Avvocati Part Time

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Affinchè il Consiglio dell'Ordine non cancelli d'ufficio ...

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Propongo una bozza di nota da depositare al Consiglio dell'Ordine degli avvocati affinchè non cancelli d'ufficio l'avvocato-part-time nelle more della decisione parlamentare sulla proposta di sanatoria "Mazzoni" ...

L'Avv. .......... insiste nelle argomentazioni e richieste di cui alle controdeduzioni depositate presso la segreteria del Consiglio il ............... e rappresenta:
1)lo scorso 23 gennaio, in occasione della seduta  della Commissione Giustizia della Camera dei deputati (come da verbale della seduta depositato presso il Consiglio dell'Ordine il ..........) nessun membro della Commissione Giustizia ha espresso opinione discordante da quella del Commissario Paolo Gambesca (Ulivo) e del Presidente Pino Pisicchio circa l'opportunità di accelerare i tempi di esame del provvedimento di “sanatoria” degli avvocati iscritti all'albo ex l. 662/96 (A.C. 615 “Disposizioni in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato per i dipendenti pubblici”, proponente On. Mazzoni). Nella medesima seduta è stato evidenziato, senza contrarie opinioni, che la proposta di legge di “sanatoria”  a firma dell'On. Mazzoni ha “lo scopo di risolvere la situazione di incertezza circa il riconoscimento e la tutela dei diritti quesiti appartenenti ad un limitato numero di soggetti”. Evidenzio, altresì, che è già terminato, nella concordia dei commissari, l'esame preliminare della proposta di legge AC 615 e che (come pure documenteto al Consiglio), nell'ottica di una rapidissima approvazione della detta proposta di legge, è già stato fissato il termine per la presentazione degli emendadamenti alle ore 12 del 31/1/2007;
2)la l. 339/03 -anche se la si intende non suscettibile dell'interpretazione adeguatrice che ho esposto nelle depositate controdeduzioni- non indica un termine perchè i Consigli dell'Ordine procedano a cancellare dall'albo gli avvocati che non  abbiano fatto l'opzione a favore dell'esercizio esclusivo della professione forense e, comunque, non fissa, a tal riguardo, un termine più ristretto di quello previsto per procedere alle cancellazioni che debbono seguire alla annuale revisione dell'albo. In tal modo la l. 339/03 attribuisce ai Consigli dell'Ordine una discrezionalità sul “quando” della cancellazione, discrezionalità che dovrà essere esercitata secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa e tenendo conto: A) che deve essere salvaguardato al massimo il diritto alla difesa dei clienti dell'avvocato iscritto all'albo ex l. 662/96; B) che le indicazioni fornite dal C.N.F. con circolare 33-b/2003 ed eventuali successivi pareri del C.N.F. che, in conformità, avessero eventualmente affermato la sussistenza del dovere dei Consigli dell'Ordine di cancellare dall'albo gli “avvocati-part-time” che non abbiano tempestivamente scelto di esercitare esclusivamente la professione forense, devono intendersi superate. In particolare devono intendersi superate dalla documentata attività parlamentare la quale ragionevolmente impone di esercitare la discrezionalità sul “quando” delle cancellazioni di cui all'art. 2 l. 339/03 senza pregiudicare situazioni di fatto (nella fattispecie concreta il mio status di avvocato e i diritti dei miei clienti) che, per esigenze di rango costituzionale, sono oggetto di un progetto di legge (AC 615) sul quale ho documentato che i membri della Commissione Giustizia della Camera hanno manifestato piena convergenza d'opinioni per “... risolvere la situazione di incertezza circa il riconoscimento e la tutela dei diritti quesiti ....”  e per accelarare i tempi di esame del provvedimento di “sanatoria”;
3)Molti avvocati iscritti all'albo ex l. 662/96 e che non hanno fatto l'opzione per l'esercizio esclusivo della professione forense non hanno ricevuto alcun avviso di avvio della procedura di cancellazione dai Consigli dell'Ordine di competenza. Inoltre alcuni Ordini degli avvocati hanno soltanto comunicato l'avvio della procedura di cancellazione d'ufficio ma, nell'esercizio della detta discrezionalità sul “quando” e per lo stato del riferito iter parlamentare della “sanatoria Mazzoni” non hanno ancora assegnato un termine per la presentazione di giustificazioni in relazione alla ipotizzata sopravvenienza di incompatibilità.
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In base a quanto sopra rappresentato chiedo al Consiglio dell'Ordine di aderire alla interpretazione adeguatrice, costituzionalmente orientata, esposta in controdeduzioni depositate il .................. e per l'effetto, nel merito:
A) riconoscere che la legge 339/03 non consente a codesto Consiglio dell'Ordine di cancallarmi dall'albo degli avvocati per non aver fatto l'opzione a favore dell'esercizio esclusivo della professione forense entro il termine del 2/12/2006. Ciò perchè  la l. 339/03 non ha reintrodotto una incompatibilità all'esercizio della professione forense che comporti la cancellazione dall'albo nei confronti di avvocati regolarmente iscritti all'albo ex art. 1, commi 56 e ss., l. 662/96, i quali non abbiano comunicato al proprio Consiglio entro il 2/12/2006 l'opzione esclusiva di cui sopra, ma ha reintrodotto solo un divieto di iscrizione all'albo per il futuro e cioè un divieto di iscrizione all'albo per ulteriori impiegati pubblici in part time che alla data della sua entrata in vigore ancora non avessero ottenuto l'iscrizione all'albo ex l. 662/96;
B) riconoscere che la procedura di cancellazione dall'albo dell'Avv. .......................i, essendo stata avviata, come risulta dalla comunicazione di codesto Consiglio datata ................ , “per sopravvenuta incompatibilità” deve essere archiviata poiché la legislazione speciale sulla professione forense non consente una cancellazione “per sopravvenuta incompatibilità” se non in base all'accertamento del venir meno dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione (art. 16 R.D.L. 1578/1933) ed è di tutta evidenza che, con riguardo alla fattispecie concreta, permangono in essere tutti i titoli e requisiti in base ai quali fu disposta la mia iscrizione.            
Ove il Consiglio non ritenesse evidente che la situazione di incertezza interpretativa espressamente riconosciuta dai membri della Commissione Giustizia della Camera nella seduta del 23 gennaio scorso (ovviamente riferita al dettato dell'art. 2 della l. 339/03) sia risolvibile attraverso l'interpretazione costituzionalmente orientata che ho suggerito nelle controdeduzioni che ho già depositato chiedo che il Consiglio medesimo, prima di pervenire a decisione conclusiva dell'avviato procedimento di cancellazione, rivolga quesito al C.N.F. in ordine alle modalità d'esercizio della discrezionalità sul “quando” della cancellazione (prevista dall'art. 2 l. 339/03)  affinchè sia uniformemente valutata da tutti i Consigli dell'Ordine la rilevanza della documentata procedura di trasformazione in legge della proposta dell'On. Mazzoni -AC 615- ed affinchè sia chiarito se alle cancellazioni dall'albo derivanti dall'art. 2 della l. 339/03 debba procedersi assieme a quelle risultanti dovute a seguito dell'annuale revisione dell'albo. Solo in tal modo si potranno evitare gravissime disparità di trattamento dei c.d. “avvocati-part-time”, soggetti che la Corte costituzionale (sent. 189/01) ha riconosciuto esercenti una professione “naturalmente concorrenziale”.  

 


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Gli uomini sono tanto vili. Oltraggiano tutte le leggi del mondo ed hanno paura della sua lingua (O. Wilde)