L'INTRODUZIONE DI REGOLE PIU' RESTRITTIVE DELLE PREVIGENTI, IN TEMA DI REQUISITI DI ISCRIZIONE NEGLI ALBI PROFESSIONALI, QUALE EFFICACIA PUO' AVERE SULLE ISCRIZIONI AGLI ALBI PROFESSIONALI (in particolare agli albi forensi) GIA' IN ATTO ?
I NUOVI E PIU' SEVERI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO POSSONO ADDIRITTURA PORTARE ALLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO DI "VECCHI" PROFESSIONISTI, TRAVOLGENDO I DIRITTI "QUESITI" AL LAVORO PROFESSIONALE ESERCITATI CON PIENEZZA MAGARI DA DECENNI?
GLI ESAMI NON FINISCONO MAI, COME DICEVA TOTO'? NO, QUI NON SI TRATTA DI SOSTENERE NUOVI ESAMI PER UNA VERIFICA DI PROFESSIONALITA' RITENUTA NECESSARIA (ESAME DI STATO), COSA CHE SAREBBE BEN POSSIBILE A TUTELA DELLA CLIENTELA.
QUI SI TRATTA, INVECE, DI SOGIACERE ALL'INTRODUZIONE DI CERVELLOTICHE INCOMPATIBILITA', PRESUNZIONI ODIOSE E ASSOLUTAMENTE NON NECESSITATE DI INCOMPATIBILITA' CHE LEDONO I DIRITTI DI LIBERTA'. LA DOMANDA GIUSTA E': L'ARROGANZA DEL "NUOVO" E' SENZA FINE?
L'art. 16, comma 2, del R.D.L. 1578/1933 stabilisce <<La cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione>>. Ebbene, si deve riconoscere in generale, e in particolare con riguardo alla lettera delle disposizioni della legge professionale forense del 1933, che l'introduzione legislativa di nuove cause di divieto di iscrizione negli albi professionali può operare solo come divieto -appunto- di ulteriori iscrizioni agli albi di soggetti non in possesso dei nuovi requisiti che si inseriscano nell'ordinamento, ma non può andare a pregiudizio di quanti possano dimostrare che permangono in essere tutte le condizioni in base alle quali furono in passato iscritti all'albo.
A sostegno di tale soluzione, che appare in primis una soluzione di buon senso, si rileva che la legge professionale forense del 1933, nell'introdurre nuove regole sull'incompatibilità, dispose all' art. 94: “Salvo quanto è disposto nell'art. 16, comma secondo, conservano l'iscrizione negli albi gli avvocati e i procuratori che la conseguirono in conformità alle disposizioni anteriori alla legge 25 marzo 1926, n. 453”.
Ricordiamo che la l. 453/1926 recava l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore e il RDL 1578/1933 ulteriormente modificò l'ordinamento forense dettando nuove norme sull'incompatibilità. Il dettato dell'art. 94 del RDL 1578/1933 dispose la ovvia salvezza dei diritti quesiti a rimanere iscritti a vantaggio di coloro che iscritti erano stati secondo le precedenti regole sull'incompatibilità.
Ebbene, la legge 339/03 (che per alcuni avrebbe reintrodotto una vera e propria incompatibilità tra esercizio della professione forense e impiego pubblico a part time ridotto, e non una mero divieto di iscrizione agli albi forensi -a partire dalla data della sua entrata in vigore- per i dipendenti pubblici a part time ridotto) non può ritenersi eccezione rispetto a tale regola di buon senso, tanto ovvia che è sempre stata seguita e fu giustamente seguita anche dal legislatore del 1933.
E' infatti ineludibile la necessità di fissare un momento nella vita della persona (appunto quello dell'iscrizione nell'albo degli avvocati <e il discorso è ovviamente identico per qualsiasi professione>) oltre il quale non sia più consentito, neppure al legislatore, “cambiare le carte in tavola” e mutare in “fatica sprecata” la fatica di una vita di studi e di ricerca del lavoro, coll'inserimento di nuove incompatibilità irrispettose dei diritti quesiti, anzi di uno status professionale-lavorativo acquisito definitivamente e da ricollegare in primo luogo al diritto al lavoro e alla libera esplicazione della personalità in una repubblica democratica fondata, appunto, sul lavoro.
La non irragionevole limitazione alla possibilità di lavorare e la funzionalità al rimuovere col lavoro gli ostacoli alla disuguaglianza sono il contenuto del vaglio di costituzionalità delle leggi imposto dagli artt. 1,2,3,4 e 35 della Costituzione. Si ricordi, a tal riguardo, che Cass. 2352/10, nell'interessarsi del risarcimento del danno ad un primario demansionato, ha affermato che sono di rango costituzionale -trovando base appunto negli artt. 1,3,4,35 Cost.- le prerogative del lavoratore professionista.
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