Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

Arriverà anche per l'Avvocatura una seria legge per la concorrenza per il 2014? o sarà "annacquata"?

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Al ministero per lo sviluppo economico qualcuno prova a scrivere un disegno di legge per la concorrenza che realizzi le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AS1137 del 4/7/2014) anche in tema di regolazione della professione di avvocato. Questi i punti qualificanti:

- liberalizzazione della consulenza stragiudiziale;

- socio di capitale;

- pubblicità dei compensi;

- obbligo di preventivo anche se non richiesto;

- abrogazione dei parametri;

- azzeramento d'ogni ruolo dell'Ordine circondariale nella determinazione dei compensi nelle controversie col cliente;

- rimozione del regime delle incompatibilità e sua sostituzione con un obbligo di astensione dalle attività in conflitto.

... e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

 

Per regolare i conflitti di interessi di tutti i dipendenti pubblici basta ...

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... basta applicare a tutti i dipendenti pubblici le norme che, con riguardo ai soli dipendenti degli enti locali, son previste dall'art. 78 del D.Lgs. 267/2000. Giustamente Bernardo Giorgio Mattarella, nel suo articolo intitolato "Le nuove regole di comportamento dei pubblici funzionari" (in Rivista della Corte dei conti, a. 67, n. 1-2/2014, p. 497-505), sottolinea che quella dell'art. 78 del D.Lgs. 267/2000 è una disposizione semplice ed efficace, capace di risolvere il problema del conflitto di interessi di tutti i dipendenti pubblici e nota che trattasi di disposizione che ha un secolo di vita ed ha sempre funzionato piuttosto bene.

Il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'articolo 78 "Doveri e condizione giuridica", prevede:
"1.  Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
2.  Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3.  I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
4.  Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.
5.  Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.
6.  Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.
"

E si ricordi che l'art. 15 "Segreto d'ufficio", del DPR 3/1957, come sostituito dall'art. 28, L. 7 agosto 1990, n. 241 (che dispone: "1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento") va disapplicato nei confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e della Scuola (vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

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Consiglio di Stato, 1685/2015: esaltata la concorrenza in tutte le professioni (lo Stato vigilerà)

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(da www.negoziazione-assistita.it )

Il Consiglio di Stato, con sentenza 1685/2015, depositata il 31 marzo 2015, ha chiarito che il contenuto della vigilanza del Ministero della giustizia sugli ordini professionali non è la mera legalità del loro agire ma anche la opportunità del loro agire in vista della realizzazione del realizzarsi della concorrenza tra professionisti. Scrive tra l'altro il CdS che con la riforma delle professioni "ha assunto valenza preminente la finalità di tutela verso comportamenti anticoncorrenziali da parte degli organi dotati di potere autorizzatorio".

Mi pare si possa dire che ormai gli ordini professionali sono sorvegliati speciali e la professione di avvocato non potrà essere a lungo una eccezione per il fatto che la l. 247/2012 sia, sotto troppi aspetti, anticoncorrenziale !

LEGGI DI SEGUITO IL PUNTO 3 E 3.1 DELLA MOTIVAZIONE IN DIRITTO DEL CONSIGLIO DI STATO ...

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Facsimile di convenzione di negoziazione assistita

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Convenzione di negoziazione assistita da avvocati (ai sensi dell' art. 2 del D.L. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 162/2014)

Addì ....., il signor ........ (si esemplifica il caso di controversia tra persone fisiche, per cui di ciascuna parte si dovrà indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, c.f.), assistito dall’Avv. ... del Foro di ..., con studio in ......, P.IVA, P.E.C., presso il quale elegge domicilio ai fini del presente procedimento di negoziazione assistita,
e il signor ....... , rappresentato e difeso dall’Avv. ..., con studio in ......, P.IVA, P.E.C. ...., presso il quale elegge domicilio ai fini del presente procedimento di negoziazione assistita,

PREMESSO

- che sussiste controversia tra le parti (indicarne l'oggetto, ex art. 2, comma 2, lett. b., del d.l. n. 132/2014);

- che in ordine a tale controversia non è in corso alcun procedimento giurisdizionale;

- che il sig. ....., con nota del ...., ha invitato il sig. ...., ad aderire ad una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, al fine di addivenire ad un accordo che evitasse l'azione giudiziaria che lo stesso sig. ... ha intenzione di proporre a tutela del diritto di cui si afferma titolare;

- che il sig. ...., con nota del ..., ha aderito all'invito rivoltogli;

DICHIARANO: ... (continua sul sito www.negoziazione-assistita.it) ...

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Tribunale Udine, decreto 1116/2015: rigetta ricorso contro Cassaforense su iscrizione d'ufficio

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(da www.negoziazione-assistita.it )

Il Tribunale di Udine, con decreto n. 1116 del 7 del aprile 2015, ha rigettato il ricorso ex art. 700 cpc che era stato proposto contro Cassaforense ed ha affermato la legittimità costituzionale dell'imposizione di un minimo di versamenti previdenziali per evitare la cancellazione dall'albo degli avvocati.

Ma è legittimo (in relazione agli artt. 23, 53 e 33 della Costituzione, nonchè in relazione agli artt. 15, 16 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) condizionare la possibilità di lavorare come avvocato al pagamento delle somme stabilite dalla Cassa forense a titolo di contribuzione previdenziale minima ?

Mi pare interessantissima l'intervista dell'avv. Carmelo Giurdanella all'europarlamentare Ignazio Corrao, promotore, al riguardo, di una interrogazione alla Commissione europea.

QUESTO IL TESTO DEL DECRETO DEL TRIBUNALE DI UDINE:

Decreto di rigetto n. cronologico 1116/2015 del 7/4/2015
R.G. n. 153/2015

TRIBUNALE DI UDINE
IL GIUDICE DEL LAVORO
Decidendo sul ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 153/2015 R.L. promosso da C.D.V. nei confronti della Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti;

OSSERVA ... (continua cliccando su "Leggi tutto")

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Non è saggio trovare simboli in tutto ciò che un uomo vede. Il simbolo fa la vita piena di errori (O. Wilde)