Riporto, di seguito, un interessante articolo dell'Avv. Marcello Bella, tratto dalla newsletter di Cassaforense n. 10 del novembre 2013, dal titolo "La comunicazione della Cassa contenente l'invito al condono ha valore di atto interruttivo della prescrizione del pagamento ivi indicato"...
La comunicazione della Cassa contenente l'invito al condono ha valore di atto interruttivo della prescrizione del pagamento ivi indicato
La Cassa, in occasione dell’ultimo condono previdenziale, ha inviato a tutti gli avvocati interessati una comunicazione rilevando le infrazioni commesse, sia che si trattasse di omessi o ritardati pagamenti di contributi, sia che si trattasse di omesso o ritardato invio delle domande di iscrizione laddove ne sussistevano i presupposti, sia che si trattasse di omesso o ritardato invio delle comunicazioni reddituali (c.d. Modelli 5), compiendo un enorme sforzo al fine di consentire a tutti gli interessati di regolarizzare la propria posizione previdenziale.
La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 2724/2013, ha affrontato il problema nell’ambito di un giudizio in cui è stata contestata l’efficacia di tale comunicazione della Cassa quale atto interruttivo della prescrizione dei contributi richiesti con la medesima missiva.
Al riguardo, la Cassa, con missiva del 2003, aveva fatto presente che da una prima sommaria verifica dei versamenti contributivi di un iscritto sembravano emergere irregolarità per alcuni anni. La nota della Cassa – come tutte quelle inviate nel medesimo periodo in occasione dell’ultimo condono - concludeva con la espressa indicazione che la stessa “deve intendersi ad ogni effetto interruttiva di qualsiasi termine prescrizionale previsto dalla vigente normativa” sia per la riscossione dei contributi eventualmente non versati, sia per il recupero di interessi e sanzioni.
Orbene, secondo gli orientamenti assolutamente consolidati della Suprema Corte, i requisiti che un atto deve possedere per avere efficacia interruttiva della prescrizione sono, “oltre la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest’ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura e, quindi, non richiede l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto” (tra tante, Cass., n. 3371/2010).
Del pari era stato già in precedenza affermato che l’atto di costituzione in mora non è soggetto – ai fini della interruzione della prescrizione – alla adozione di “formule sacramentali” né richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato ma solo determinabile), avendo l’esclusivo compito di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese sicché l’atto interruttivo non deve necessariamente consistere in una richiesta né in una intimazione ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o solo per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l’intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell’art. 2943, comma 4, del codice civile in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata in tema di prescrizione, dall’art. 2934 del codice civile (Cass., n. 15766/2006; Cass., n. 5681/2006).
La Corte d’Appello di Napoli, quindi, nel caso della informativa sulla possibilità di condonare irregolarità contributive e/o dichiarative inviata dalla Cassa in occasione dell’ultimo condono a tutti gli avvocati interessati – in quanto dalle verifiche effettuate risultavano delle irregolarità – ha affermato che a tale comunicazione “deve certamente riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione atteso che lascia chiaramente intendere, al di là della sussistenza o meno di formule sacramentali, l’intenzione inequivocabile di ottenere il pagamento delle somme dovute dal professionista; peraltro l’aggiunta finale sulla volontà di attribuire alla nota valore interruttivo della prescrizione non lascia ulteriore spazio a dubbi circa l’intenzione esplicita di far valere il proprio diritto e di voler con il medesimo atto mettere in mora il debitore ed interrompere la prescrizione del proprio credito”.
Peraltro, già in precedenza la maggior parte della giurisprudenza si era espressa nel senso della validità dell’informativa sul condono inviata dalla Cassa quale atto interruttivo della prescrizione.
Infatti, altra giurisprudenza di merito ha affermato che, mediante la comunicazione in questione, la Cassa ha manifestato chiaramente l’intenzione di procedere al recupero del credito, non solo perché con la nota esplicitamente si manifestava l’intento di interrompere la prescrizione, ma, soprattutto, perché tale comunicazione, dopo aver partecipato all’interessato l’irregolarità nel pagamento della contribuzione per un determinato anno, invitava lo stesso a regolarizzare la propria posizione, al fine di non incorrere in sanzioni, formula con la quale, senza equivoci, si manifestava l’intenzione di non tollerare più il ritardo nel pagamento (Corte d’Appello di Roma, n. 7697/2012; conformi: Corte d’Appello di Catanzaro n. 1715/2012; Trib. Livorno 11/06/2013; Trib. Genova 25/09/2013; Trib. Firenze 18/10/2013; Trib. Reggio Calabria, n. 3045/2012; Trib. Potenza, n. 981/2012 , Trib. Cosenza, n. 1330/2012; Trib. Palermo, n. 2761/2012; Trib. Catanzaro, n. 1888/2012; Trib. Roma, n. 284/2012, n. 19437/2011, n. 5832/2011, n. 13031/2010; Trib. Napoli n. 34286/2011, Trib. Firenze n. 553/2011. In senso contrario, finora, solamente alcune isolate pronunce di primo grado).
Avv. Marcello Bella - Dirigente dell'Ufficio legale di Cassa Forense
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