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Ecco quello che potrebbe (sono gradite le critiche) costituire un secondo motivo di ricorso al C.N.F. contro la cancellazione dall'albo ex art. 2 l. 339/03. Leggi di seguito ...
BOZZA DI SECONDO MOTIVO DI RICORSO AL C.N.F.:
VIOLAZIONE DELL'ART. 16 DEL R.D.L. 1578/1933.
La cancellazione dall'albo degli avvocati dell'avv. …………. viola l'art. 16 del r.d.l. 1578/1933 che è espressione del principio generale per cui l'introduzione legislativa di nuove cause di incompatibilità per l'esercizio della professione forense può operare solo come divieto di iscrizione e non può andare a pregiudizio di quanti possano dimostrare che permangono in essere tutte le condizioni in base alle quali furono iscritti all'albo.
Agli argomenti circa l'incostituzionalità dell'art. 2 della l. 339/03, se intesa come da circolare 33-B/2003 e circolare 35-C/2006 del CNF, si vuole aggiungere un argomento ulteriore: la Corte costituzionale, con ordinanza n. 163 del 23 aprile – 7 maggio 2002 ha affermato che “il conseguimento della abilitazione professionale, collegato all'iscrizione nell'albo professionale, attribuisce la qualificazione piena e permanente per l'attività di avvocato”. Tale permanente qualificazione appare fondata sulla rilevanza particolare che la Carta costituzionale attribuisce al superamento dell'esame di Stato e sulla necessità di fissare un momento (appunto quello dell'iscrizione all'albo degli avvocati) oltre il quale non sia più consentito, neppure al legislatore, “cambiare le carte in tavola” e mutare in “fatica sprecata” la fatica di una vita di studi coll'inserimento di nuove incompatibilità irrispettose dei diritti quesiti, anzi di uno status acquisito definitivamente. Ciò non è contraddetto, anzi appare confermato, dalla previsione di cui all'art. 16 del R.D.L. 1578/1933 il quale, nel prevedere la revisione annuale degli albi, stabilisce che “la cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione...”. Il riferimento univoco è ai titoli e requisiti richiesti al momento della iscrizione; ebbene, poichè tra i requisiti d'iscrizione v'è l'assenza di cause di incompatibilità, se ne deve ricavare che anche la legge professionale riconosce il principio di rango costituzionale per cui l'introduzione di una nuova causa di “incompatibilità” della professione di avvocato non consente di cancellare dall'albo quanti vi furono regolarmente iscritti nel rispetto del regime delle compatibilità e incompatibilità dell'epoca. E non si tratta di un trattamento di favore ma del giusto esplicarsi dello Stato di diritto che (come confermano le parole dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 163 del 23 aprile – 7 maggio 2002) non può essere inciso dal C.O.A. di ……… coll'impugnata cancellazione senza violare, oltre che i sommi principi dello Stato di diritto, anche il disposto dell'art. 16 sopra citato che ha rango di principio generale, applicabile anche alla cancellazione d'ufficio disposta dalla l. 339/03. La cancellazione d'ufficio che tale legge dispone non è dunque conseguenza di una diversa valutazione legislativa dei presupposti che avevano all'epoca consentito l'iscrizione all'albo e che, oggi, si ritengono caso di incompatibilità: è, invece, sanzione per mancata collaborazione all'approntamento delle conoscenze necessarie al C.O.A. per una credibile attività di controllo. In conclusione la procedura di cancellazione dall'albo dell'avv. ………., essendo stata avviata per sopravvenuta incompatibilità, doveva essere archiviata poiché la legislazione speciale sulla professione forense non consente una cancellazione per sopravvenuta incompatibilità se non in base all'accertamento del venir meno dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione ed è di tutta evidenza che, con riguardo all'odierno ricorrente, permangono in essere tutti i titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione del medesimo.
VIOLAZIONE DELL'ART. 16 DEL R.D.L. 1578/1933.
La cancellazione dall'albo degli avvocati dell'avv. …………. viola l'art. 16 del r.d.l. 1578/1933 che è espressione del principio generale per cui l'introduzione legislativa di nuove cause di incompatibilità per l'esercizio della professione forense può operare solo come divieto di iscrizione e non può andare a pregiudizio di quanti possano dimostrare che permangono in essere tutte le condizioni in base alle quali furono iscritti all'albo.
Agli argomenti circa l'incostituzionalità dell'art. 2 della l. 339/03, se intesa come da circolare 33-B/2003 e circolare 35-C/2006 del CNF, si vuole aggiungere un argomento ulteriore: la Corte costituzionale, con ordinanza n. 163 del 23 aprile – 7 maggio 2002 ha affermato che “il conseguimento della abilitazione professionale, collegato all'iscrizione nell'albo professionale, attribuisce la qualificazione piena e permanente per l'attività di avvocato”. Tale permanente qualificazione appare fondata sulla rilevanza particolare che la Carta costituzionale attribuisce al superamento dell'esame di Stato e sulla necessità di fissare un momento (appunto quello dell'iscrizione all'albo degli avvocati) oltre il quale non sia più consentito, neppure al legislatore, “cambiare le carte in tavola” e mutare in “fatica sprecata” la fatica di una vita di studi coll'inserimento di nuove incompatibilità irrispettose dei diritti quesiti, anzi di uno status acquisito definitivamente. Ciò non è contraddetto, anzi appare confermato, dalla previsione di cui all'art. 16 del R.D.L. 1578/1933 il quale, nel prevedere la revisione annuale degli albi, stabilisce che “la cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione...”. Il riferimento univoco è ai titoli e requisiti richiesti al momento della iscrizione; ebbene, poichè tra i requisiti d'iscrizione v'è l'assenza di cause di incompatibilità, se ne deve ricavare che anche la legge professionale riconosce il principio di rango costituzionale per cui l'introduzione di una nuova causa di “incompatibilità” della professione di avvocato non consente di cancellare dall'albo quanti vi furono regolarmente iscritti nel rispetto del regime delle compatibilità e incompatibilità dell'epoca. E non si tratta di un trattamento di favore ma del giusto esplicarsi dello Stato di diritto che (come confermano le parole dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 163 del 23 aprile – 7 maggio 2002) non può essere inciso dal C.O.A. di ……… coll'impugnata cancellazione senza violare, oltre che i sommi principi dello Stato di diritto, anche il disposto dell'art. 16 sopra citato che ha rango di principio generale, applicabile anche alla cancellazione d'ufficio disposta dalla l. 339/03. La cancellazione d'ufficio che tale legge dispone non è dunque conseguenza di una diversa valutazione legislativa dei presupposti che avevano all'epoca consentito l'iscrizione all'albo e che, oggi, si ritengono caso di incompatibilità: è, invece, sanzione per mancata collaborazione all'approntamento delle conoscenze necessarie al C.O.A. per una credibile attività di controllo. In conclusione la procedura di cancellazione dall'albo dell'avv. ………., essendo stata avviata per sopravvenuta incompatibilità, doveva essere archiviata poiché la legislazione speciale sulla professione forense non consente una cancellazione per sopravvenuta incompatibilità se non in base all'accertamento del venir meno dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione ed è di tutta evidenza che, con riguardo all'odierno ricorrente, permangono in essere tutti i titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione del medesimo.
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