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Segue: bozza di quarto motivo di ricorso al C.N.F.

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Quello che si legge di seguito potrebbe essere, una volta adattato  e  integrato (sono gradite le critiche), il quarto motivo di ricorso avverso la cancellazione dall'albo ex art. 2 della l. 339/03. ...

QUARTO MOTIVO DI RICORSO:
ILLEGITTIMITA’ DELL’IMPUGNATO PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 37 DEL R.D.L. n. 1578/1933.
L’art. 37 (articolo unico del titolo terzo “della cancellazione dagli albi”) del R.D.L. n. 1578/1933, dispone che “le deliberazioni del Consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al Pubblico Ministero presso la Corte d'appello ed il Tribunale”.
Il confronto con l'art. 50 della medesima “legge professionale” che, nell'ambito del titolo IV dedicato alla disciplina, dispone che “le decisioni del Consiglio onale forense e dei Consigli dell'ordine locali sono notificate in copia integrale entro 15 giorni all'interessato ed al Pubblico Ministero presso il Tribunale al quale sono comunicati contemporaneamente anche gli atti del procedimento disciplinare”, rende palese che il legislatore ben tenne presente la distinzione tra il concetto di “decisioni” e quello, più ampio, di “deliberazioni” e per queste ultime (che ovviamente comprendono in se anche le deliberazioni di avvio del procedimento di cancellazione dall'albo) consapevolmente impose, nel citato art. 37, la notifica anche al Pubblico Ministero.
La necessità di notificare al Pubblico Ministero l'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo deriva dal fatto che in materia incidente sui diritti di libertà del singolo (avvocato e suo cliente), e in particolare incidente sul bene primario del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., è essenziale che lo Stato -il quale tramite il Ministro della Giustizia non a caso esercita vigilanza sugli Ordini degli avvocati (art. 15 R.D.L. 1578/1933)-  sia posto in grado di prevenire possibili violazioni della legge che regola l'esercizio della professione di avvocato. Trattasi di necessità che deriva dalla scelta di attribuire il potere di tenuta degli albi ad organismi non inseriti nello “Stato-amministrazione” ma rappresentativi dell'“ordine forense”.
Comunicare l'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo al Pubblico Ministero è giustamente obbligatorio, poiché attraverso tale adempimento si acquisisce al procedimento l’interesse pubblico di cui è tipicamente titolare esso Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 73, comma 1, della legge sull’ordinamento giudiziario, R.D. 30/1/1941 (vegliare sull’ “osservanza della legge”).
Per pervenire a valida cancellazione del ricorrente dall’albo degli avvocati era dunque richiesto, inderogabilmente, anche comunicare l'avvio del relativo procedimento al Pubblico Ministero secondo quanto disposto dall'art. 37 della legge fondamentale sull’ordinamento forense.
Essendo mancata la dovuta notifica al P.M. della deliberazione di avvio del procedimento di cancellazione dall’albo, risulta viziato da illegittimità, e da annullare, il provvedimento di cancellazione impugnato.
In realtà il C.O.A. di Roma (al contrario di quello di ……i) appare aver correttamente valutato, in fattispecie identiche a quella che ci occupa, la necessità di suscitare la partecipazione al procedimento di cancellazione anche del Pubblico Ministero, la cui legittimazione all'impugnazione della cancellazione disposta “d'ufficio” non potrebbe spiegarsi (specie dopo l'entrata in vigore della l. 241/90 che s'applica anche alla cancellazione dall'albo degli avvocati) senza riconoscere doveroso, per il C.O.A., consentire al P.M. di rappresentare al Consiglio medesimo gli interessi pubblici di cui esso P.M. è portatore e la tutela dei quali costituisce la ratio della sua legittimazione all'impugnazione della cancellazione.
Né si dica che l'intervenuta cancellazione dell'avv. …….. dall'albo degli avvocati per “sopravvenuta incompatibilità” si configura quale atto dovuto, dal contenuto vincolato e privo di qualsiasi mediazione discrezionale della P.A., e che, pertanto, la violazione della regola procedimentale assumerebbe un rilievo solo formale e -in base al principio di cui all'art. 21 octies della legge n. 241/1990, quale introdotto dall'art. 14 della legge n. 15/2005- non esplicherebbe effetti vizianti del provvedimento gravato che possano determinare il suo annullamento.
In realtà, a parte la considerazione che in ordine alla cancellazione impugnata residuava al Consiglio dell'ordine una indiscutibile discrezionalità sul “quando” disporre essa cancellazione d'ufficio ex l. 339/03 (tanto che la stragrande maggioranza dei Consigli degli ordini degli avvocati ha saggiamente ritenuto di non cancellare i c.d. avvocati-part-time prima della verifica annuale delle incompatibilità di tutti gli iscritti che per legge deve esser effettuata ad inizio di ogni anno),  si deve, comunque, con forza ribadire che ove la legge richiede di render possibile (attraverso la notifica dell'avvio del procedimento di cancellazione da un albo) la partecipazione procedimentale del Pubblico Ministero, ciò dispone al fine di dare concreta attuazione alla previsione di cui all’art. 73, comma 1, dell’ “ordinamento giudiziario” (per vegliare sull’ “osservanza della legge”).
Così la legge richiede attuarsi una seria “garanzia procedimentale”; garanzia non tanto dell’iscritto all’albo quanto dei suoi clienti (difatti non legittimati all’impugnazione della cancellazione dall'albo del loro difensore) e dell’ordinamento nel suo complesso.
Trattasi di garanzia procedimentale ineliminabile e non surrogabile dalla riconosciuta legittimazione all’impugnazione della cancellazione da parte del Pubblico Ministero. Il rimedio della legittimazione all’impugnazione da parte del P.M. non può, infatti, far ritenere superflua la, espressamente richiesta, notifica al P.M. dell’atto col quale s’avvia il procedimento di cancellazione dall’albo degli avvocati.
 


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Le generalizzazioni intellettuali sono sempre interessanti, ma le generalizzazioni in fatto di morale sono prive di ogni significato (O. Wilde)