Avvocati Part Time

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Ricorso al Consiglio Nazionale Forense e ius postulandi

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(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 5 gennaio 2014)

Ricorso al CNF e jus postulandi

La norma generale dell’art. 86 c.p.c. (secondo cui la parte, se in possesso dei requisiti necessari per esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adito, può stare in giudizio personalmente, senza il ministero di altro difensore) va correlata con le norme speciali previste dall’ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 e con l’art. 60 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, di talché non è consentito a chiunque svolgere difese e assumere patrocinio davanti al Consiglio nazionale forense, bensì soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo, soltanto eccezionalmente il ricorso al C.N.F. essendo consentito al professionista non iscritto all’albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell’albo ordinario, con (eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell’albo speciale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 3 settembre 2013, n. 153

 

Corte EDU su attribuzione di cognome della madre a figlio (caso Cusan e Fazzo c Italia)

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Si legge al punto 66 della sentenza sul caso Cusan e Fazzo: "Dans toutes ces affaires, la Cour a conclu à la violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8. Elle a notamment rappelé l’importance d’une progression vers l’égalité des sexes et de l’élimination de toute discrimination fondée sur le sexe dans le choix du nom de famille. Elle a en outre estimé que la tradition de manifester l’unité de la famille à travers l’attribution à tous ses membres du nom de l’époux ne pouvait justifier une discrimination envers les femmes (voir, notamment, Ünal Tekeli, précité, §§ 64-65)." La Corte sbaglia: niente di più facile che un malinteso pari trattamento della storia familiare di ciascuno dei coniugi li porti a dare il cognome del padre ad un figlio e il cognome della madre ad un altro figlio. Ciò non aiuta i fratelli a sentirsi fratelli e costituisce l'ennesimo sacrificio dell'unità familiare sull'altare dell'individualismo di ciascun genitore.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza del 7 gennaio 2014 sul caso Cusan e Fazzo contro Italia, in tema di attribuzione del solo cognome della madre al figlio su concorde richiesta di entrambi i genitori, approfondisce le tematiche del divieto di discriminazione (art. 14 CEDU), del rapporto tra tale divieto e l'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), dell'applicazione dell'art. 46 CEDU.

RIPORTO DI SEGUITO STRALCI DELLA SENTENZA RELATIVI A TALI TEMATICHE ...

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CNF su incompatibilità d''avvocato collaboratore coordinato e continuativo di Università

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(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 13 marzo 2014)

Il COA di Barcellona Pozzo di Gotto chiede se configuri una causa d’incompatibilità ex art. 18 l. n. 247/12 la sottoscrizione, da parte di un avvocato, di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo indeterminato avente ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale (in materia contrattuale nell’istruttoria di bandi e nell’espletamento di gare di appalto) stipulato con un istituto universitario.

In primo luogo si osserva, sia pure incidentalmente, che l’attività oggetto del contratto, attinente alla consulenza legale stragiudiziale, rientra nell’ambito di operatività della riserva di attività posta, in favore dell’avvocato, dall’art. 2, comma 6, della legge n. 247/12: dunque, più opportunamente, essa avrebbe dovuto dare luogo a specifico contratto di consulenza.
In ogni caso, già con altro parere reso nel luglio del 2012 veniva affrontata la questione della natura del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con il quale si introduceva una nuova forma di rapporto lavorativo, alternativa al rapporto di lavoro dipendente, spesso elusiva del rapporto di lavoro subordinato, avente tutte le caratteristiche di fatto del rapporto di dipendenza, ma senza rispettarne le tutele e la disciplina giuridica. Tale tipo di contratto venne con la cd. Legge n. 30/2003 (cd. Legge Biagi) sostituito dal contratto di collaborazione a progetto, che a differenza del predecessore aveva una durata prefissata ed era assoggettato ai fini fiscali alle regole stabilite per il lavoro autonomo. Dalla richiesta si evince che se pure definito “contratto di collaborazione coordinata e continuativa”, il rapporto si individuerebbe in concreto, stante la durata prefissata (tempo determinato) e la specificità dell’oggetto (materia contrattuale nell’istruttoria di bandi e nell’espletamento di gare) in un rapporto coordinato e continuativo a progetto, assimilabile, pertanto, ad attività di lavoro autonomo.
Con l’entrata in vigore della L. n. 247/12 si è introdotta un’ulteriore ipotesi di incompatibilità, attinente a qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta in maniera continuativa o professionale, con esclusione di quelle aventi carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. È chiaro allo scrivente che non sia la natura dell’Ente a caratterizzare la prestazione di lavoro autonomo, ma occorra analizzare l’oggetto della prestazione al fine di determinarne la natura della stessa. Ne consegue che non tutti i rapporti di lavoro autonomo svolti in maniera continuativa con un Ente avente finalità/natura scientifica e/o letteraria (ad es. l’Accademia della Crusca) hanno, di per sé, solo natura letteraria e/o scientifica, ben potendo in concreto l’oggetto della prestazione avere natura diversa da quella perseguita in via principale dall’Ente (ed es. marketing, consulenza fiscale ecc.), con la conseguenza di provocare l’incompatibilità di cui all’art. 18, n.1 lett. a, L. n. 247/12.
In risposta al quesito si deve, in primo luogo, ribadire che spetta esclusivamente al Consiglio territoriale la decisione sull’iscrizione ovvero sulla cancellazione per incompatibilità dagli Albi, operata valutando caso per caso la reale natura del rapporto lavorativo. Il Consiglio, al fine di operare la precedente valutazione, dovrà desumere dal contratto l’oggetto e il carattere della prestazione, e ciò in quanto “la professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente”, risultando pertanto incompatibili con l’iscrizione nell’Albo le attività di lavoro autonomo “altre”, cioè diverse da quelle tipiche dell’avvocato.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 23 ottobre 2013, n. 110

Quesito 320, COA di Barcellona Pozzo di Gotto

Contenuti correlati:

  1. Quesito n. 182: Viene richiesto il parere della Commissione in ordine al seguente quesito: “L’Avvocato che abbia stipulato con il cliente una convenzione avente ad oggetto la determinazione dell’onorario per l’assistenza in un giudizio civile è tenuto a produrre, a conclusione del processo, la nota spese ricalcante l’accordo in essere con la parte assistita o semplicemente depositare la pattuizione stessa?”.
  2. Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza) concerne la compatibilità con l’iscrizione nell’albo della titolarità di un rapporto in regime di collaborazione coordinata e continuativa, ma relativo a prestazioni professionali.
  3. Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Asti) concerne la compatibilità tra l’iscrizione nell’albo e la titolarità di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

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Dove, in europa, è valorizzato il principio della libertà professionale?

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Oltre che l'art. 15 della Carta di Nizza, si consideri, per l'influenza che ha prodotto nelle Carte costituzionali europee, la valorizzazione che il principio della libertà professionale ha trovato nella tradizione costituzionale tedesca, ove, sin dalla Costituzione del 1849, veniva correlata alle scelte di vita fondamentali nelle quali la persona esprime e realizza la propria personalità e costruisce attraverso un percorso formativo la propria identità culturale e professionale.

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Madia: Prepensionamenti e mobilità obbligatoria per i dipendenti pubblici

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 Il Ministro della funzione pubblica, Marianna Madia, propone prepensionamenti e una "sana" mobilità obbligatoria per i dipendenti pubblici.

A me pare che:

1) il prepensionamento di qualcuno è gravemente discriminatorio verso i tanti ai quali si propettano, invece, trattamenti pensionistici in un trend di riduzione che avrà tempo di rafforzarsi nel lungo periodo (e l'allungamento della speranza di vita allungherà ancora il "tempo del lavoro" rispetto al "tempo della pensione");

2) la mobilità obbligatoria non è sempre "sana", anzi, se ci si riferisce ad una mobilità per gli impiegati e non esclusivamente alla mobilità per i dirigenti, è evidentemente ingiusta. A fronte dei tanti sperperi pubblici, infatti, la mobilità obbligatoria per i semplici impiegati appare una modalità di recupero dell'efficienza del sistema che grava INSOPPORTABILIMENTE solo sulle spalle dei più deboli. Essa, comunque, andrebbe coordinata con politiche di decisa incentivazione del part time che ancora mancano e alle quali la ministra Madia non accenna neppure.

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