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Quando l'avvocato può essere revocato dalle sue funzioni di giudice di pace ?

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Lo chiarisce la sentenza del TAR Lazio n. 2499/2016.

Il ricorrente ha reclamato la condanna del resistente Ministero della giustizia al risarcimento dei danni morali per i dispiaceri e le sofferenze e dei danni non patrimoniali per la lesione della dignità, dell’onore e del prestigio professionale, subiti dal medesimo a causa dell’illegittimo provvedimento di revoca dall’incarico di giudice onorario aggregato.

Il ricorrente medesimo, mentre svolgeva le funzioni di giudice di pace aggregato presso il Tribunale di Bergamo, è stato destinatario di un provvedimento adottato dal Ministro di giustizia, su deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, recante la revoca dall’incarico in quanto considerato responsabile di una mancata astensione e per avere incardinato ricorsi in qualità di avvocato nel medesimo circondario ove esercitava la funzione giudicante, condotte, queste, dedotte da risultanze istruttorie ritenute univoche e valutate come lesive del prestigio dell’ordine giudiziario.

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Come si propone una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea

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Si legge ai punti da 20 a 24 (e note da 18 a 20) delle conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di giustizia UE, HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE, presentate il 18 maggio 2017 nella causa C-64/16:

"20.      È vero, come sottolineato dalla Commissione, che è essenziale che il giudice del rinvio formuli la propria domanda in modo chiaro e preciso, dal momento che essa costituisce l’unico atto che serve da fondamento al procedimento dinanzi alla Corte, tanto per quest’ultima quanto per i partecipanti a tale procedimento (17). I requisiti concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano in modo esplicito all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, che il giudice del rinvio, nel quadro della cooperazione prevista all’articolo 267 TFUE, deve conoscere e osservare scrupolosamente. In particolare, è indispensabile che i giudici nazionali illustrino, nella decisione di rinvio stessa, il contesto di diritto in cui si inserisce la controversia principale, e che spieghino non solo le ragioni per cui hanno selezionato le disposizioni del diritto dell’Unione delle quali viene chiesta l’interpretazione, bensì anche quale sia il collegamento che essi stabiliscono tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile a detta controversia (18).

21.      Orbene, nella presente causa, la motivazione della decisione di rinvio è particolarmente breve, segnatamente sotto due aspetti principali, cosicché è consentito interrogarsi sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale figurante nella medesima.

22.      In primo luogo, per quanto riguarda il collegamento fra le misure nazionali controverse e le disposizioni delle quali viene chiesta l’interpretazione ai sensi della questione pregiudiziale – ossia l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta –, il giudice del rinvio non è molto esplicito, in quanto si limita ad affermare che, a suo avviso, da tali disposizioni discenderebbe un principio generale di indipendenza dei giudici al quale dette misure potrebbero avere arrecato pregiudizio (19), senza fornire indicazioni precise a tal riguardo.

23.      In secondo luogo, la questione pregiudiziale riguarda la «giurisprudenza della Corte di giustizia», dalla quale risulterebbe parimenti tale principio dell’indipendenza dei giudici, ma i motivi della decisione di rinvio non menzionano alcuna decisione in tal senso di tale Corte. Il giudice del rinvio si limita a menzionare l’esistenza di «numerose sentenze» emesse dalla Corte in relazione alla nozione di «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, le quali prenderebbero in considerazione l’indipendenza dell’organismo che ha formato una domanda di pronuncia pregiudiziale, senza tuttavia citare una qualsiasi delle sentenze che, a suo avviso, sarebbero rilevanti. In assenza di indicazioni adeguate, ritengo che non occorra pronunciarsi su tale aspetto della questione sottoposta alla Corte.

24.      Nonostante le lacune della decisione di rinvio rilevate supra, mi sembra che, alla luce di tutti gli elementi forniti da tale decisione e versati agli atti, la Corte sia cionondimeno sufficientemente informata per essere in grado di pronunciarsi sull’eventuale interpretazione dell’articolo 19 TUE e dell’articolo 47 della Carta e, pertanto, di rispondere in maniera utile alla questione sollevata (20).

 

- NOTA 18      Tali regole sono state richiamate a più riprese dalla Corte nella sua giurisprudenza (v., segnatamente, i passaggi delle decisioni menzionate alla nota 16 delle presenti conclusioni, oltre alla giurisprudenza ivi citata), nonché nelle sue raccomandazioni ai giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, aggiornate nel 2016 (GU 2016, C 439, pag. da 1 a 8, specialmente punti da 14 a 18 e allegato che ricapitola «[g]li elementi essenziali di una domanda di pronuncia pregiudiziale»). V., parimenti, Gaudissart, M.-A., «Les recommandations de la Cour de justice aux juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles», Journal de droit européen, 2017 n. 2, pag. 42 e seg.

- NOTA 19      Sulla motivazione della decisione di rinvio, v. paragrafi 11 e segg. delle presenti conclusioni.

- NOTA 20      V., per analogia, sentenze del 12 febbraio 2015, Surgicare (C‑662/13, EU:C:2015:89, punti da 16 a 23), nonché dell’11 giugno 2015, Lisboagás GDL (C‑256/14, EU:C:2015:387, punti da 24 a 27)."

 

La ratio del generale divieto di subordinazione del professionista legale

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da www.codicedeontologico-cnf.it

La ratio del generale divieto di subordinazione del professionista legale

Il generale divieto di subordinazione del professionista legale trova la sua ratio nella fondamentale esigenza di assicurarne autonomia di giudizio e libertà di orientamento, in ragione del rilievo – che attinge aspetti di rilevante interesse pubblico – della sua attività professionale. E’ pertanto ammessa in via del tutto eccezionale l’assunzione, quali lavoratori subordinati, di avvocati iscritti al relativo Albo professionale, a condizione che gli stessi vengano posti alle dirette ed esclusive dipendenze di una pubblica amministrazione, la qual ultima attribuisca loro, in via esclusiva, la trattazione dei propri affari legali. Consiglio di Stato, Sez. V (pres. Severini, rel. Perotti), sentenza del 7 giugno 2017, n. 2731

 

EVIDENTE LA DIFFERENZA DI OPINIONI TRA CONSIGLIO DI STATO E CORTE DI GIUSTIZIA UE (SENTENZA AKZO CHEMICALS / COMMISSIONE NEL PROCEDIMENTO C-97/08 P). PER APPROFONDIRE

 

Cass. Sez. 6, ord. 1797/2018: rimeditare la natura del contributo di solidarietà

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La cassazione, sez. sesta (Ric. 2016 n. 01356), con ordinanza 1797/2018, pubblicata il 24/1/2018, ha ritenuto opportuna (attraverso trattazione in pubblica udienza e sollecitando la discussione delle parti e della Procura Generale) una rimeditazione, anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 173 del 2016,  sulla natura stessa del contributo di solidarietà imposto dalle Casse professionali ai loro iscritti.

L'ordinanza  ha:

1) respinto le conclusioni della difesa del professionista ragioniere la quale aveva concluso per l'infondatezza del ricorso della Cassa richiamando Cass. 8 gennaio 2015, n. 53, Cass. 6 aprile 2016, n. 6702, Cass. 21 aprile 2016, n. 8064, Cass. 15 giugno 2016, n. 12338, Cass. 23 marzo 2017, n. 7568, Cass. 23/03/2017, n. 7516 (punto 13);

2) ritenuto degne di approfondimento le argomentazioni della ricorrente Cassa Ragionieri per cui:

"- i precedenti sopra citati non hanno tenuto adeguatamente in considerazione la circostanza che le norme che hanno introdotto ed applicato il contributo di solidarietà non sono provvedimenti amministrativi unilaterali dell'Ente previdenziale ma norme giuridiche che, grazie all'autonomia conferita dal d.lgs. n. 509/1994, sono idonee a derogare e ad abrogare disposizioni aventi rango legislativo con l'unico limite della ragionevolezza;

- il quantum di riduzione del trattamento pensionistico in ragione dell'applicazione del contributo di solidarietà (che è un contributo straordinario, di importo contenuto, limitato nel tempo e pur tuttavia finalizzato ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine e l'equità intergenerazionale, ispirato al criterio della gradualità, in relazione all'importo del trattamento pensionistico ed alla minore o maggiore incidenza del calcolo contributivo della pensione, non incidente sulla generalizzata categoria dei pensionati ma solo su quelli benefieiari del regime retributivo più favorevole - in termini di reddito - rispetto a quello contributivo, non incidente su anzianità contributive già maturate) non lede il principio di ragionevolezza".

LEGGI DI SEGUITO L'ORDINANZA DELLA SESTA SEZIONE CIVILE DELLA CASSAZIONE N. 1797/2018 ...

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La globalizzazione dei servizi

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Gli uomini sono tanto vili. Oltraggiano tutte le leggi del mondo ed hanno paura della sua lingua (O. Wilde)