Si legge ai punti da 20 a 24 (e note da 18 a 20) delle conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di giustizia UE, HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE, presentate il 18 maggio 2017 nella causa C-64/16:
"20. È vero, come sottolineato dalla Commissione, che è essenziale che il giudice del rinvio formuli la propria domanda in modo chiaro e preciso, dal momento che essa costituisce l’unico atto che serve da fondamento al procedimento dinanzi alla Corte, tanto per quest’ultima quanto per i partecipanti a tale procedimento (17). I requisiti concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano in modo esplicito all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, che il giudice del rinvio, nel quadro della cooperazione prevista all’articolo 267 TFUE, deve conoscere e osservare scrupolosamente. In particolare, è indispensabile che i giudici nazionali illustrino, nella decisione di rinvio stessa, il contesto di diritto in cui si inserisce la controversia principale, e che spieghino non solo le ragioni per cui hanno selezionato le disposizioni del diritto dell’Unione delle quali viene chiesta l’interpretazione, bensì anche quale sia il collegamento che essi stabiliscono tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile a detta controversia (18).
21. Orbene, nella presente causa, la motivazione della decisione di rinvio è particolarmente breve, segnatamente sotto due aspetti principali, cosicché è consentito interrogarsi sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale figurante nella medesima.
22. In primo luogo, per quanto riguarda il collegamento fra le misure nazionali controverse e le disposizioni delle quali viene chiesta l’interpretazione ai sensi della questione pregiudiziale – ossia l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta –, il giudice del rinvio non è molto esplicito, in quanto si limita ad affermare che, a suo avviso, da tali disposizioni discenderebbe un principio generale di indipendenza dei giudici al quale dette misure potrebbero avere arrecato pregiudizio (19), senza fornire indicazioni precise a tal riguardo.
23. In secondo luogo, la questione pregiudiziale riguarda la «giurisprudenza della Corte di giustizia», dalla quale risulterebbe parimenti tale principio dell’indipendenza dei giudici, ma i motivi della decisione di rinvio non menzionano alcuna decisione in tal senso di tale Corte. Il giudice del rinvio si limita a menzionare l’esistenza di «numerose sentenze» emesse dalla Corte in relazione alla nozione di «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, le quali prenderebbero in considerazione l’indipendenza dell’organismo che ha formato una domanda di pronuncia pregiudiziale, senza tuttavia citare una qualsiasi delle sentenze che, a suo avviso, sarebbero rilevanti. In assenza di indicazioni adeguate, ritengo che non occorra pronunciarsi su tale aspetto della questione sottoposta alla Corte.
24. Nonostante le lacune della decisione di rinvio rilevate supra, mi sembra che, alla luce di tutti gli elementi forniti da tale decisione e versati agli atti, la Corte sia cionondimeno sufficientemente informata per essere in grado di pronunciarsi sull’eventuale interpretazione dell’articolo 19 TUE e dell’articolo 47 della Carta e, pertanto, di rispondere in maniera utile alla questione sollevata (20).
- NOTA 18 Tali regole sono state richiamate a più riprese dalla Corte nella sua giurisprudenza (v., segnatamente, i passaggi delle decisioni menzionate alla nota 16 delle presenti conclusioni, oltre alla giurisprudenza ivi citata), nonché nelle sue raccomandazioni ai giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, aggiornate nel 2016 (GU 2016, C 439, pag. da 1 a 8, specialmente punti da 14 a 18 e allegato che ricapitola «[g]li elementi essenziali di una domanda di pronuncia pregiudiziale»). V., parimenti, Gaudissart, M.-A., «Les recommandations de la Cour de justice aux juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles», Journal de droit européen, 2017 n. 2, pag. 42 e seg.
- NOTA 19 Sulla motivazione della decisione di rinvio, v. paragrafi 11 e segg. delle presenti conclusioni.
- NOTA 20 V., per analogia, sentenze del 12 febbraio 2015, Surgicare (C‑662/13, EU:C:2015:89, punti da 16 a 23), nonché dell’11 giugno 2015, Lisboagás GDL (C‑256/14, EU:C:2015:387, punti da 24 a 27)."
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