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Ma insomma gli "abogados" già iscritti all'albo in Italia hanno o no un "diritto quesito"?

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Leggo su ilsole24ore del 30 luglio 2010, un articolo, intitolato "Il Cnf ricorre all'Antitrust contro gli <<abogados>> Cepu". Vi si tratta dell'intervento del C.N.F. contro l'annuncio pubblicitario Cepu  “Diventa avvocato senza esame di abilitazione”. In particolare si apprende, leggendo l'articolo, che "dopo mesi di battage pubblicitario (che si concluderà il 31 luglio) il Consiglio nazionale forense ha presentato, mercoledì, un esposto all'Antitrust chiedendo di sospendere, già in via cautelare, il messaggio pubblicitario perchè si tratta di <<un annuncio ingannevole, non veritiero, omette informazioni utili al consumatore e le conseguenze giuridiche che possono scaturire dall'attività proposta>>". 
Vado, quindi, sul sito del Consiglio Nazionale Forense e leggo un comunicato stampa (che puoi leggere anche qui di seguito cliccando su "LEGGI TUTTO") che in effetti riferisce dell'invio, da parte dello stesso C.N.F., in data 28 luglio 2010, di un esposto all'Antitrust per segnalare che è ingannevole la pubblicità Cepu “Diventa avvocato senza esame di abilitazione”.  
Nel comunicato stampa si dà pure conto della richiesta, attraverso il detto esposto (e tenuto conto degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo), di sospendere già in via cautelare il messaggio pubblicitario poichè “tale pubblicità provoca un danno all’affidamento del pubblico e alla trasparenza della informazione”.
L’annuncio pubblicitario in questione, secondo il comunicato stampa del C.N.F. è stato censurato perchè "è  ingannevole perché non è veritiero (riporta l’offerta di un servizio inesistente); omette informazioni fondamentali che il consumatore utente dovrebbe conoscere; omette di riferire le conseguenze giuridiche dell’attività proposta. Per questo motivo va sospeso in via cautelare, la società deve essere sanzionata e deve disporre la pubblicazione di rettifica sui principali quotidiani nazionali dove è apparso il messaggio pubblicitario".

Su un punto mi voglio soffermare
:
- il comunicato stampa afferma che il Cnf denuncia anche l’omissione di riferimento alle conseguenze giuridiche dell’attività proposta da Cepu, non chiarendo i vincoli di legge e i rischi connessi al provvedimento di riconoscimento artificioso dei titoli (per esempio una cancellazione ex post in occasione della revisione annuale degli albi):
- analizzando poi sul sito del C.N.F. la segnalazione indirizzata all'Antitrust si legge al paragrafo 3:
"Omissione di riferimento fondamentale alle conseguenze giuridiche dell'attività proposta (art. 22, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) La procedura di duplice riconoscimento titoli offerta da CEPU mira ad attribuire in sostanza un indebito vantaggio, poichè consente al mero laureato in giurisprudenza di "trasformarsi" in professionista abilitato al patrocinio dinanzi ai tribunali italiani senza alcuna forma di controllo della sua preparazione professionale.
Si tratta, come già ampiamente ricordato, di un abuso e di un contegno dichiarato civilmente illegittimo, e come tale può dar luogo a un doveroso rifiuto di iscrizione da pate del Consiglio
dell'Ordine Italiano.
Se l'isrizione dovesse comunque avvenire o sia già stata effettuata in passato, la legge impone in ogni caso agli ordini un dovere di revisione periodica (annuale) degli albi, cui è collegato un potere di cancellazione in via amministrativa dei soggetti privi di titolo alla permanenza nell'albo.
In sostanza, quindi, il laureato italiano che compie il procedimento di "passaggio" per la Spagna si espone ed espone altresì i suoi futuri clienti ad un danno grave, poichè la sua cancellazione dall'albo, anche successiva, può avere importanti ricadute processuali e patrimoniali per gli assistiti (a tacere del danno intrinseco alla presenza sul mercato di un professionista legale la cui competenza non è riscontrata dal superamento di un esame di Stato).
Si deve concludere nel senso che l'omessa indicazione dei vincoli di legge e dei rischi connessi al procedimento di riconoscimento artificioso dei titoli comporti un ulteriore e più grave danno al lettore-consumatore della comunicazione promozionale".

Ebbene
, in tema di rischio di cancellazione dall'albo forense dell' "abogado" italiano che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo italiano percorrendo la c.d. "via spagnola all'avvocatura", si era già espresso ampiamente lo stesso C.N.F. con parere n. 17 del 25/6/2009 della sua Commissione pareri (addirittura citato nella segnalazione all'Antitrust di fine luglio 2010).
Si legge al punto 6 del detto parere n. 17 del 25/6/2009: "Quanto alla possibilità di pervenire alla cancellazione di soggetti che già abbiano ottenuto l’iscrizione negli albi, su di essa l’opinione della Commissione è tendenzialmente negativa. Infatti la rimozione di un provvedimento d’iscrizione in via di autotutela presuppone la dimostrazione non solo dell’effettivo errore in cui sia incorso il Consiglio nel deliberare detta iscrizione, ma anche - e soprattutto - l’accertamento di un interesse pubblico alla eliminazione della permanenza del soggetto negli albi. È evidente la difficoltà di aggredire posizioni di diritto ormai acquisito, col coinvolgimento dell’affidamento di terzi estranei, mediante l’assolvimento del descritto onere probatorio e si sottolineano i connessi profili di responsabilità anche patrimoniale. Si ritiene pertanto di escludere, in linea generale, una “revisione” degli albi con la cancellazione di coloro che vi siano stati ammessi sulla base di titoli professionali stranieri non più reputati congrui".

Una domanda, a questo punto,  sorge spontanea: ma, insomma, esiste o no il rischio per l' "abogado" italiano, iscritto nell'albo italiano, di incappare in una "cancellazione ex post in occasione della revisione annuale degli albi"?

Per rispondere correttamente è necessario seguire l'insegnamento della terza sezione della Cassazione nel 2006 (la sentenza per intero puoi leggerla su http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/files/009633_resource1_orig.doc ): " Se la legge prescrive per l'iscrizione all'albo professionale il superamento dell'esame di stato abilitativo, e la partecipazione a tale esame richiede a sua volta il possesso di un valido diploma di laurea (D.P.R. n. 1067 del 1953, art. 31), è semplicemente consequenziale - e logico - ritenere che col venir meno del titolo di studio venga necessariamente meno il titolo abilitativo e, con esso, la legittimità dell'iscrizione, e ciò indipendentemente dal fatto che un'altra disposizione del medesimo testo normativo non includa espressamente tale ipotesi tra quelle per le quali è prevista la cancellazione dall'albo.
L'interesse pubblico all'adozione del provvedimento di cancellazione dall'albo discende direttamente dalla legge e non può venir meno per effetto dell'esercizio di fatto della professione, quale ne sia la durata, e per il conseguimento, in data successiva all'illegittima iscrizione all'albo, di un valido diploma di laurea, fatti, questi, cui non può attribuirsi efficacia sanante. Resta infatti esclusa, appunto in ragione dell'interesse pubblico sottostante al potere di cancellazione dall'albo, esercitabile sia per fatti sopravvenuti che per fatti anteriori all'iscrizione, la configurabilità di diritti acquisiti alla permanenza di un'iscrizione ottenuta sulla base di presupposti inesistenti (v., con riferimento alla professione di avvocato, Cass. S. U. n. 13005 del 1992).
Il ricorso va dunque respinto, con condanna del ricorrente, Soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore del costituito Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti di Roma".


LEGGI DI SEGUITO IL COMUNICATO STAMPA DEL C.N.F. DEL 29/7/2010 E IL PARERE n. 17 DEL 25/6/2009 DELLA COMMISSIONE PARERI DEL C.N.F. (e aderisci al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it) ...

 

Questo il testo del comunicato stampa:
"E’ ingannevole la pubblicità Cepu “Diventa avvocato senza esame di abilitazione”
29/07/2010 - Il Consiglio nazionale forense ha presentato un esposto all’Autorità Antitrust chiedendo di sospendere già in via cautelare il messaggio pubblicitario. “Tale pubblicità provoca un danno all’affidamento del pubblico e alla trasparenza della informazione”
Roma. L’annuncio pubblicitario Cepu “Diventa avvocato senza esame di abilitazione” è  ingannevole perché non è veritiero (riporta l’offerta di un servizio inesistente); omette informazioni fondamentali che il consumatore utente dovrebbe conoscere; omette di riferire le conseguenze giuridiche dell’attività proposta. Per questo motivo va sospeso in via cautelare, la società deve essere sanzionata e deve disporre la pubblicazione di rettifica sui principali quotidiani nazionali dove è apparso il messaggio pubblicitario.
Il Consiglio nazionale forense prende una posizione dura contro la pubblicità Cepu apparsa sui principali quotidiani nazionali, sia economici che generalisti, che sembra promettere l’acquisizione automatica del titolo di avvocato abilitandosi in Spagna. E lo fa presentando un esposto all’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato per far valere l’articolo 20 del Codice del Consumo-Divieto delle pratiche commerciali scorrette in quanto ingannevoli (articoli 21 e 22).
L’esposto è stato depositato mercoledì 28 luglio.
I fatti. La società Cesd srl, operante con il marchio Cepu nel settore delle lezioni private a pagamento, e della preparazione universitaria e scolastica, negli ultimi mesi ha pubblicato sui principali quotidiani nazionali, economici e generalisti, e su internet, annunci volti ad offrire servizi di intermediazione per il conseguimento del titolo professionale di avvocato eludendo la disciplina italiana in tema di abilitazione all’esercizio della professione forense, “attraverso” sottolinea l’esposto, “ l’uso fraudolento della disciplina di diritto comunitario in materia di esercizio del diritto di stabilimento (direttiva 1998/5/Cee) ed in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali( 2005/36/Cee)”.
Per il Cnf il messaggio pubblicitario è scorretto in quanto ingannevole, “atteso che promette un risultato non veritiero-l’automatica acquisizione della qualifica professionale- e in ogni caso omette fondamentali informazioni.
Il contesto normativo. L’esposto Cnf ricorda come la necessità del superamento dell’esame di Stato per l’esercizio delle professione forense è prevista dalla Costituzione della Repubblica (articolo 33, 4° comma) per la tutela dell’interesse pubblico (Corte Costituzionale sentt. 75/1999, 5/1999 da ultimo). E ripercorre il contesto normativo relativo al riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in un altro paese dell’Unione europea, per sottolineare che sia il sistema di stabilimento/integrazione (direttiva 98/5/Cee) che quello di riconoscimento titoli (direttiva 2005/36/Cee) non conferiscono in maniera automatica il titolo professionale italiano di avvocato. Il primo, perché prevede l’utilizzo del titolo di origine, l’esercizio professionale di intesa con un avvocato italiano e l’acquisizione del titolo italiano dopo tre anni di attività professionale effettiva; il secondo, perché impone un sistema di riconoscimento del titolo con decreto ministeriale che può prevedere misure compensative. Il Cnf cita la sentenza della Corte di Giustizia Cavallera (C-311/ 06), che ha statuito che le regole di diritto Ue in materia di stabilimento non possono essere utilizzate per l’esclusivo scopo di aggirare la disciplina nazionale in tema di accesso ed esercizio di una libera professione, sfruttando la diversità di disciplina interna tra due stati membri. “ E’ dunque più che concreta la possibilità che i laureati italiani che diventano abogado non possiedano al ritorno in Italia, alcun genuino legame con la professione spagnola che possa giustificare l’esercizio del diritto di stabilimento e la successiva iscrizione all’albo degli avvocati”. D’altra parte, già il Cnf con un suo parere ( n. 17 del giugno 2009) aveva richiamato i Consigli dell’Ordine sulla necessità di rispettare il diritto di stabilimento nonché i criteri dettati dalla giurisprudenza comunitaria in sede di valutazione delle domande di iscrizione agli albi, vigilando che non sia indebitamente eluso l’esame di Stato (strumento per garantire al cittadino il corretto esercizio di difesa e la tutela all’interno del giusto processo) attraverso l’esercizio fraudolento delle libertà garantite dall’ordinamento Ue.
I motivi a base dell’esposto. Il Cnf rileva che il messaggio pubblicitario non è veritiero perché riporta l’offerta di un servizio inesistente o comunque del tutto difforme da quello realmente offerto. Tanto che, a una ricerca più approfondita sul sito internet, la società descrive i passaggi della procedura condizionati ad attività e istanze che l’interessato deve svolgere di persona e tutte soggette a valutazioni tecniche e di merito delle competenti amministrazioni, spagnole e italiane. “ In buona sostanza il risultato propagandato non costituisce un risultato conseguibile con certezza e in maniera automatica, in quanto il riconoscimento è il risultato di scelte discrezionali operate dai competenti organi nazionali” rileva il Cnf citando anche gli stessi provvedimenti dell’Antitrust.
Quindi “il messaggio proposto viola l’articolo 21, comma 2, lettera b del dlgs 205/2005, perché idoneo a indurre in errore il consumatore circa l’esistenza e la natura del prodotto”. Viola inoltre la lettera c dello stesso articolo perché induce in errore rispetto “alla portata degli impegni del professionista”, visto che l’attività svolta dalla società non si stende, né potrebbe, fino a garantire o agevolare il processo di riconoscimento dei titoli. Non solo. Il Cnf denuncia anche l’omissione di informazioni fondamentali che il consumatore-utente dovrebbe conoscere (articolo 22, comma 1), laddove omette di chiarire che c’è una “concreta possibilità che l’Ordine forense rifiuti l’iscrizione dell’istante abogado rilevando l’abuso dello strumento comunitario”, e l’omissione di riferimento alle conseguenze giuridiche dell’attività proposta, non chiarendo i vincoli di legge e i rischi connessi al provvedimento di riconoscimento artificioso dei titoli (per esempio una cancellazione ex post in occasione della revisione annuale degli albi).
Claudia Morelli
Responsabile Comunicazione e rapporti con i Media
Tel 0039 06 68409629 Mobile 0039 3402435953
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Leggi il parere n. 17 del 25/6/2009 della Commissione pareri del CNF (relatore Bianchi) sugli abogados stabiliti in Italia. E' stato emesso a seguito dei quesiti nn. 122 e 133 dei COA di Vicenza e Piacenza. Rimarchevole il buon senso mostrato nel salvare i diritti quesiti di soggetti ritenuti furbetti. E, invece, che ne sarà dei diritti quesiti di gente tanto ligia da aspettare, prima di chiedere l'iscrizione agli albi ex l. 662/96, che la Corte costituzionale (con sentenza 189/01) definisse pienamente legittimo il regime di compatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e l'esercizio dell'avvocatura? Ah, dimenticavo, su quelli decide il CNF-giudice che è cosa diversa dal CNF-consulente dei Consigli degli Ordini locali!

QUESTO IL TESTO DEL PARERE n. 17 DEL 25/6/2009 DELLA COMMISSIONE PARERI DELC.N.F.:
"Con riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa C-311/06 (Cavallera), il Consiglio vicentino chiede di conoscere:

a) quali siano i criteri da adottare per l’iscrizione degli avvocati stabiliti all’apposita sezione speciale dell’albo;

b) se possano essere ivi iscritti cittadini italiani, con laurea in giurisprudenza italiana omologata da altro Stato membro ed iscritti ad albi degli avvocati di tali Stati, qualora non sia previsto per l’iscrizione un percorso formativo successivo al corso di laurea;

c) se coloro che siano stati iscritti, quali stabiliti ovvero integrati, dopo aver seguito l’iter sopra indicato possano o debbano essere cancellati, previa convocazione, ai sensi dell’art. 16 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578.

Il Consiglio piacentino, con riferimento alla medesima sentenza, chiede di conoscere:

d) se si debba procedere alla concreta verificazione di un ‘elemento transnazionale’, particolarmente nel caso in cui il percorso prescelto per l’iscrizione quale avvocato integrato consista nel sostenimento della prova attitudinale di cui all’art. 23 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“1. I quesiti sottoposti a questa Commissione relativi alle ricadute della più recente giurisprudenza comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli professionali tra diversi Stati membri dell’U.E. posseggono grande rilevanza ed attualità.
Ferma restando, dunque, la necessità che i pronunciamenti della Commissione consultiva non operino valutazioni tali da interferire con la funzione giurisdizionale, svolta dal plenum del Consiglio, si ritiene opportuno supportare l’attività dei Consigli dell’Ordine tramite una sintetica ricognizione del dato normativo e giurisprudenziale attuale in materia, sicché i Consigli stessi possano trarne beneficio nel gestire - nella piena autonomia che loro compete - la funzione caratteristica e qualificante della tenuta degli albi forensi.
A ciò si aggiunge la circostanza che, come si dirà, l’attività di iscrizione negli albi di soggetti in possesso di titoli di abilitazione professionale acquisiti in altri Paesi, presuppone lo svolgimento di una valutazione specifica per ciascun caso, sicché vi è modo di ritenere che l’enunciazione di alcune indicazioni di contegno non sia in effetti in grado di pregiudicare le decisione di alcuna delle concrete fattispecie che nel prossimo futuro si potranno porre all’attenzione dei Consigli forensi.

2. Ciò premesso, va rammentato che attualmente il riconoscimento di qualifiche professionali acquisite all’estero in ambito comunitario, è regolato dalla direttiva 2005/36/CE, recepita a mezzo del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206. Prima di tale data vigeva la normativa di cui alla direttiva 89/48/CEE, attuata in Italia con il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, oggi abrogato.
Le modalità del riconoscimento non hanno tuttavia subito, per quanto qui d’interesse, sostanziali modifiche, sicché può ritenersi che i principi enunciati dal giudice comunitario a proposito della direttiva 89/48, applicabile ai fatti di causa, possano ritenersi vincolanti anche per l’esame di fattispecie concrete che ricadano sotto l’applicazione della successiva direttiva 2005/36.
In tale contesto è prevista espressamente la possibilità di prescrivere all’interessato il sostenimento di una prova attitudinale, onde verificare e dunque garantire che egli sia in grado di svolgere la professione nell’ambito dell’ordinamento del Paese di stabilimento. Tale facoltà è ribadita, con particolare riguardo alle professioni che richiedono approfondite conoscenze giuridiche, dall’art. 14, comma terzo, della direttiva 2005/36 (e recepita nell’art. 23 del d.lgs. 206/2007).
Dalla prova attitudinale possono essere dispensati coloro che dimostrino l’avvenuto esercizio, effettivo e regolare, della professione forense con il titolo di origine, a seguito di iscrizione nella già ricordata sezione speciale dell’albo.
Nel merito va ricordato che coloro che siano in possesso di un titolo di abilitazione professionale conseguito in altro Paese comunitario possono svolgere attività professionale in Italia a titolo permanente con il titolo professionale d’origine, tramite l’iscrizione nella sezione speciale annessa all’albo dedicata agli “avvocati stabiliti”, come previsto dall’art. 6 del d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.
Vi è, poi, la possibilità di ottenere l’iscrizione con il titolo professionale onale (nel caso di specie quello di “avvocato”), fruendo della procedura di “integrazione” prevista dagli artt. 12 e segg. del citato d.lgs. 96/2001.
Entrambi i percorsi per giungere al conseguimento del titolo italiano di “avvocato” (stabilimento per tre anni e successiva integrazione, oppure procedura di riconoscimento del titolo) presuppongono il possesso di un titolo straniero che validamente rappresenti il possesso di una qualificazione professionale di livello equiparato a quella onale.

3. Quanto si è finora sommariamente riepilogato rappresenta il contesto nel quale si colloca la più recente giurisprudenza comunitaria, ed in particolare la sentenza 29 gennaio 2009, nella causa C-311/06, Cavallera.
Il caso esaminato dalla Corte riguardava la professione di ingegnere, ma l’affinità delle circostanze dedotte in giudizio impongono di darvi considerazione anche per quanto riguarda la professione forense. È appena il caso di ricordare che, inoltre, trattandosi di una pronuncia a carattere interpretativo pregiudiziale, essa ha efficacia vincolante erga omnes quanto alla corretta lettura delle norme comunitarie ed allo spiegarsi dei relativi effetti rispetto alla legislazione onale.
Nel caso esaminato dalla Corte un laureato in ingegneria (laurea triennale) in Italia, una volta chiesto il riconoscimento del titolo di studio in Spagna, otteneva altresì l’iscrizione al locale collegio degli ingegneri, con effetto abilitante alla professione. Pochi mesi dopo lo stesso chiedeva al Ministero della Giustizia italiano il riconoscimento del titolo professionale spagnolo, ottenendo così la possibilità di iscriversi ed esercitare la professione senza mai aver sostenuto l’esame di Stato previsto in Italia.
A seguito di un ricorso amministrativo contro il provvedimento di riconoscimento da parte del Consiglio onale degli ingegneri e della previa rimessione della questione in via pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato, la Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi circa la possibilità che un cittadino italiano possa valersi delle procedure di riconoscimento dei titoli professionali anche senza che egli abbia acquisito all’estero alcuna formazione aggiuntiva né vi sia stato esercizio professionale concreto.
Nelle sue conclusioni del 28 febbraio 2008, l’avvocato generale Poiares Maduro richiamato il consolidato principio della giurisprudenza secondo il quale “le possibilità offerte dal Trattato CEE non possono avere l’effetto di consentire alle persone che ne fruiscono di sottrarsi abusivamente all’applicazione delle normative onali e di vietare agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per evitare tali abusi”, ha proposto alla Corte di pronunciarsi nel senso della possibilità di negare il riconoscimento del titolo a fronte del descritto contegno, atteso che il duplice riconoscimento in uscita e poi in entrata dall’estero rappresenta una “costruzione di puro artificio”, che contrasta con il principio comunitario in base al quale «gli interessati non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario». Le stesse conclusioni ricordano anche che la direttiva in materia di riconoscimento dei titoli professionali si basa su un meccanismo fiduciario, che non può portare all’elusione delle garanzie di preparazione e competenza che ciascuno Stato membro vuole apprestare alle attività professionali più rilevanti.
Nella sentenza del 29 gennaio 2009 la Corte ha deliberato in senso conforme a quello poc’anzi ricordato, dichiarando che non è invocabile il diritto al riconoscimento dei diplomi di cui alla direttiva 89/48/CEE (oggi 2005/36) quando l’interessato non ha sostenuto nello Stato di rilascio del titolo alcun esame né ha acquisito alcuna esperienza professionale.

4. L’esito interpretativo della sentenza in parola va, dunque, nel senso di escludere la possibilità di iscrivere negli albi professionali soggetti i quali, nel corso di una duplice procedura di riconoscimento di titoli di studio e titoli professionali, non abbiano in realtà aumentato la propria formazione accademica né abbiano acquisito esperienza nello svolgimento di attività professionale all’estero.
Pertanto l’esame di casi di questo tipo andrà condotto considerando in concreto l’aumento del livello formativo o professionale dell’interessato: ove sia constatata la mancanza di qualsiasi sostanziale incremento di tale patrimonio nel corso delle diverse procedure di riconoscimento, si potrà ritenere che l’utilizzo delle garanzie del diritto comunitario ha avuto l’unico scopo di eludere il tirocinio formativo onale e l’esame di Stato, il quale ultimo - tra l’altro - riveste particolare importanza, rappresentando una garanzia costituzionalmente prevista per l’accesso alle attività professionali.
La Corte di Giustizia, nella sentenza richiamata, ha sottolineato che la domanda di riconoscimento di un titolo professionale, al quale però non corrisponda alcuna effettiva esperienza concreta da riconoscersi, mina il diritto degli Stati a prevedere forme di particolare qualificazione per l’accesso alle attività professionali (cfr. il quinto “considerando” della direttiva 89/48 e più ampiamente l’undicesimo “considerando” della direttiva 2005/36) , e quindi dà luogo ad un abuso del diritto.

5. Da quanto esposto emerge con chiarezza la necessità che il Consiglio dell’Ordine forense esamini nel dettaglio le domande di iscrizione nella sezione speciale dell’albo dedicata agli avvocati stabiliti.
Per accedere ad essa, infatti, secondo la giurisprudenza appena richiamata, è necessario possedere una qualificazione professionale che sia effettiva e non solo formale.
È chiaro, tuttavia, che non esiste nelle norme di diritto positivo una specifica procedura per verificare che le domande di riconoscimento non invochino il diritto comunitario «fraudolentemente o abusivamente»; è viceversa necessario procedere ad un giudizio analitico caso per caso, verificando dalla documentazione prodotta quale sia la consistenza del percorso formativo e professionale dell’interessato.
Colui che, come nel caso di cui alla sentenza C-311/06, intenda spendere il titolo straniero dopo una procedura di trasferimento all’estero solo “burocratica” e senza documentare alcun periodo di esercizio professionale, potrà a buon diritto indurre ad un rigetto della domanda.
Viceversa, non potranno essere penalizzati i professionisti, anche se in possesso di cittadinanza italiana o di una formazione accademica in Italia, i quali dimostrino l’effettivo svolgimento di esperienza professionale all’estero (come è avvenuto nel caso di cui alla sentenza del CNF 20 dicembre 2008, n. 175).
Si dovrà, in ultima analisi, procedere attraverso una specifica considerazione di elementi eventualmente sintomatici dell’abuso di diritto, particolarmente attenta nel caso in cui, successivamente all’iscrizione del professionista quale “stabilito”, l’integrazione avvenga attraverso la verifica affidata alla prova attitudinale.

6. Quanto alla possibilità di pervenire alla cancellazione di soggetti che già abbiano ottenuto l’iscrizione negli albi, su di essa l’opinione della Commissione è tendenzialmente negativa.
Infatti la rimozione di un provvedimento d’iscrizione in via di autotutela presuppone la dimostrazione non solo dell’effettivo errore in cui sia incorso il Consiglio nel deliberare detta iscrizione, ma anche - e soprattutto - l’accertamento di un interesse pubblico alla eliminazione della permanenza del soggetto negli albi. È evidente la difficoltà di aggredire posizioni di diritto ormai acquisito, col coinvolgimento dell’affidamento di terzi estranei, mediante l’assolvimento del descritto onere probatorio e si sottolineano i connessi profili di responsabilità anche patrimoniale. Si ritiene pertanto di escludere, in linea generale, una “revisione” degli albi con la cancellazione di coloro che vi siano stati ammessi sulla base di titoli professionali stranieri non più reputati congrui.

7. Diverso è, invece, il caso delle fattispecie successive alla sentenza della Corte di Giustizia in questione. In tali casi l’efficacia vincolante della giurisprudenza comunitaria potrà condurre a rifiutare l’iscrizione nell’albo qualora sia accertato il carattere artificioso del percorso che ha portato l’istante alla relativa richiesta".

 


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Colui che si tiene più lungi dal proprio secolo, è altresì colui che meglio lo rispecchia  (O. Wilde)