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Antitrust accetta impegni di due siti di comparazione di polizze RC auto

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COMUNICATO STAMPA DAL SITO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

 SITI DI COMPARAZIONE DELLE POLIZZE RC AUTO
IMPEGNI VINCOLANTI PER FACILE.IT E 6SICURO

L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di accettare e rendere obbligatori gli impegni proposti dalle società “Facile.it” e “6Sicuro” per le attività di comparazione on line delle polizze assicurative RC auto sui rispettivi siti. Si concludono così le due istruttorie parallele avviate il 10 ottobre 2014 per accertare l’eventuale violazione delle norme sulle pratiche commerciali scorrette. Gli impegni vengono pubblicati sul sito dell’Agcm in calce ai provvedimenti.

Un primo profilo contestato riguardava la scarsa trasparenza sui siti internet dei professionisti circa il numero e l’identità delle compagnie considerate, la loro rappresentatività, il processo di vendita e le fonti di guadagno del sito comparatore. Tutto ciò poteva generare ambiguità rispetto sia alla significatività dell’esito della comparazione sia alla presenza di eventuali interessi del comparatore nell’orientare le scelte del consumatore verso alcune polizze. In merito, gli impegni delle parti prevedono  l’inserimento sui propri siti internet di informazioni chiare e immediate circa il meccanismo di funzionamento del sito, le provvigioni riconosciute al comparatore dalle compagnie, nonché la quota di mercato delle compagnie oggetto di comparazione.

Un secondo profilo concerneva l’inserimento tra i risultati della comparazione di coperture assicurative accessorie rispetto a quella RC auto, in modo non aderente rispetto alle richieste del consumatore, rendendo così non omogenee e difficilmente comparabili le offerte delle compagnie. Gli impegni segnano il  passaggio a una procedura in cui verranno proposte solo polizze in linea con le caratteristiche prescelte dal consumatore, che potrà eventualmente selezionare con un click coperture aggiuntive, esprimendo in modo esplicito la propria volontà (c.d.opt-in).

Gli impegni contengono, infine, misure volte a introdurre una maggiore trasparenza dei messaggi pubblicitari con particolare riferimento a claim del tipo “risparmia fino a…”.

Nell’accettare gli impegni, l’Autorità ha rilevato che i vantaggi derivanti da un confronto rapido e immediato delle offerte di compagnie può consentire una significativa opportunità per il consumatore, favorendo anche una generale riduzione dei prezzi.

Roma, 27 aprile 2015

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Attenzione all'incostituzionalità del giudice speciale CNF !

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Il Consiglio di Stato, ad. gen., 16-03-1995, n. 35, statuì: "La natura giurisdizionale della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è propria anche dei consigli nazionali previsti dalle normative che, anteriormente all’entrata in vigore della costituzione, hanno ordinato in enti autonomi alcune professioni e viene desunta dalla circostanza che avverso le decisioni di tali organi, inerenti alle prefate competenze, è previsto il ricorso per cassazione, cioè uno strumento diretto al controllo di provvedimenti di siffatta natura; ciò posto, va specificato che la commissione ha natura di giurisdizione speciale, sopravvissuta all’entrata in vigore della carta costituzionale in virtù della quarta disposizione transitoria della costituzione; pertanto, è illegittimo incidere sulla sua composizione con una norma secondaria, emanata sulla scorta di una disposizione di legge (art. 1, 28º comma, l. 24 dicembre 1993 n. 537) che, in quanto destinata a realizzare un riassetto organizzativo e funzionale della p.a., è chiamata ad operare con riferimento ad organi collegiali di natura amministrativa".

QUINDI, ANCHE IL CNF ...

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ANAC segnala: "Chiarire le attività professionali e di consulenza incompatibili con gli incarichi"

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Il 10 giugno 2015 l'Autorità anticorruzione ha indirizzato al Governo e al Parlamento (ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. f, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) una segnalazione intitolata "Proposte di modifica, correzione e integrazione della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi". Vi si legge al punto 22, con riguardo alla c.d. "legge Severino":
"22. Chiarire le attività professionali e di consulenza incompatibili con gli incarichi
Vanno meglio precisate le attività professionali incompatibili con la permanenza negli incarichi. La norma vigente (art. 9, comma 2) parla di attività “regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione (va aggiunto “dall’ente”) che conferisce l’incarico”. La disposizione sembra occuparsi solo dei casi di regolazione o finanziamento diretto (il professionista opera a favore dell’amministrazione), ma non considera i casi in cui esso, stabilmente o meno, si occupi della cura di interessi particolari, suoi o di altri soggetti privati, che possano pregiudicare la sua imparzialità nell’esercizio dell’incarico.
Nella stessa direzione vanno meglio chiarite le funzioni di consulenza svolte a favore di enti di diritto privato regolati o finanziati (vedi punto 4)
."

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Rito appalti: decreto del Presidente del Consiglio di Stato su numero di pagine degli atti

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Dal sito della giustizia amministrativa: Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 40/2015 e comunicazione del Presidente in materia di dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nel rito appalti. E’ in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Decreto n.40 del 25 maggio 2015, con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha dato attuazione all’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, come modificato dall’art. 40 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella l. 11 agosto 2014, n. 114.  FINE DEL COMUNICATO

A mio avviso è incostituzionale (per violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione) consentire che un decreto del Presidente del Consiglio di Stato ponga limiti di lunghezza degli atti processuali di parte. La Corte costituzionale s'è espressa su questione parzialmente analoga (divieto di nominare più consulenti nel processo penale) con sentenza345/1987.

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Corte cost. 164/2017 ricorda le sentenze CGUE su responsabilità dello Stato giudice

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Corte cost. 164/2017, al punto 5.2 del "considerato in diritto", richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia sulla responsabilità dello Stato giudice per violazione del diritto dell'Unione.

LEGGI DI SEGUITO IL PUNTO 5.2 DEL "CONSIDERATO IN DIRITTO" ...

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E' tanto facile avere simpatia per la sofferenza. E tanto difficile avere simpatia per il pensiero (O. Wilde)