
COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC - 16 aprile 2015 "Indagine sulla corretta applicazione delle regole riguardanti l'individuazione dell'importo stimato dell'appalto in relazione alle soglie comunitarie. Nel corso degli anni l'Autorità ha avuto modo di riscontrare, soprattutto con riferimento agli appalti di servizi e forniture, una sistematica disapplicazione da parte delle stazioni appaltanti del dettato normativo di cui all' art. 29 comma 10 lett. a) e b) del Codice dei contratti pubblici, e ciò sia in relazione alla corretta individuazione dell'importo stimato dell'appalto, sia al conseguente legittimo ricorso ad affidamenti in economia ai sensi dell'art. 125 dello stesso codice. L'art. 29, comma 10 d.lgs. 163/2006, reca specifiche previsioni per il calcolo del valore di appalti di servizi e forniture che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo. In queste ipotesi, il valore del singolo appalto deve essere stimato considerando: a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti, rettificato al fine di tener conto degli eventuali cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; ovvero b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi. L'art. 125 dello stesso Codice prevede, inoltre, al comma 13, che nessuna prestazione di beni, servizi possa essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia (divieto di artificioso frazionamento). Sulla base di tali presupposti normativi ed al fine di rilevare l'attuale entità del fenomeno "distorsivo", l'Autorità ha svolto un'indagine sistematica incentrata sui Comuni capoluogo di provincia, sia in virtù dell'importanza che quest'ultimi rivestono sul territorio nazionale, sia in considerazione del fatto che per alcuni di essi, segnatamente i Comuni capoluogo di Regione, precedenti analisi avevano già mostrato l'eccessivo ricorso all'utilizzo delle procedure negoziate, divenute di fatto procedure ordinarie anziché di carattere eccezionale come previsto dal Codice. Conseguentemente sono stati estrapolati dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, per ciascun anno, i dati relativi a forniture e servizi in economia affidati dal 1° gennaio 2010 al 10 marzo 2015, singolarmente di importo inferiore alla soglia comunitaria, che presentano carattere di regolarità o che risultano reiterati nell'arco temporale annuale, assunto come riferimento, e che nel complesso superano la soglia consentita. Ai fini dell'indagine, sono stati presi in considerazione anche gli appalti effettuati con affidamento diretto, cottimo fiduciario e affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/1991, in quanto fattispecie che caratterizzano forme di procedura negoziata. L'individuazione degli appalti è stata effettuata tramite CPV (Common Procurement Vocabulary) che, a livello comunitario, individua la prestazione oggetto del contratto, scegliendo il massimo livello di dettaglio della medesima (fino all'ultima cifra) ed optando, pertanto, per una soluzione in linea con la previsione normativa di cui al comma 10, lettera a) dell'art. 29, che fa riferimento a contratti "analoghi" recando, quindi, una nozione ampia di oggetto contrattuale. L'indagine ha portato, in conclusione, all'individuazione di un numero complessivo di n. 90 Comuni (su un totale di 116 attualmente presenti sul territorio nazionale) interessati da anomali fenomeni di ripetizione contrattuale, ed indici di potenziale violazione del richiamato comma 10 dell'art. 29 del Codice. Sulla base di un'ulteriore estrapolazione, è, altresì, emerso che n. 10 Comuni (esclusi quelli già interessati da indagini dell'Autorità attualmente in corso) hanno proceduto ad affidamenti diretti o in economia, con identica CPV di dettaglio, reiterati nel corso del medesimo anno o di più anni consecutivi, per importi complessivi superiori al milione di euro, ossia pari ad oltre 5 volte la soglia consentita per legge. In conclusione, l'analisi ha evidenziato, non solo la sistematica disapplicazione delle modalità di calcolo del valore presunto dell'appalto previste dall'art. 29 del Codice, ma anche il conseguente utilizzo di procedure di scelta del contraente (affidamenti in economia; affidamenti diretti) che, qualora si fosse rispettato quanto disposto dal citato art. 29, non sarebbero state consentite. Le stazioni appaltanti devono, pertanto, prestare la massima attenzione nelle corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo, evitando l'artificioso frazionamento delle commesse pubbliche per non incorrere nella violazione delle suddette disposizioni. L'Autorità si riserva, altresì, un approfondimento istruttorio con riferimento ai suddetti Comuni che hanno mostrato uno scostamento significativo della soglia consentita. Roma, 16 aprile 2014 Raffaele Cantone" FINE DEL COMUNICATO
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La sentenza Piringer della Corte di giustizia del 9/3/2017 (causa C-342/15), affronta la questione della legittimità di una normativa nazionale che riserva ai notai l'attività di autenticazione delle firme apposte sui documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari ed esclude, di conseguenza, la possibilità per gli avvocati di esercitare tale attività negli stati membri che applicano una simile riserva.
La sentenza è interessante, per gli avvocati, anche sotto un diverso aspetto: per come argomenta ai punti da 48 a 71, consente di ritenere disapplicabile -per violazione della proporzionalità nel perseguire un obiettivo che pur costituisce una ragione imperativa di interesse generale (vedi soprattutto i punti 62 e 63 della sentenza in relazione all'ampia motivazione della sentenza della Corte costituzionale 189/01) l'art. 18 della legge 247/2012 nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità tra iscrizione all'albo forense e impiego pubblico a part time ridotto. NON E' D'OSTACOLO LA SENTENZA JAKUBOWSKA CHE DICHIARO' ESPRESSAMENTE DI NON AVERE ELEMENTI PER GIUDICARE IN ORDINE ALLA QUESTIONE DELLA PROPORZIONALITA' DELLA REGOLAZIONE (CHE ORA VIENE RIBADITA ESSERE LA QUESTIONE FONDAMENTALE).
LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA PIRINGER DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 9/3/2017 ...
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Parere del CNF, tratto dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 13/5/2015:
"In relazione all’art. 7, comma 1 della Legge n. 247/2012 il Consiglio rimettente [COA Torino] chiede di conoscere quali attività sia tenuto a porre in essere a seguito della dichiarazione dell’iscritto attestante rapporti di parentela, coniugio, affinità o convivenza con magistrati rilevanti ai fini della previsione dell’art. 18 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario). Va premesso che, a giudizio della Commissione, la dichiarazione dell’iscritto contemplata dall’art. 7, comma 1 della Legge n. 247/2012 attiene esclusivamente alla completezza delle informazioni, da rendersi al Consiglio territoriale, in ordine al suo status familiae, ma dalla stessa non derivano ulteriori implicazioni a carico del medesimo. D’altro canto, la disciplina dell’art. 18 dell’Ordinamento giudiziario – essa, in effetti, rilevante ai fini dell’incompatibilità – riguarda esclusivamente il magistrato, né può per relationem riflettersi sulla posizione soggettiva dell’avvocato, in considerazione del principio di tassatività delle disposizioni di legge che incidono sullo status e dell’autonomia dei due ordinamenti. Ritiene, pertanto, la Commissione che al Consiglio territoriale non competa, in relazione alla dichiarazione dell’iscritto, alcuna altra attività, apparendo praeter legem anche l’ipotizzato impegno dello stesso iscritto a non esercitare la professione nel settore nel quale risulti in attività giudiziaria il magistrato a lui legato dai sopra detti rapporti personali. Valuterà, infine, il Consiglio dell’Ordine l’opportunità di trasmettere comunque le informazioni acquisite al Consiglio giudiziario." FINE DEL PARERE
Questo il testo dell'art. 7, comma 1, della l. 247/2012: "1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine, che ne rilascia apposita attestazione. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato."
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Nella causa innanzi alla Corte di Giustizia C-143/2016 (Abercrombie & Fitch Italia Srl contro Antonino Bordonaro) l'Avvocato generale Bobek ha depositato, il 23/3/2017, le sue conclusioni. L'Avvocato generale ha proposto alla Corte di rispondere alla questione sollevata dalla Corte suprema di cassazione italiana come segue:
"L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che prevede che i contratti di lavoro intermittente siano applicabili in ogni caso ai lavoratori con meno di venticinque anni di età a condizione che:
– la normativa in parola persegua una finalità legittima collegata alla politica dell’occupazione e del mercato del lavoro, e
– raggiunga tale finalità con mezzi appropriati e necessari.
Spetta al giudice nazionale stabilire se dette condizioni siano soddisfatte nel caso di specie."
LEGGI DI SEGUITO LE CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE BOBEK NELLA CAUSA C-143/16 (le sottolineature e il grassetto sono miei) ...
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