Avvocati Part Time

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Scriviamo agli Onorevoli della XIV Commissione

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Visto che la XIV Commissione "Affari dell'Unione Europea" della Camera ha ritenuto necessario approfondire la questione dell'effettiva portata della proposta dell'On. Mazzoni A.C. 615, mandiamo a tutti i membri di quella Commissione, per fax o per lettera, il parere del Prof. Onida e un chiarimento (che trovi, in bozza da eventualmente migliorare, qui di seguito) sulle ragioni degli avvocati-part-time ...  

Egr.
On. …….
Il sottoscritto, Avv. ………… , in relazione al parere che la Commissione XIV della Camera è chiamata a rendere sulla proposta di legge A.C. 615 presentata dall’On. Mazzoni e alla necessità di approfondimenti della questione riconosciuti nella seduta della Commissione del 4/4/2007, prospetta alcune considerazioni e si permette di allegare alla Sua attenzione il parere reso sull’argomento dal Prof. Valerio Onida, ex Presidente della Corte costituzionale.
PUNTO 1) CONTRASTO DELL’ART. 2 della legge 339/03 (IN RELAZIONE AGLI ARTT. 49 E 50 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA) CON IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' RICONOSCIUTO DAL DIRITTO COMUNITARIO.
La verifica di proporzionalità della regolamentazione legislativa (giusto rapporto tra la limitazione della libertà d’esercizio del servizio professionale e della concorrenza, da un lato, e la necessità di tutela del bene pubblico dichiarata a fondamento della detta limitazione, dall’altro) è continuamente invocata dalla Commissione europea e dall’Antitrust.
A tale esigenza di verifica non pare possa sottrarsi la Commissione XIV della Camera dei Deputati nella formulazione del parere sulla proposta di legge presentata dall’On. Mazzoni per la salvaguardia dei diritti quesiti dei c.d. “avvocati part time” (A.C. 615), che taluno, impropriamente, qualifica come “sanatoria”.
E infatti, in primo luogo, che l'attività di avvocato rientri nel concetto comunitario di servizio è riconosciuto dalla costante giurisprudenza dalla Corte di giustizia (per tutte, v. la sentenza della Corte del 30 novembre 1995, Reinhard Gebhard contro Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, causa C-55/94, Racc. 1995 p. I-4165).
In secondo luogo, la rilevanza comunitaria della cancellazione d’ufficio dall’albo degli avvocati prevista dall’art. 2 della l. 339/03 (sulla quale vuole incidere la “proposta Mazzoni”) di alcune centinaia di avvocati (secondo la quantificazione fatta dalla Commissione Lavoro nel parere favorevole appena pochi giorni addietro espresso sulla p.d.l. 615) è conseguenza dell'attività transfrontaliera connaturata alla professione di avvocato. La cancellazione in questione impedirebbe agli “avvocati-part-time” di esercitare il diritto riconosciuto dagli artt. 49 e 50 TCE ss. e, specularmente, ai loro clienti attuali e potenziali di godere della relativa attività  (CGCE, sentenza della Corte del 3 ottobre 2006, FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH contro Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel, causa C-290/04, Racc. non ancora pubblicata, § 32).
Riconosciuto che la cancellazione dagli albi degli avvocati di cui all’art. 2 della l. 339/03 deve essere vagliata alla luce del diritto comunitario, la XIV Commissione della Camera dovrebbe considerare che l’intervento legislativo proposto (A.C. 615) a salvaguardia dei diritti quesiti degli “avvocati-part-time” non limiterebbe certo i diritti alla libera prestazione del servizio professionale di avvocato da parte di tutti gli altri avvocati italiani.
Anzi, dovrebbe riconoscere che è l’art. 2 della l. 339/03 (al quale la “proposta Mazzoni” mira a porre rimedio) a costituire sproporzionata limitazione del diritto di svolgere il servizio professionale di avvocato da parte di soggetti che sin dal 1996 (ex art. 1, commi 56 e ss, della l. 662/96) sono stati regolarmente ammessi a svolgere, con pienezza di diritti, la professione forense.    
Nei confronti di tali soggetti appare assolutamente sproporzionata, rispetto al fine di affermare il principio generale di incompatibilità tra avvocatura e impiego pubblico in part time, la comminatoria di una cancellazione d’ufficio dall’albo, specie se si tenga presente che ben diversa tolleranza mostra l’ordinamento nel prevedere i concreti limiti dell’incompatibilità dei titolari di cariche di Governo. La legge 215/2004, infatti, all’art. 2, comma 1, lett. d), consente al titolare di carica di Governo di esercitare la professione forense col solo (e per la verità evanescente) limite delle materie “connesse” con la carica governativa: dunque certamente escludendo ogni possibilità di cancellare o financo di sospendere dall’albo professionale il Ministro o il Sottosegretario di Stato (magari alla Giustizia, per fare degli esempi) che per avventura sia avvocato.
Si dovrà evidentemente riconoscere che la cancellazione dall’albo prevista dall’art. 2 della l. 339/03, cui la proposta A.C. 615 vuol rimediare, è illegittima per contrasto con la libertà di prestazione dei servizi (di cui agli artt. 49 e 50 del Trattato istitutivo delle comunità europee) per violazione di quel principio di proporzionalità che, si deve ritenere, è stato correttamente apprezzato proprio dall’art. 2, comma 1, lett. d), della legge 215/04 sul “conflitto di interessi”.
PIU’ IN DETTAGLIO: l’art. 2 della legge n. 339/2003, così come afferma il Prof. Alessandro Pace -titolare della cattedra di diritto costituzionale presso l’Università “la Sapienza” di Roma-, si pone in violazione del principio di proporzionalità riconosciuto dal diritto comunitario sotto numerosi aspetti.
In particolare, è noto che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, «al fine di stabilire se una norma […] sia conforme al principio di proporzionalità, si deve accertare se i mezzi da essa contemplati siano idonei a conseguire lo scopo perseguito e non eccedano quanto è necessario per raggiungere detto scopo» (CGCE, sentenza della Corte del 9 novembre 1995, Repubblica federale di Germania contro Consiglio dell'Unione europea, causa C-426/93, Racc. 1995, p. I-3723, § 42).
E’ evidente che le disposizioni dell’art. 2 della l. 339/03 producono l'effetto di limitare l'esercizio della libera prestazione dei servizi riconosciuta dall'ordinamento CE (artt. 49 e 50 TCE). In forza di esse, infatti, i c.d. “avvocati-part-time” dovranno cessare di svolgere la propria attività forense esercitata a favore dei propri clienti, cittadini di uno stato comunitario.  
Come ha osservato il Prof. Pace, però, la prassi del Consiglio onale Forense (si vedano i seguenti pareri consultabili sul sito del C.N.F.: parere espresso il 3 ottobre 2001 su richiesta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Grosseto; parere espresso con riferimento ad un parlamentare avvocato (in particolare, un Senatore della Repubblica) il 29 novembre 2002;  parere adottato dal C.N.F., su richiesta di un non meglio precisato «Comune di L.», il 22 novembre 2005) mostra che esiste una modalità meno restrittiva (e quindi in linea con il principio di proporzionalità) al fine di raggiungere lo scopo perseguito dalla normativa italiana sull’incompatibilità, sancita dall’art. 3 della R.D.L. 1578/1933. Infatti, lo scopo perseguito nella normativa può essere parimenti raggiunto, tramite il rinvio alla probità dell'avvocato stesso ed alle regole deontologiche ad esso, comunque, applicabili.
Quindi la normativa che prevede la cancellazione d’ufficio dall’albo professionale nei confronti dei dipendenti pubblici a part time ridotto (tra il 30% e il 50% dell’orario ordinario) iscritti all’albo degli avvocati in virtù della l. 662/96 viola il diritto di libera prestazione dei servizi (artt. 49 e 50 TCE), in quanto è sproporzionata rispetto allo scopo da essa perseguita.
    
PUNTO 2 : CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA RICONOSCIUTO DAL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA’ EUROPEA.
CONTRASTO COL PRINCIPIO CHE IMPEDISCE LA VIOLAZIONEDEI DIRITTI QUESITI.
In relazione alla normativa comunitaria è illegittimo l’art. 2 della legge 25 novembre 2003 n. 339, anche per contrasto con il principio di uguaglianza riconosciuto dal Trattato istitutivo della comunità europea. Inoltre, per contrasto con il principio che impedisce la violazione dei diritti quesiti.
Quanto affermato nel precedente punto 1) costituisce, parimenti, violazione del principio di uguaglianza così come riconosciuto dal diritto comunitario.
Tale principio, in primo luogo, è applicabile al caso di specie in quanto quest’ultimo rientra nel campo di applicazione del diritto di libera prestazione di servizi (artt. 49 e 50 TCE).
Con riferimento alla violazione del principio di uguaglianza la costante giurisprudenza della CGCE afferma che «il principio di parità di trattamento vieta di trattare in modo diverso situazioni comparabili, causando con ciò un pregiudizio a taluni operatori rispetto ad altri, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato» (ex multis, sentenza del Tribunale di primo grado del 5 aprile 2006, Deutsche Bahn AG contro Commissione, Causa T-351/02, non ancora pubblicata, § 137).
Quanto affermato nel precedente punto appalesa un'evidente disparità di trattamento rilevante anche sotto il profilo comunitario. Infatti, in virtù del medesimo titolo abilitativo per svolgere la medesima attività forense, tale incompatibilità, nel caso degli avvocati-parlamentari non è applicabile; invece, nel caso degli avvocati-impiegati pubblici part time, essa è applicabile e determinerebbe la cancellazione dall’albo professionale di centinaia di avvocati. In questo modo lo svolgimento dell’attività forense (rectius del diritto di libera prestazione dei servizi) è escluso solo alla seconda categoria di soggetti e, contraddittoriamente, non alla prima.
Da ciò consegue che la normativa italiana di cui all’art. 2 della l. 339/03 è in violazione del principio di eguaglianza anche in quanto non vengono rispettati i diritti quesiti che al ricorrente sono stati riconosciuti con la legge n. 662/1996 (Tribunale di primo grado, sentenza 20 novembre 2002, Lagardère e altri contro Commissione, causa T-251/00, in Racc. 2002, p. II-4825, § 139).
………..
                                               Avv……….

 


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Non si può per legge di parlamento rendere la gente morale - ed è già qualche cosa (O. Wilde)