Per Corte d'appello Roma 7928/2009, depositata il 5 marzo 2010, "La Cassa di previdenza Forense ha il dovere (e non il diritto) di rilevare il compimento di attività incompatibili con la professione di avvocato e dichiarare inefficaci gli anni in cui l'attività incompatibile sia stata svolta. In quanto dovere, non vi è un limite temporale all'accertamento della incompatibilità.
Anche la sola titolarità di una attività commerciale incompatibile rende inefficaci gli anni di iscrizione alla Cassa, in quanto potenzialmente idonea a compromettere l'indipendenza del legale."
Leggi, al riguardo, l'interessante articolo di Sara Uboldi nel n. 3/2010 di "La previdenza forense".
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