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Nuovi limiti all'accesso alla professione d'avvocato minerebbero la sostenibilità della previdenza

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La crescita del numero degli avvocati ha prodotto un ringiovanimento della popolazione forense: il numero degli avvocati attivi per ogni pensionato è passato da 2,9 nel 1985 a 5,6 nel 2009 e questo fonda l'attuale sostenibilità del sistema previdenziale forense, poichè un elevato numero di contribuenti determina un ingente flusso contributivo a fronte di un numero limitato di pensionati.
Però, se è vero che tra il 2001 e il 2004 v'è stato un notevole aumento dei laureati in giurisprudenza (circa 25.000 neolaureati l'anno), negli ultimi anni si registra un forte calo del numero dei neolaureati che già si riflette sul numero dei soggetti che annualmente si avviano alla pratica legale: erano 23.000 nel 2005, sono calati a 15.000 nel 2008. 
Certo gli effetti del calo ancora non si ripercuotono sul numero dei nuovi iscritti ad albi e Cassa (sono ancora in aumento le nuove iscrizioni agli albi e alla Cassa, rispettivamente nel 2008 circa 14.000 neo iscritti agli albi e 10.000 neo iscritti alla Cassa) ma è solo questione di tempo ed il calo dei laureati e dei praticanti si tradurrà in calo dei nuovi avvocati.
L'attuale favorevole rapporto di più di 5 avvocati in attività per ogni pensionato è destinato, dunque, a scendere ai livelli del sistema pubblico di un attivo per ogni pensionato.
Ma allora, si domanda Giovanna Biancofiore nel suo articolo intitolato "L'avvocatura in numeri", sulla rivista della Cassa forense "La previdenza forense", "se oggi per una pensione pari a 100 ogni avvocato attivo deve versare 20 per mantenere l'equilibrio, a quanto ammonterà nel 2050 il contributo quando si avrà un attivo per ogni singolo pensionato?".

In conclusione: in tema di concorrenza nei servizi professionali di avvocato sono sbagliate le risposte "ideologiche" che non distinguono le diversissime questioni della reintroduzione dei minimi tariffari e della introduzione di ulteriori limiti all'accesso alla professione.
Per una concorrenza sana nell'avvocatura è necessario dire di si alla reintroduzione delle tariffe minime e dire di no a chiusure all'accesso alla professione, le quali, non solo non possono ritenersi giustificate da esigenze imperative d'ordine generale (e sarebbero perciò censurate dalla Corte di giustizia) ma per di più farebbero crollare l'attuale assetto della previdenza forense.
Chiudere corporativisticamente a tanti nuovi accessi imporrebbe a quelli che oggi sono giovani avvocati di pagare infinitamente di più la previdenza tra 10 0 20 anni.
DOVREBBERO SU CIO' BEN RIFLETTERE LE ASSOCIAZIONI DEGLI AVVOCATI GIOVANI, PRIMA DI  ADERIRE IN MANIERA MIOPE A CHIUSURE CORPORATIVE ILLUSORIE IN TEMA D'ACCESSO.
Dovrebbero pure tener conto di come sia riferibile in particolar modo agli avvocati (per la sopra evidenziata evoluzione nel tempo degli accessi all'avvocatura) ciò che scrive Giuliano Amato in un articolo dal titolo "Riformare la speranza nel futuro", pubblicato su ilsole24ore del 3/10/2010.
Scrive Amato: " ... per noi, per i nostri giovani e per gli stessi immigrati c'è sempre meno lavoro ed è sempre più difficile crearne di nuovo, mentre si è rovesciata la situazione demografica, con un numero crescente di anziani ed un numero decrescente di giovani, che proiettano squilibri insostenibili sul welfare dei prossimi anni. Se aggiungiamo l'impennata dei debiti pubblici largamente dovuta alla recente crisi finanziaria, è sempre più concreta l'aspettativa che quel che ci siamo permessi sinora non ce lo potremo permettere più. Insomma la politica di un tempo organizzava le nostre speranze, quella di oggi riesce soltanto a rispondere alle nostre paure. Pensate com'è cambiato il significato della parola "riforme". Cinquant'anni fa riforme erano appunto quelle che consentivano di dare ai più ciò che prima era di pochi (la riforma della scuola, la riforma sanitaria, persino la riforma delle pensioni). Oggi sono quelle che riducono ciò che abbiamo ...".

Nell'analisi della regolazione vigente del servizio professionale di avvocato, si deve partire dall'esame del "sistema" delle compatibilità e incompatibilità all'esercizio della professione. E' un "sistema" a mio avviso paradigmatico dell'irragionevolezza dei limiti alle libertà fondamentali sopravvissuti all'entrata in vigore della Costituzione. Ancora oggi, pur dopo la costituzionalizzazione -nell'art. 117 Cost.- del principio di concorrenza, molte disposizioni di legge antistoriche e corporative "creano" presunzioni odiose di conflitti di interessi, asistematiche (vedi ad es. l' art. 3 della legge professionale forense del 1933 che brilla per alcuni versi per infondato rigore preventivo e, per altri versi, per omessa previsione di presunzioni di conflitti di interesse che è invece doveroso introdurre), e mantenute in vigore (come nel caso di taluni limiti di incompatibilità tra avvocatura e magistratura onoraria -vedasi Corte costituzionale 60/2006 che ha soltanto avviato il processo di verifica della giustificazione delle presunzioni di incompatibilità per i giudici di pace) o addirittura (come nel caso dell'incompatibilità tra avvocatura e impiego pubblico in part time ridotto) reintrodotte nell'ordinamento professionale dopo anni e nonostante la dichiarata naturale concorrenzialità della attività professionale forense (vedasi Corte cost. 189/2001 che l'ha qualificata a chiare letere come "naturalmente concorrenziale") che dovrebbe imporre una legislazione primaria non solo conservatrice della realizzata concorrenza ma stimolatrice di concorrenza.

Si deve verificare a tutto campo, secondo il c.d. "criterio di proporzionalità della regolazione" suggerito da tempo dalla Commissione europea:
1) se le vigenti presunzioni di incompatibilità all'"esercizio di ciscuna professione (che è sempre e comunque, per logica elementare che voglia riconoscere la necessità umana, un esercizio a part-time della professione in questione) siano tutte idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito di tutela dei consumatori (o, se si preferisce, dei clienti dell'avvocato) e la buona amministrazione;
2) se alcuna delle vigenti presunzioni di incompatibilità all'esercizio della professione vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dello scopo, rivelandosi sproporzionata rispetto ad esso;
3) se ricorrano o meno ragioni imperative di interesse pubblico in grado di giustificare la restrizione della libera prestazione del servizio professionale di avvocato che le suddette presunzioni realizzano;
4) se le norme professionali relative all'esercizio della professione forense e in particolare le norme di organizzazione, quelle di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità siano (o debbano essere strutturate in modo da essere) di per se sufficienti per raggiungere gli obiettivi che il vigente sistema di compatibilità-incompatibilità persegue attraverso presunzioni odiose di conflitti di interessi.

Sulla scia dell'insegnamento della sentenza della Corte di Giustizia del 5/12/2006 resa nelle cause "Cipolla" (C-94/04) e "Macrino" (C-202/04) (vedi specialmente i paragrafi 60 e seguenti con riguardo ai punti da 1 a 4 si devono finalmente far rispettare i limiti che oggi si impongono anche al legislatore nel disegnare una disciplina dell'accesso alla professione forense che salvaguardi, prevedendo un ragionevole e coerente sistema di compatibilità-incompatibilità, il bene della concorrenza, bene ormai indicato anche dal Parlamento Europeo come finalità del processo di riforma delle professioni e, in Italia, riconosciuto nella Costituzione all'art. 117.

Approfondiamo, dunque, l'analisi per cercare di capire perchè da noi Bill Gates non avrebbe potuto fondare la Microsoft a 20 anni, Steve Jobs la Apple a 21, Page e Brin Google a 25, Zuckerberg Facebook a 19...

Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Novembre 2013 11:27  


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