA NEWSLETTER

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Reintroducendo una incompatibilità tra avvocatura e impiego pubblico a part time si è esagerato

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Scrivilo a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.  copiando il testo che trovi qui sotto ! PUOI OVVIAMENTE MODIFICARLO O AMPLIARLO, MA ATTENZIONE: l'indirizzo rivoluzione@governo.it  non consente la ricezione di messaggi di dimensione superiore ai 50kb

Qui la lettera a firma Renzi-Madia con cui si invita a fare proposte di modifica della pubblica amministrazione.

 Qui la conferenza stampa Renzi-Madia del 30 aprile 2014.

 Le esigenze di prevenzione dei conflitti di interessi che si sono sbandierate per sostenere la necessità di reintrodurre (con legge 339/03, ora confermata dall'art. 18, lettera d, della l. 247/12) la incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e la professione di avvocato sono evidentemente insussistenti: basti leggere la sentenza n. 189/2001 della Corte costituzionale.

Esse, inoltre, appaiono per quel che veramente sono (una ipocrita copertura di interessi schiettamente corporativi della lobby degli avvocati) se si considera che il sistema italiano delle compatibilità-incompatibilità degli avvocati disegna (come scrisse il TAR Lazio, Sez. I, nell'ordinanza 10125 del 28/4/2004) un "quadro ordinamentale ispirato all'esigenza del minimo sacrificio delle opportunità professionali" fino al punto di consentire (ad esempio):

1) in generale a un avvocato che sia stato in passato ministro della giustizia di rappresentare, quale avvocato, gli interessi di soggetti sui quali ebbe a decidere all'epoca in cui era ministro. Al riguardo sarebbe anche interessante verificare se è vero quanto si legge a proposito dell'ex ministro Paola Severino in quest'articolo;

2) all'avvocato che sia presidente del Consiglio Nazionale Forense di essere nel contempo membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali quale FINMECCANICA (Finmeccanica è il primo gruppo industriale italiano nel settore dell'alta tecnologia. E' tra i primi player mondiali in difesa, aerospazio e sicurezza. Il suo maggiore azionista è il Ministero dell'Economia italiano). Al riguardo si vedano le notizie di stampa sulla nomina dell'Avv. Guido Alpa, presidente del Consiglio Nazionale Forense, a membro del c.d.a. di Finmeccanica in data 14 aprile 2014.

Qualcuno vorrà sostenere che un semplice impiegato pubblico a part time ridotto (si badi bene NON UN DIRIGENTE MA UN SEMPLICE IMPIEGATO che lavori magari presso un ministero, come usciere, per un solo giorno a settimana) sia caratterizzato da "maggior pericolità" (per usare le parole di Corte cost. 390/2006, paragrafo 5.1.3 del "considerato in diritto"), in relazione al rischio di conflitto di interessi, al rischio di accaparramento di clientela e al rischio di carenza dell'indipendenza necessaria a svolgere la professione di avvocato, rispetto ad un soggetto che sia stato ministro della giustizia oppure che sia membro del c.d.a. di una società quale FINMECCANICA e faccia anche l'avvocato e magari sia anche presidente del Consiglio Nazionale Forense ?  

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Negoziazione assistita anche per controversie in materia di contratti di trasporto e sub-trasporto

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ARTICOLO TRATTO DAL SITO www.negoziazione-assistita.it

La negoziazione assistita da avvocato decolla e non solo per le separazioni tra coniugi.

La Legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014), dall’1/1/2015, ha aggiunto un nuovo caso di negoziazione assistita "obbligatoria" (condizione di procedibilità della domanda giudiziale) ai casi già previsti dal d.l. n. 132/2014. Dispone, infatti, l'art. 1, comma 249, della legge 190/2014:
"Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l'attivazione dell'azione diretta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286."

( Questo il testo del richiamato art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286:
"Disposizioni in materia di azione diretta.
1. Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore
." )

Ebbene, cosa significa la disposizione dell'art. 1, comma 249, della Legge di stabilità'  2015 per cui "Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida" ?

(continua a leggere quest'articolo su www.negoziazione-assistita.it e aggiungi un commento)

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