La sentenza Piringer della Corte di giustizia del 9/3/2017 (causa C-342/15), affronta la questione della legittimità di una normativa nazionale che riserva ai notai l'attività di autenticazione delle firme apposte sui documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari ed esclude, di conseguenza, la possibilità per gli avvocati di esercitare tale attività negli stati membri che applicano una simile riserva.
La sentenza è interessante, per gli avvocati, anche sotto un diverso aspetto: per come argomenta ai punti da 48 a 71, consente di ritenere disapplicabile -per violazione della proporzionalità nel perseguire un obiettivo che pur costituisce una ragione imperativa di interesse generale (vedi soprattutto i punti 62 e 63 della sentenza in relazione all'ampia motivazione della sentenza della Corte costituzionale 189/01) l'art. 18 della legge 247/2012 nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità tra iscrizione all'albo forense e impiego pubblico a part time ridotto. NON E' D'OSTACOLO LA SENTENZA JAKUBOWSKA CHE DICHIARO' ESPRESSAMENTE DI NON AVERE ELEMENTI PER GIUDICARE IN ORDINE ALLA QUESTIONE DELLA PROPORZIONALITA' DELLA REGOLAZIONE (CHE ORA VIENE RIBADITA ESSERE LA QUESTIONE FONDAMENTALE).
LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA PIRINGER DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 9/3/2017 ...
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
9 marzo 2017 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati – Possibilità per gli Stati membri di riservare a determinate categorie di avvocati la compilazione di atti autentici relativi alla costituzione o al trasferimento di diritti reali immobiliari – Normativa di uno Stato membro che richiede che l’autenticità della firma apposta su una domanda di annotazione nel libro fondiario sia certificata da un notaio»
Nella causa C‑342/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 19 maggio 2015, pervenuta in cancelleria l’8 luglio 2015, nel procedimento
Leopoldine Gertraud Piringer,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, A. Tizzano (relatore), vicepresidente della Corte, M. Berger, A. Borg Barthet e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 giugno 2016,
considerate le osservazioni presentate:
– per Leopoldine Gertraud Piringer, da S. Piringer, W.L. Weh e S. Harg, Rechtsanwälte;
– per il governo austriaco, da G. Eberhard, M. Aufner e C. Pesendorfer, in qualità di agenti;
– per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e M.D. Hadroušek, in qualità di agenti;
– per il governo tedesco, da T. Henze, J. Möller, D. Kuon e J. Mentgen, in qualità di agenti;
– per il governo spagnolo, da M.J. García-Valdecasas Dorrego e V. Ester Casas, in qualità di agenti;
– per il governo francese, da G. de Bergues, D. Colas e R. Coesme, in qualità di agenti;
– per il governo lettone, da I. Kalniņš e J. Treijs-Gigulis, in qualità di agenti;
– per il governo lussemburghese, da D. Holderer, in qualità di agente, assistita da F. Moyse, avocat;
– per il governo polacco, da B. Majczyna, D. Lutostańska e A. Siwek, in qualità di agenti;
– per il governo sloveno, da B. Jovin Hrastnik, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da G. Braun e H. Støvlbæk, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 settembre 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU 1977, L 78, pag. 17), nonché dell’articolo 56 del TFUE.
2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede opposti la sig.ra Leopoldine Gertraud Piringer, cittadina austriaca, al Bezirksgericht Freistadt (tribunale del distretto di Freistadt, Austria) in merito al rifiuto di quest’ultimo di procedere all’annotazione nel libro fondiario austriaco di una prevista vendita di un immobile.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Il secondo considerando della direttiva 77/249 così recita:
«(...) la presente direttiva riguarda soltanto le misure destinate a facilitare l’esercizio effettivo dell’attività di avvocato a titolo di prestazione di servizi[. P]er facilitare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento, sarà necessaria l’elaborazione di misure maggiormente perfezionate».
4 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva:
«1. La presente direttiva si applica, nei limiti e alle condizioni da essa previste, all’attività di avvocato esercitata a titolo di prestazione di servizi.
Nonostante le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri possono riservare a determinate categorie di avvocati la compilazione di atti autentici che abilitano all’amministrazione dei beni di persone defunte o che riguardano la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari.
2. Si intende per “avvocato” ogni persona abilitata ad esercitare le proprie attività professionali sotto le seguenti denominazioni:
(...) Irlanda: |
barrister, |
(…) Regno Unito: |
advocate, |
(…)
».
5 L’articolo 4 della direttiva di cui trattasi così dispone:
«1. Le attività relative alla rappresentanza e alla difesa di un cliente in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche sono esercitate in ogni Stato membro ospitante alle condizioni previste per gli avvocati stabiliti in questo Stato, ad esclusione di ogni condizione di residenza o d’iscrizione ad un’organizzazione professionale nello stesso Stato.
(...)
4. Per l’esercizio delle attività diverse da quelle di cui al paragrafo 1, l’avvocato resta sottoposto alle condizioni e alle regole professionali dello Stato membro di provenienza fatto salvo il rispetto delle norme, qualunque sia la loro fonte, che disciplinano la professione nello Stato membro ospitante, in particolare di quelle riguardanti l’incompatibilità fra l’esercizio delle attività di avvocato e quello di altre attività in detto Stato (...). Tali norme possono essere applicate soltanto se esse possono essere osservate da un avvocato non stabilito nello Stato membro ospitante e nella misura in cui la loro osservanza sia giustificata oggettivamente per garantire in tale Stato il corretto esercizio delle attività di avvocato, la dignità della professione e il rispetto delle incompatibilità».
6 Il considerando 10 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU 1998, L 77, pag. 36), stabilisce quanto segue:
«(...) occorre prevedere, come nella direttiva 77/249/CEE, la facoltà di escludere dalle attività degli avvocati che esercitano con il loro titolo professionale di origine nel Regno Unito ed in Irlanda determinati atti in materia immobiliare e successoria; (...) la presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni che, in ogni Stato membro, riservano alcune attività a professioni diverse da quella di avvocato; (...)».
7 L’articolo 5, paragrafo 2, della medesima direttiva, rubricato «Campo di attività», è redatto nei seguenti termini:
«Gli Stati membri che autorizzano una determinata categoria di avvocati a redigere sul loro territorio atti che conferiscono il potere di amministrare i beni dei defunti o riguardanti la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, che in altri Stati membri sono riservati a professioni diverse da quella dell’avvocato, possono escludere da queste attività l’avvocato che esercita con un titolo professionale di origine rilasciato in uno di questi ultimi Stati membri».
Il diritto austriaco
8 L’articolo 31 dell’Allgemeines Grundbuchsgesetz (legge federale sul libro fondiario), del 2 febbraio 1955, nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale (BGBl. I, n. 87/2015) (in prosieguo: il «GBG»), così dispone:
«1. L’intavolazione può avvenire (...) unicamente sulla base di un atto autentico o di atti privati le cui firme apposte dalle parti sono state oggetto di autenticazione giudiziale o notarile e la cui autenticazione contiene, nel caso delle persone fisiche, anche la data di nascita.
(...)
3. L’autenticazione degli atti stranieri è disciplinata mediante trattati internazionali. Gli atti autenticati dall’autorità di rappresentanza austriaca competente per la redazione o autenticazione degli stessi o dall’autorità di rappresentanza nazionale dello Stato in cui sono stati redatti o autenticati non richiedono un’ulteriore autenticazione.
(...)».
9 L’articolo 53 del GBG prevede quanto segue:
«1. Il proprietario può richiedere l’annotazione tavolare di una prevista alienazione o costituzione di ipoteca al fine di assicurare ai diritti intavolati a seguito della suddetta alienazione o costituzione di ipoteca il grado tavolare assegnato al momento dell’istanza in parola.
(...)
Le annotazioni di siffatte domande tuttavia possono essere autorizzate soltanto se l’intavolazione del diritto da registrare o la cancellazione del diritto esistente risulta ammissibile in base allo stato tavolare e se la firma apposta sull’istanza è stata autenticata da un giudice o da un notaio. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31, paragrafi da 3 a 5.
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
10 La sig.ra Piringer è proprietaria della metà di un immobile sito in Austria.
11 Il 25 febbraio 2009 ella ha sottoscritto in Repubblica ceca una domanda di annotazione nel libro fondiario austriaco di una prevista vendita della propria quota di tale immobile a fini di annotazione dell’ordine di grado. La firma della richiedente in calce a tale domanda è stata autenticata da un avvocato ceco il quale, conformemente al proprio diritto nazionale, ha, a tal fine, apposto un’indicazione contenente, segnatamente, la data di nascita della ricorrente nel procedimento principale e i documenti presentati da quest’ultima al fine di dimostrare la sua identità. L’avvocato firmatario ha ivi confermato che la sig.ra Piringer aveva sottoscritto di proprio pugno detta domanda, in singola copia, dinanzi a lui.
12 Il 15 luglio 2014 la sig.ra Piringer ha presentato tale domanda di annotazione presso il Bezirksgericht Freistadt (tribunale distrettuale di Freistadt, Austria), competente per il libro fondiario. Ella ha allegato in particolare alla sua domanda la convenzione tra la Repubblica d’Austria e la Repubblica socialista cecoslovacca sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, il riconoscimento degli atti pubblici e il rilascio di informazioni di carattere giuridico, stipulata il 10 novembre 1961 (BGBl. n. 309/1962), che è ancora applicabile nei rapporti bilaterali con la Repubblica ceca [BGBl. III n. 123/1997 (in prosieguo: la «convenzione austro-ceca»)].
13 Tale giudice ha respinto detta domanda con sentenza del 18 luglio 2014, in quanto la firma della ricorrente nel procedimento principale non era stata autenticata da un tribunale o da un notaio, come invece richiesto dall’articolo 53, paragrafo 3, del GBG. Inoltre, secondo tale tribunale, l’autenticazione della firma da parte di un avvocato ceco non rientra nell’ambito di applicazione della convenzione austro-ceca. In ogni caso, detto giudice ha ritenuto che la formula di autenticazione presentata dalla sig.ra Piringer non recasse l’apposizione di un timbro ufficiale, come richiesto dagli articoli 21 e 22 della suddetta convenzione.
14 Con ordinanza del 25 novembre 2015 il Landesgericht Linz (tribunale regionale di Linz, Austria) ha confermato la sentenza pronunciata il 18 luglio 2014 ritenendo, segnatamente, che, sebbene l’attestazione dell’autenticità della firma costituisse un atto autentico ai sensi del diritto ceco, il suo riconoscimento in Austria rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 21, paragrafo 2, della convenzione austro-ceca. Orbene, dal momento che tale disposizione limita il riconoscimento reciproco alla menzione che attesta la veridicità della firma di un atto privato apposta in calce a tale atto da «un giudice, un’autorità amministrativa o un notaio austriaco», l’estensione del suo ambito di applicazione alle menzioni apposte da avvocati cechi sarebbe stata contraria non solo al testo di tale articolo, ma anche alla stessa volontà delle parti contraenti.
15 L’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), adito con un ricorso in cassazione (Revision) presentato dalla sig.ra Piringer, ritiene, in sostanza, che la convenzione austro-ceca non sia applicabile nel caso di specie e nutre dubbi in ordine alla compatibilità con il diritto dell’Unione del requisito di un’attestazione notarile previsto dall’articolo 53, paragrafo 3, del GBG.
16 Ciò premesso, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:
«1) Se l’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 77/249, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può escludere la certificazione dell’autenticità delle firme apposte sugli atti necessari ai fini della costituzione o del trasferimento di diritti su beni immobili dalla libera prestazione di servizi da parte degli avvocati e riservare l’esercizio della suddetta attività ai pubblici notai.
2) Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale dello Stato in cui ha sede il registro (Austria) in base alla quale la certificazione dell’autenticità delle firme sugli atti necessari ai fini della costituzione o del trasferimento di diritti su beni immobili è riservata ai pubblici notai, con la conseguenza che la dichiarazione resa nel proprio paese da un avvocato residente nella Repubblica ceca circa l’autenticità di una firma non è riconosciuta nello Stato in cui ha sede il registro benché il diritto ceco attribuisca a tale dichiarazione il valore giuridico di un’autenticazione formale,
in particolare poiché:
a) la questione del riconoscimento, nello Stato in cui ha sede il registro, di una dichiarazione sull’autenticità di una firma apposta su una domanda tavolare, resa nella Repubblica ceca da un avvocato ivi residente riguarda [l’]erogazione di un servizio da parte di un avvocato che, nello Stato in cui ha sede il registro, è preclusa agli avvocati ivi residenti, e pertanto il diniego del riconoscimento di una dichiarazione siffatta non soggiace al divieto di restrizioni
oppure
b) una tale riserva [riconosciuta ai notai per quest’attività] è giustificata al fine di garantire la legalità e la certezza del diritto degli atti (documenti riguardanti negozi giuridici) e soddisfa così esigenze imperative di interesse generale oltre ad essere necessaria per il conseguimento di tale obiettivo nello Stato in cui ha sede il registro».
Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento
17 Conformemente all’articolo 82, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, dopo la presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale la fase orale del procedimento è stata chiusa, il 21 settembre 2016.
18 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 31 ottobre 2016, la sig.ra Piringer ha chiesto la riapertura della fase orale del procedimento. In sostanza, ella ha contestato talune affermazioni figuranti nelle conclusioni dell’avvocato generale, adducendo che diversi argomenti, presentati come fondamentali nel contesto del presente rinvio pregiudiziale, non sono stati oggetto di dibattito tra gli interessati.
19 A tale riguardo, dall’articolo 252, secondo comma, TFUE risulta che l’avvocato generale ha l’ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che richiedono il suo intervento, fermo restando che la Corte non è vincolata né da tali conclusioni né dalla loro motivazione (sentenza del 21 dicembre 2016, Consiglio/Front Polisario, C‑104/16 P, EU:C:2016:973, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).
20 Di conseguenza, il disaccordo di una parte con dette conclusioni, qualunque siano le questioni ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale (sentenza del 21 dicembre 2016, Consiglio/Front Polisario, C‑104/16 P, EU:C:2016:973, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).
21 Ciò premesso, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura, la Corte può, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare qualora ritenga di non essere sufficientemente edotta ovvero che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di dibattito tra le parti o gli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
22 Nella specie, tuttavia, la Corte ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per rispondere alle questioni sottoposte, e che tali elementi siano stati sollevati nel corso del procedimento e siano stati oggetto di dibattito tra le parti.
23 Alla luce di quanto precede, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene che non occorra disporre la riapertura della fase orale del procedimento.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
24 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 77/249 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro, come quella in oggetto nel procedimento principale, che riserva ai notai l’autenticazione delle firme apposte sui documenti necessari ai fini della costituzione o del trasferimento di diritti reali su beni immobili ed esclude, di conseguenza, la possibilità di riconoscere in tale Stato membro una siffatta autenticazione effettuata da un avvocato stabilito in un altro Stato membro.
25 Per rispondere a tale questione occorre in limine chiarire se la direttiva 77/249 trovi applicazione in circostanze come quelle del procedimento principale.
26 In proposito, occorre rilevare che la direttiva 77/249, la quale mira a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (sentenza del 19 gennaio 1988, Gullung, 292/86, EU:C:1988:15, punto 15), si applica, secondo la formulazione del suo articolo 1, paragrafo 1, all’attività di avvocato esercitata a titolo di prestazione di servizi.
27 Occorre quindi verificare, in primo luogo, se l’autenticazione di una firma apposta in calce a una domanda di annotazione nel libro fondiario, come quella di cui è causa nel procedimento principale, costituisca un’«attività di avvocato» e, in secondo luogo, se si sia proceduto a tale autenticazione a titolo di libera prestazione di servizi, nell’accezione della citata disposizione.
28 In primo luogo, si constata che la direttiva 77/249 non definisce espressamente ciò che rientra nella nozione di «attività di avvocato» ai sensi della stessa. Infatti, per quanto tale direttiva operi una distinzione tra le attività relative alla rappresentanza e alla difesa di un cliente in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche, richiamate segnatamente all’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva, da un lato, e tutte le altre attività, dall’altro a norma, in particolare, dell’articolo 4, paragrafo 4, della stessa (v. sentenza del 30 novembre 1995, Gebhard, C‑55/94, EU:C:1995:411, punto 14), essa non precisa la portata di tali espressioni.
29 Tuttavia, per quanto riguarda la nozione stessa di «avvocato», ai sensi della direttiva 77/249, l’articolo 1, paragrafo 2, di questa dispone che occorre intendere tale termine come volto a designare «ogni persona abilitata ad esercitare le proprie attività professionali sotto le seguenti denominazioni» applicabili in ogni Stato membro. Mediante tale definizione, il legislatore dell’Unione ha quindi lasciato agli Stati membri l’incombenza di definire autonomamente questa nozione e ha fatto riferimento alle denominazioni impiegate in ogni Stato membro per individuare le persone abilitate ad esercitare questa attività professionale.
30 In questo contesto occorre quindi considerare che, anche per quanto attiene alla definizione delle attività che possono essere esercitate dagli avvocati, in mancanza di qualsiasi precisazione nella direttiva 77/249 risulta che il legislatore dell’Unione abbia voluto preservare la facoltà degli Stati membri di determinare il contenuto di tale nozione, conferendo loro in tal modo un significativo margine discrezionale in proposito.
31 Di conseguenza, per interpretare la direttiva 77/249, occorre tener presente che, contrariamente a quanto sostengono, in particolare, i governi ceco e spagnolo, la nozione di «attività di avvocato» nell’accezione di tale direttiva abbraccia non soltanto i servizi giuridici abitualmente somministrati dagli avvocati, come la consulenza giuridica, la rappresentanza e la difesa di un cliente in giudizio, ma può riferirsi altresì a differenti tipi di prestazioni, come l’autenticazione di firme. A questo proposito non assume rilevanza la circostanza che gli avvocati non svolgano queste ultime prestazioni in tutti gli Stati membri.
32 Peraltro, occorre precisare, come risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte, che taluni Stati membri, tra cui si annovera segnatamente la Repubblica ceca, hanno effettivamente previsto la possibilità che gli avvocati stabiliti nel territorio nazionale forniscano tali altri tipi di prestazioni.
33 In secondo luogo, occorre chiarire se l’attività di avvocato consistente nell’autenticazione di una firma sia assoggettata al regime della libera prestazione di servizi. Infatti, l’applicazione della direttiva 77/249 alle attività di avvocato è, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di quest’ultima, a sua volta sottoposta alla condizione che tali attività siano esercitate «a titolo di prestazione di servizi».
34 A questo riguardo occorre ricordare, come la Corte ha statuito a più riprese che, al fine di consentire l’esecuzione della prestazione di servizi, può aversi uno spostamento vuoi del prestatore che si reca nello Stato membro in cui il destinatario è stabilito, vuoi del destinatario che si reca nello Stato di stabilimento del prestatore. Mentre il primo di tali casi era espressamente menzionato all’articolo 57, terzo comma, TFUE, il quale ammette l’esercizio, a titolo temporaneo, dell’attività del prestatore di servizi nello Stato membro in cui la prestazione viene erogata, a condizioni identiche a quelle imposte da quest’ultimo ai propri cittadini, il secondo caso, che risponde all’obiettivo di liberalizzare qualsiasi attività remunerata e non ricadente sotto le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, delle persone e dei capitali, ne costituisce il necessario complemento (v., in particolare, sentenza del 24 settembre 2013, Demirkan, C‑221/11, EU:C:2013:583, punto 34).
35 Pertanto, ai sensi della giurisprudenza della Corte, il diritto alla libera prestazione dei servizi conferito dall’articolo 56 TFUE ai cittadini degli Stati membri, e dunque ai cittadini dell’Unione, include la libera prestazione dei servizi «passiva», ossia la libertà per i destinatari di servizi di recarsi in un altro Stato membro per fruire ivi di un servizio, senza soffrire restrizioni (v., in particolare, sentenza del 24 settembre 2013, Demirkan, C‑221/11, EU:C:2013:583, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
36 Ne consegue che, dal momento che essa persegue l’obiettivo di agevolare l’effettivo esercizio della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, la direttiva 77/249 deve essere interpretata nel senso che si applica sia nel caso classico di spostamento dell’avvocato, in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, onde fornire i suoi servizi, sia nel caso in cui un siffatto spostamento non si verifichi, come quando, alla stregua di quanto accade nel procedimento principale, è il destinatario del servizio che si sposta, uscendo dal proprio Stato membro di residenza per recarsi in un altro Stato membro onde beneficiare delle prestazioni di un avvocato ivi stabilito.
37 Alla luce di quanto precede, essendo, nel caso di specie, soddisfatte le condizioni per l’applicazione della direttiva 77/249, occorre considerare che essa è applicabile nelle circostanze di una causa come quella oggetto del procedimento principale.
38 Una volta chiarito tale profilo, si rileva che la questione sollevata dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) verte proprio sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 77/249. Tale disposizione autorizza una deroga alla libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, disponendo che gli Stati membri hanno facoltà di riservare a «determinate categorie di avvocati» la possibilità di redigere atti autentici riguardanti, segnatamente, la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari.
39 La questione che il suddetto giudice solleva è intesa in particolare a chiarire se una deroga del genere consenta di giustificare una riserva sancita a vantaggio dei notai austriaci e relativa all’autenticazione delle firme apposte in calce ai documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari e che permette di escludere gli avvocati dall’esercizio di tale attività.
40 Orbene, si constata che la deroga introdotta dall’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 77/249 non riguarda, in maniera generale, le differenti categorie di professioni legali, di modo che gli Stati membri avrebbero il diritto, avvalendosi di tale disposizione, di limitare l’esercizio dell’attività di compilazione di atti autentici vertenti sulla costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari a talune categorie professionali del mondo del diritto, quali i notai, e di vietare così agli avvocati stranieri di esercitare le attività in questione nel territorio dei detti Stati membri.
41 La citata disposizione prevede invece una deroga dotata di una portata più limitata e concernente precisamente determinate categorie di avvocati, che sono peraltro individuate in modo espresso all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva stessa.
42 A questo proposito, come osservano correttamente la Commissione e il governo tedesco, la genesi della direttiva 77/249 consente di comprendere l’origine e la portata di tale disposizione, che è stata introdotta a favore del Regno Unito e dell’Irlanda, onde tener conto della particolare situazione giuridica di tali due Stati membri, nei quali esistono differenti categorie di avvocati, vale a dire i barrister e i solicitor.
43 In particolare, la deroga decretata dall’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 77/249 era destinata a tener conto della normativa applicabile in tali paesi di Common Law, che prevede la competenza esclusiva dei solicitor a redigere taluni atti giuridici di diritto immobiliare, mentre negli altri Stati membri, all’epoca in cui è stata adottata tale direttiva, la stesura di tali atti era riservato ai notai o ai tribunali. Del resto, è pacifico che siffatte attività non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 77/249.
44 Come sottolinea l’avvocato generale al paragrafo 34 delle conclusioni, la predetta deroga è quindi finalizzata ad evitare che avvocati di altri Stati membri possano esercitare le attività interessate nel Regno Unito o in Irlanda. Tale interpretazione viene corroborata dal considerando 10 della direttiva 98/5, a tenore del quale occorre prevedere, come nella direttiva 77/249, la facoltà di escludere dalle attività degli avvocati che esercitano con il loro titolo professionale di origine nel Regno Unito ed in Irlanda determinati atti in materia immobiliare e successoria.
45 Parimenti, l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 98/5 dispone che «[g]li Stati membri che autorizzano una determinata categoria di avvocati a redigere sul loro territorio atti che conferiscono il potere di amministrare i beni dei defunti o riguardanti la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, che in altri Stati membri sono riservati a professioni diverse da quella dell’avvocato, possono escludere da queste attività l’avvocato che esercita con un titolo professionale di origine rilasciato in uno di questi ultimi Stati membri».
46 Pertanto, atteso che la deroga consacrata dall’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 77/249 si riferisce unicamente a determinate categorie di avvocati, abilitati dallo Stato membro corrispondente ad esercitare le loro attività professionali avvalendosi di una delle denominazioni individuate con precisione dalla stessa direttiva, e non già a professioni diverse da quella di avvocato, occorre trarre la conclusione che la predetta disposizione non trova applicazione nelle circostanze del procedimento principale.
47 Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 77/249 deve essere interpretato nel senso che non si applica ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che riserva ai notai l’autenticazione delle firme apposte sui documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari ed esclude, per l’effetto, la possibilità di riconoscere in tale Stato membro una siffatta autenticazione effettuata da un avvocato stabilito in un altro Stato membro.
Sulla seconda questione
48 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 56 TFUE vada interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che riserva ai notai l’autenticazione delle firme apposte sui documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari e esclude, di conseguenza, la possibilità che in tale Stato membro si riconosca una tale autenticazione effettuata, secondo il suo diritto nazionale, da un avvocato stabilito in un altro Stato membro.
49 Per rispondere a tale questione occorre in primo luogo ricordare che l’articolo 56 TFUE impone non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione alla libera prestazione dei servizi, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, quando essa sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno allettanti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi (sentenze del 18 luglio 2013, Citroën Belux, C‑265/12, EU:C:2013:498, punto 35 e giurisprudenza ivi citata, nonché dell’11 giugno 2015, Berlington Hungary e a., C‑98/14, EU:C:2015:386, punto 35).
50 Nel caso di specie, l’articolo 53, paragrafo 3, del GBG conferisce solo ai notai e ai tribunali la competenza ad autenticare firme apposte sui documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari. L’applicazione di questa disposizione conduce ad escludere, in maniera non discriminatoria, la possibilità di riconoscere in Austria l’autenticazione di tali firme effettuata tanto da un avvocato stabilito in tale Stato quanto dagli avvocati stabiliti in altri Stati membri.
51 Orbene, questa riserva di competenza, impedendo di riconoscere l’autenticazione di una firma da parte di un avvocato stabilito in un altro Stato membro, nell’occasione la Repubblica ceca, in cui, in conformità al diritto nazionale, tale avvocato fornisce legittimamente servizi analoghi, è idonea ad impedire a tale professionista di fornire questo genere di prestazione a clienti che intendano avvalersene in Austria. Oltretutto, in considerazione della giurisprudenza rammentata ai punti 34 e 35 della presente sentenza, siffatta riserva di competenza limita altresì la libertà di un cittadino austriaco, destinatario di una prestazione del genere, di recarsi nella Repubblica ceca per usufruire di un servizio che non è disponibile in Austria allo scopo di procedere ad un’annotazione nel libro fondiario.
52 Occorre pertanto dichiarare che la disposizione nazionale oggetto del procedimento principale costituisce una restrizione della libera prestazione di servizi garantita dall’articolo 56 TFUE.
53 In secondo luogo va ricordato che, nel solco della giurisprudenza della Corte, tale restrizione può tuttavia essere ammessa a titolo di deroga, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, espressamente previste dagli articoli 51 TFUE e 52 TFUE, applicabili parimenti in materia di libera prestazione dei servizi in forza dell’articolo 62 TFUE, o può essere giustificata, se applicata in modo non discriminatorio, da ragioni imperative d’interesse generale (v. sentenza del 28 gennaio 2016, Laezza, C‑375/14, EU:C:2016:60, punto 31 e giurisprudenza ivi citata), purché sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per conseguirlo (v., in particolare, sentenza del 17 marzo 2011, Peñarroja Fa, C‑372/09 e C‑373/09, EU:C:2011:156, punto 54 e giurisprudenza citata).
54 A questo proposito si sottolinea, come ha fatto l’avvocato generale al paragrafo 48 delle conclusioni, che nella sua sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Austria (C‑53/08, EU:C:2011:338, punti 91 e 92), la Corte ha già considerato che l’attività di autenticazione affidata ai notai non comporta, di per sé, una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’articolo 51, primo comma, TFUE. Inoltre, la circostanza che determinati atti o determinate convenzioni debbano essere obbligatoriamente oggetto di autenticazione a pena di nullità non è idonea ad inficiare tale conclusione.
55 Conseguentemente l’eccezione prevista dalla citata disposizione del trattato FUE non può essere sollevata nelle circostanze della causa in esame la quale, per di più, riguarda solo l’autenticazione della firma del richiedente, e non già del contenuto dell’atto sul quale tale firma è stata apposta.
56 Ciò premesso, alla luce della circostanza, richiamata punto 50 di questa sentenza, secondo cui la riserva di competenza a favore dei notai prevista all’articolo 53, paragrafo 3, del GBG costituisce una misura non discriminatoria, occorre verificare se essa non possa essere giustificata, in conformità alla giurisprudenza ricordata al punto 53 della presente sentenza, per ragioni imperative di interesse generale.
57 Nel caso di specie, le autorità austriache dichiarano che il provvedimento nazionale in questione nel procedimento principale è finalizzato a garantire il buon funzionamento del sistema del libro fondiario e ad assicurare la legalità e la certezza del diritto per quanto riguarda gli atti stipulati tra i privati.
58 Orbene, da una parte, come hanno sottolineato, segnatamente, i governi austriaco e tedesco, occorre rilevare che il libro fondiario, soprattutto in taluni Stati membri in cui esiste un notariato di tipo latino, riveste un’importanza decisiva, soprattutto nelle transazioni immobiliari. In particolare, qualsiasi annotazione in un libro fondiario, quale il libro fondiario austriaco, produce effetti costitutivi, nel senso che il diritto della persona che ha domandato tale annotazione nasce unicamente in forza di quest’ultima. La tenuta del libro fondiario costituisce così una componente fondamentale dell’amministrazione preventiva della giustizia, in quanto mira a garantire una buona applicazione della legge e la certezza del diritto quanto agli atti stipulati tra i privati, aspetti, questi, che rientrano tra i compiti e le responsabilità dello Stato.
59 In questo contesto, disposizioni nazionali che obblighino a verificare, avvalendosi di professionisti giurati, come i notai, l’esattezza delle annotazioni effettuate in un libro fondiario, contribuiscono a garantire la certezza del diritto quanto alle transazioni immobiliari e il buon funzionamento del libro fondiario e si ricollegano, più in generale, alla tutela della buona amministrazione della giustizia che, in conformità alla giurisprudenza della Corte, costituisce un motivo imperativo di interesse generale (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 1996, Reisebüro Broede, C‑3/95, EU:C:1996:487, punto 36).
60 Dall’altra parte, occorre ricordare che, nella sua sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Austria (C‑53/08, EU:C:2011:338, punto 96), la Corte ha già statuito, alla luce della libertà di stabilimento, che la circostanza che le attività notarili perseguano obiettivi di interesse generale, miranti in particolare a garantire la legalità e la certezza del diritto degli atti conclusi tra privati, costituisce una ragione imperativa di interesse generale che consente di giustificare eventuali restrizioni all’articolo 49 TFUE derivanti dalle specificità proprie dell’attività notarile, quali l’inquadramento di cui sono oggetto i notai per effetto delle procedure di selezione che sono loro applicate, la limitazione del loro numero e delle loro competenze territoriali o ancora il regime loro applicato riguardo a remunerazione, indipendenza, incompatibilità e inamovibilità, purché dette restrizioni permettano di conseguire tali obiettivi e siano a ciò necessarie.
61 Orbene, occorre considerare, per analogia a quanto la Corte ha statuito nella citata sentenza, che siffatte considerazioni trovano applicazione anche per quanto concerne una restrizione alla libera prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 56 TFUE.
62 Pertanto si deve dichiarare che gli obiettivi sollevati dal governo austriaco costituiscono una ragione imperativa di interesse generale che consente di giustificare una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale.
63 Tuttavia, occorre ancora verificare se il provvedimento oggetto del procedimento principale rispetti il requisito della proporzionalità, nell’accezione della giurisprudenza rammentata ai punti da 53 a 60 della presente sentenza.
64 Nel caso di specie, come emerge dalle osservazioni presentate dalle autorità austriache in sede di udienza nella causa in esame, l’intervento del notaio è rilevante e necessario onde procedere all’annotazione nel libro fondiario, giacché la partecipazione di questo professionista non si limita a confermare l’identità di una persona che ha apposto una firma su un documento, bensì implica altresì che il notaio venga a conoscenza del contenuto dell’atto in questione allo scopo di assicurarsi della regolarità della transazione che si intende concludere, e che egli verifichi la capacità della ricorrente a compiere atti giuridici.
65 Ciò premesso, la circostanza che le attività connesse all’autenticazione degli atti relativi alla costituzione o al trasferimento di diritti reali immobiliari siano riservate a una specifica categoria di professionisti, depositari della fede pubblica, e su cui lo Stato membro coinvolto esercita un particolare controllo, rappresenta una misura adeguata a conseguire gli obiettivi di buon funzionamento del sistema del libro fondiario e di legalità e certezza del diritto quanto agli atti stipulati tra privati.
66 Inoltre, giova rilevare che l’attività espletata dagli avvocati e consistente nel certificare l’autenticità delle firme apposte in calce a taluni atti non è assimilabile all’attività di autenticazione svolta dai notai, e che disposizioni più rigide disciplinano il sistema delle autenticazioni.
67 Sul punto, in occasione dell’udienza nella causa in esame, il governo ceco ha precisato che sebbene un avvocato ceco sia abilitato a certificare l’autenticità di una firma in precise circostanze previste da una specifica normativa, si evince tuttavia chiaramente dalla giurisprudenza del Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca) che la menzione di autenticazione di una firma, apposta da un avvocato ceco, non costituisce un atto autentico. Per questo motivo, in caso di controversia tra talune parti, tale certificazione non produrrà la medesima forza probatoria di un’autenticazione effettuata da un notaio.
68 Secondo tale Stato membro ne consegue che, qualora detta firma dovesse essere riconosciuta in Austria a fini di annotazione nel libro fondiario austriaco, tale certificazione, essendo considerata equipollente all’autenticazione effettuata da un notaio, rivestirebbe valore di atto autentico. Di conseguenza, in Austria essa dispiegherebbe una forza diversa persino da quella che potrebbe produrre nella Repubblica ceca.
69 Ciò premesso, rinunciare in modo generale, per motivi afferenti alla libera prestazione di servizi degli avvocati, a funzioni di controllo statale e a una garanzia effettiva del controllo sulle annotazioni nel libro fondiario, sortirebbe l’effetto di intralciare il buon funzionamento del sistema del libro fondiario nonché la legalità e la certezza del diritto quanto agli atti stipulati tra privati.
70 Ne consegue che il provvedimento nazionale in esame nel procedimento principale non eccede quanto necessario per conseguire gli obiettivi addotti dal governo austriaco.
71 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione che l’articolo 56 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che riserva ai notai l’autenticazione delle firme apposte in calce ai documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari ed esclude, per l’effetto, la possibilità di riconoscere in tale Stato membro una siffatta autenticazione effettuata, secondo il suo diritto nazionale, da un avvocato stabilito in un altro Stato membro.
Sulle spese
72 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1) L’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, dev’essere interpretato nel senso che non si applica ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che riserva ai notai l’autenticazione delle firme apposte sui documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari ed esclude, per l’effetto, la possibilità di riconoscere in tale Stato membro una siffatta autenticazione effettuata da un avvocato stabilito in un altro Stato membro.
2) L’articolo 56 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che riserva ai notai l’autenticazione delle firme apposte in calce ai documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari ed esclude, per l’effetto, la possibilità di riconoscere in tale Stato membro una siffatta autenticazione effettuata, secondo il suo diritto nazionale, da un avvocato stabilito in un altro Stato membro.
Firme
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