Può essere a domanda o d'ufficio.
Il praticante abilitato può presentare in ogni momento domanda di cancellazione. Alla scadenza del periodo di abilitazione viene cancellato d'ufficio.
L'avvocato può chiedere la cancellazione:
- qualora non abbia raggiunto almeno negli ultimi tre anni i limiti reddituali previsti dalla Cassa;
- qualora si cancelli da tutti gli albi;
- per chiusura della partita IVA.
L'avvocato cancellato dalla Cassa il quale abbia ottenuto la restituzione dei contributi (prima del 2004), può ripristinare il precedente periodo d'iscrizione versando, entro sei mesi dal ricevimento dei relativi conteggi, le somme rimborsate, rivalutate e maggiorate degli interessi del 10% decorrenti dall'avvenuto rimborso.
Dal novembre 2004 non è più possibile richiedere la restituzione dei contributi relativi agli anni dichiarati efficaci, da parte degli avvocati che chiedono di cancellarsi dalla Cassa.
E' sempre possibile, invece, chiedere la restituzione dei contributi per gli anni non validi ai fini del pensionamento.
All'avvocato cui non vengono restituiti i contributi verrà erogata al compimento del 70° anno d'età una pensione contributiva.
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