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La Cassazione, con ordinanza 2929/2012, ha sospeso una sentenza del Consiglio Nazionale Forense che confermava la cancellazione dall'albo forense di un dipendente pubblico in part time ridotto, iscritto all'albo forense già prima dell'entrata in vigore della l. 339/03. Conseguenza è che il dipendente pubblico in "vecchio part time ridotto" può, per ora, continuare a fare l'avvocato. Almeno fino alla decisione della Corte costituzionale che ha fissato udienza al 22 maggio 2012 sulla q.l.c. sollevata dalle Sezioni Unite della Cassazione con ordinanza 24689/10 (causa Avv. Maurizio Perelli contro Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti).
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