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Cass. 9878/08: gli avvocati sono soggetti alle regole comunirarie sulla concorrenza

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Cassazione 9878/2008 è malamente intesa da chi {mosimage} vi trova conferma della tesi per cui le regole comunitarie e interne sul principio di concorrenza non dovrebbero applicarsi neppure agli avvocati. Il caso  deciso dalla Cassazione si riferisce ai soli notai! Leggendo con attenzione la sentenza della Cassazione (depositata il 15/4/2008 e riportata su Rassegna Forense, n. 1, Gennaio-Marzo 2008) si trova, anzi, conferma che solo "ragioni imperative d'interesse pubblico" possono, per gli avvocati, giustificare un intervento legislativo che renda più difficile l'accesso alla professione e costituisca una "restrizione della libera prestazione di servizi".  LEGGI DI SEGUITO UNO STRALCIO DELLA SENTENZA 9878/08 ...
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STRALCIO DA CASSAZIONE 9878/2008

"Neppure è rilevabile la contrarietà delle norme che prevedono l'inderogabilità delle tariffe notarili con l'ordinamento comunitario ed, in particolare, con gli artt. 81 e 82 del Trattato CE (contrarietà che, comunque, comporterebbe l'applicazione, anche in sede di legittimità, del diritto comunitario). Infatti, il problema è stato affrontato dalla Corte di Giustizia CE con riferimento agli avvocati (sent. 5 dicembre 2006 in cause riunite C-94/04 e C-202/04) e ne è risultato che: gli artt. 10, 81 e 82 del Trattato CE non ostano all'adozione da parte di uno Stato membro di un provvedimento normativo che approvi, sulla base di un progetto eleborato da un ordine professionale forense, una tariffa che fissi un limite minimo per gli onorari degli avvocati ed a cui in linea di principio non sia possibile derogare; il divieto di derogare convenzionalmente ai minimi tariffari, come previsto dalla legislazione italiana, può rendere più difficile l'accesso degli avvocati stabiliti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana e, tuttavia, può essere giustificato qualora risponda a ragioni imperative d'interesse pubblico; spetta al giudice nazionale determinare se la restrizione della libera prestazione di servizi creata dalla normativa nazionale rispetti tali condizioni.  E' sicuramente da escludere che, in relazione all'attività notarile -concretantesi nello svolgimento di una pubblica funzione, per l'esercizio della quale l'ordinamento prevede l'istituzione di pubblici ufficiali, in possesso di particolari requisiti soggettivi, nominati a seguito di un esame di idoneità, soggetti a vigilanza e periodici controlli ispettivi, sottoposti a rigorose regole disciplinari- sia ipotizzabile la possibilità di una libera prestazione di servizi, in regime di concorrenza, da parte di altri professionisti dello stesso paese o di altri paesi della Comunità, la quale renda incompatibile l'inderogabilità delle tariffe con le menzionate disposizioni CE".

 


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