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Incompatibilità per avvocati part time? Le SSUU seguano sentenza CGUE del 12/9/13 in causa C-475/11

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La sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2013, nella causa C-475/11 (Konstantinides) ha fornito fondamentali chiarimenti in tema di prestazione di servizi. Ai punti 42 e seguenti, scrive:
"42      Nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, creata dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze del 17 luglio 1997, Krüger, C‑334/95, Racc. pag. I‑4517, punti 22 e 23, nonché del 14 ottobre 2010, Fuß, C‑243/09, Racc. pag. I‑9849, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). A tal fine, la Corte può trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio le norme e i principi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia di cui al procedimento principale (v. in tal senso, segnatamente, sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, Racc. pag. 2347, punto 26; del 23 ottobre 2003, Inizan, C‑56/01, Racc. pag. I‑12403, punto 34, e Fuß, cit., punto 40).

43      Al riguardo, occorre osservare, che in circostanze come quelle del procedimento principale e tenuto conto delle considerazioni che figurano ai punti 40 e 41 della presente sentenza, la compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa di cui trattasi nel procedimento principale deve essere esaminata alla luce non della direttiva 2005/36, bensì del principio di libera prestazione dei servizi sancito all’articolo 56 TFUE.

44      Deriva, al riguardo, da costante giurisprudenza che l’articolo 56 TFUE impone non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi in base alla sua cittadinanza o al fatto che questi è stabilito in un altro Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere effettuata, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, quando sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi (sentenza del 19 dicembre 2012, Commissione/Belgio, C‑577/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

45      Occorre parimenti osservare che, in particolare, la nozione di restrizione comprende le misure adottate da uno Stato membro che, per quanto indistintamente applicabili, pregiudichino la libera prestazione dei servizi negli altri Stati membri (v., in questo senso, segnatamente, sentenza del 29 marzo 2011, Commissione/Italia, C‑565/08, Racc. pag. I‑2101, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

46      È pacifico, nel procedimento principale, che le disposizioni di cui trattasi si applicano indistintamente alla totalità dei medici che forniscono servizi sul territorio del Land dell’Assia.

47      Inoltre, giova ricordare che la normativa di uno Stato membro non costituisce una restrizione ai sensi del Trattato FUE per il solo fatto che altri Stati membri applichino regole meno severe o economicamente più vantaggiose ai prestatori di servizi simili stabiliti sul loro territorio (v. sentenza Commissione/Italia, cit., punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

48      L’esistenza di una restrizione ai sensi del Trattato non può pertanto essere dedotta dal solo fatto che i medici stabiliti in Stati membri diversi dalla Repubblica federale di Germania devono, ai fini del calcolo dei loro onorari per le prestazioni fornite sul territorio del Land dell’Assia, assoggettarsi a regole applicabili su questo territorio.

49      Tuttavia, in assenza di qualsiasi flessibilità del regime di cui trattasi nel procedimento principale, il che rientra in una valutazione del giudice nazionale, l’applicazione di siffatto regime, che sarebbe idonea a produrre effetti dissuasivi nei confronti dei medici di altri Stati membri, sarebbe costitutiva di una restrizione ai sensi del Trattato.

50      Per quanto concerne la giustificazione di una siffatta restrizione, secondo una giurisprudenza consolidata i provvedimenti nazionali in grado di ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato possono essere giustificati solo qualora perseguano un obiettivo di interesse generale, siano adeguati a garantire la realizzazione dello stesso e non eccedano quanto è necessario per raggiungerlo (v., in particolare, sentenza del 16 aprile 2013, Las, C‑202/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

51      Al riguardo, spetta al giudice del rinvio esaminare se, supponendo che la sua applicazione in circostanze come quelle descritte nella decisione di rinvio costituisca una restrizione alla libera prestazione dei servizi, la disciplina di cui trattasi nel procedimento principale sia basata su un obiettivo di interesse generale. In via generale, occorre rilevare che la tutela della salute e della vita delle persone, come previsto dall’articolo 36 TFUE e quella dei consumatori sono obiettivi che compaiono tra quelli che possono essere considerati motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare una restrizione alla libera prestazione di servizi (v., in questo senso, in particolare, sentenze del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C‑94/04 e C‑202/04, Racc. pag. I‑11421, punto 64 e giurisprudenza ivi citata, nonché dell’8 novembre 2007, Ludwigs-Apotheke, C‑143/06, Racc. pag. I‑9623, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

52      Per quanto riguarda la questione se siffatta regolamentazione, basata su un obiettivo di interesse generale, sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per raggiungerlo, spetta al giudice del rinvio verificare se siffatta regolamentazione risponda effettivamente alla preoccupazione di raggiungere in modo coerente e sistematico l’obiettivo perseguito. L’analisi della proporzionalità richiede di tenere conto segnatamente della severità della sanzione considerata.

53      Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se la regolamentazione di cui trattasi nel procedimento principale costituisca una restrizione ai sensi dell’articolo 56 TFUE e, in caso affermativo, se essa persegua un obiettivo di interesse generale, sia idonea a garantirne la realizzazione e non ecceda quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito."

Sulla base di tali argomenti la Corte di giustizia ha dichiarato che:

"...Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, se dette regole costituiscano una restrizione, ai sensi dell’articolo 56 TFUE, e in caso affermativo, se esse perseguano un obiettivo di interesse generale, siano idonee a garantirne la realizzazione e non eccedano quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito..."

 

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