Avvocati Part Time

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Impugnare adeguatamente la cancellazione dall'albo

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{mosimage}La violazione del diritto comunitario deve assolutamente essere indicata, da subito, quale vizio di legittimità e motivo d'annullamento delle cancellazioni dall'albo degli "avvocati-part-time". ALTRIMENTI LA CANCELLAZIONE NON POTREBBE ESSERE PIU' CENSURATA PER TALE MOTIVO: Il Consiglio di Stato, Sez. VI, infatti, con Decisione 11 luglio - 22 novembre 2006, n. 6831, ha affermato .....

La violazione del diritto comunitario deve assolutamente essere indicata, da subito, quale vizio di legittimità e motivo d'annullamento delle cancellazioni dall'albo degli "avvocati-part-time". ALTRIMENTI LA CANCELLAZIONE NON POTREBBE ESSERE PIU' CENSURATA PER TALE MOTIVO: Il Consiglio di Stato, Sez. VI, infatti, con Decisione 11 luglio - 22 novembre 2006, n. 6831, ha affermato: "Il principio del consolidamento dei provvedimenti non impugnati e della non doverosità dell'attivazione del procedimento di autotutela non viene derogato quando il vizio dedotto è costituito dalla violazione del diritto comunitario. Anche nell'ordinamento comunitario la sola illegittimità dell'atto non è elemento sufficiente per giustificare la sua rimozione in via amministrativa, in quanto è necessaria una attenta valutazione degli altri interessi coinvolti, tra cui quello del destinatario che ha fatto affidamento sul provvedimento illegittimo. Nè si può sostenere che il provvedimento adottato in violazione del diritto comunitario sia nullo in quanto l'entrata in vigore dell'art. 21-septies della l. 241/90, introdotto dalla l. 15/2005, ha codificato le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo, che costituiscono quindi un numero chiuso e all'interno delle quali non rientra il vizio consistente nella violazione del diritto comunitario". 

 


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