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Protocollo CNF-Cassazione su regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria

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Riporto di seguito il testo del "Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria", siglato il 17 dicembre 2015:
"La Corte di cassazione, in persona del Primo Presidente Giorgio Santacroce, e il Consiglio Nazionale Forense, in persona del Presidente, Andrea Mascherin, nella convinzione che i tempi siano maturi per una comune presa d’atto:
1) delle difficoltà ingenerate nella gestione dei procedimenti innanzi alla Corte di cassazione: a) dal moltiplicarsi di ricorsi, controricorsi e memorie sovradimensionati nell’esposizione di motivi ed argomentazioni, da un lato, e b) dalla riscontrata difficoltà di definire in modo chiaro e stabile il senso e i limiti del c.d. principio di autosufficienza del ricorso affermata dalla giurisprudenza, dall’altro;
2) considerato che il sovradimensionamento degli atti difensivi di parte possa essere di ostacolo alla effettiva comprensione del loro contenuto essenziale con effetti negativi sulla chiarezza e celerità della decisione;
3) considerato altresì che il suddetto sovradimensionamento possa essere, almeno in parte, frutto della ragionevole preoccupazione dei difensori di non incorrere nelle
censure di inammissibilità per difetto di autosufficienza, con la conseguente necessità che di tale principio meglio si definiscano i precisi limiti alla luce di effettivi
e concreti dati normativi;
4) ritenuto che una significativa semplificazione possa derivare dall’adozione di un modulo redazionale dei ricorsi, che ne definisca i limiti di contenuto e ne agevoli
l’immediata comprensione da parte del giudicante, senza che l’eventuale mancato rispetto della regola sui limiti dimensionali comporti un’automatica sanzione di tipo
processuale;
stipulano la presente intesa sulle seguenti raccomandazioni:

REDAZIONE DEI RICORSI IN MATERIA CIVILE E TRIBUTARIA
I ricorsi dovranno essere redatti secondo il seguente:

SCHEMA
utilizzare fogli A4, mediante caratteri di tipo corrente (ad es. Times New Roman, Courier, Arial o simili) e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo, con un’interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina:
queste indicazioni valgono anche per la redazione di controricorsi e memorie).

PARTE RICORRENTE:
Cognome e Nome / Denominazione sociale
Data e luogo di nascita / Legale rappresentante
Luogo di residenza / Sede sociale
Codice fiscale
Dati del difensore (Cognome e Nome, Codice fiscale, PEC e fax)
Domicilio eletto
Dati del domiciliatario (Cognome e Nome, Codice fiscale, PEC e fax)

PARTE INTIMATA:
Gli stessi dati indicati per la parte ricorrente, nel limite in cui essi siano noti alla medesima parte ricorrente

SENTENZA IMPUGNATA:
Indicare gli estremi del provvedimento impugnato (Autorità giudiziaria che lo ha emesso, Sezione, numero del provvedimento, data della decisione, data della pubblicazione, data della notifica (se notificato)

OGGETTO DEL GIUDIZIO:
Indicare un massimo di 10 (dieci) parole chiave, tra le quali debbono essere quelle riportate nella nota di iscrizione a ruolo, che descrivano sinteticamente
la materia oggetto del giudizio.

VALORE DELLA CONTROVERSIA.
Indicare il valore della controversia ai fini della determinazione del contributo unificato

SINTESI DEI MOTIVI:
Enunciare sinteticamente i motivi del ricorso (in non più di alcune righe per ciascuno di essi e contrassegnandoli numericamente), mediante la specifica indicazione, per ciascun motivo, delle norme di legge che la parte ricorrente ritenga siano state violate dal provvedimento impugnato e dei temi trattati.
Nella sintesi dovrà essere indicato per ciascun motivo anche il numero della pagina ove inizia lo svolgimento delle relative argomentazioni a sostegno nel prosieguo del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’esposizione del fatto deve essere sommaria, in osservanza della regola stabilita dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e deve essere funzionale alla percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure poi sviluppate nella parte motiva. L’esposizione deve essere contenuta nel limite massimo di 5 pagine.

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
In questa parte trova spazio l’esposizione delle argomentazioni a sostegno delle censure già sinteticamente indicate nella parte denominata “sintesi dei motivi”. L’esposizione deve rispondere al criterio di specificità e di concentrazione dei motivi e deve essere contenuta nel limite massimo di 30 pagine.

CONCLUSIONI
In questa parte trova spazio l’indicazione del provvedimento in ultimo richiesto (e con richiesta comunque non vincolante). Ad esempio: cassazione con rinvio, cassazione senza rinvio con decisione di merito, ecc..

DOCUMENTI ALLEGATI
Elencare secondo un ordine numerico progressivo gli atti e i documenti prodotti ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.

Note:
1) Tutte le indicazioni contenute nel modulo sopra riportato, comprese quelle sulle misure dimensionali, si estendono, per quanto compatibili, ai controricorsi e alle memorie previste dall’art. 378 cod. proc. civ. Qualora il controricorso contenga anche un ricorso incidentale, all’esposizione dei relativi motivi si applica la previsione di cui al successivo punto n. 3), ultimo periodo.
2) Il mancato rispetto dei limiti dimensionali indicati nel modulo e delle ulteriori indicazioni ivi previste non comporta l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso (e degli altri atti difensivi or ora citati), salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge; il mancato rispetto dei limiti dimensionali, salvo quanto in appresso indicato, è valutabile ai fini della liquidazione delle spese del giudizio.
3) Nel caso che per la particolare complessità del caso le questioni da trattare non appaiano ragionevolmente comprimibili negli spazi dimensionali indicati, dovranno essere esposte specificamente, nell’ambito del medesimo ricorso (o atto difensivo), le motivate ragioni per le quali sia ritenuto necessario eccedere dai limiti previsti. La presentazione di un ricorso incidentale, nel contesto del controricorso, costituisce di per sé ragione giustificatrice di un ragionevole superamento dei limiti dimensionali fissati.
4) La eventuale riscontrata e motivata infondatezza delle motivazioni addotte per il superamento dei limiti dimensionali indicati, pur non comportando inammissibilità del ricorso (o atto difensivo) che la contiene, può essere valutata ai fini della liquidazione delle spese.
5) Nei limiti dimensionali complessivi sono da intendersi come esclusi, oltre all’intestazione e all’indicazione delle parti processuali, del provvedimento impugnato, dell’oggetto del giudizio, del valore della controversia, della sintesi dei motivi e delle conclusioni, l’elenco degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso, la procura in calce e la relazione di notificazione.

IL PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA
Il rispetto del principio di autosufficienza non comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento. Il sunnominato principio deve ritenersi rispettato, anche per i ricorsi di competenza della Sezione tributaria, quando:
1) ciascun motivo articolato nel ricorso risponda ai criteri di specificità imposti dal codice di rito;
2) nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l’atto, il documento, il contratto o l’accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso (art. 366, c. 1, n. 6), cod. proc. civ.), con la specifica indicazione del luogo (punto) dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo al quale ci si riferisce;
3) nel testo di ciascun motivo che lo richieda siano indicati il tempo (atto di citazione o ricorso originario, costituzione in giudizio, memorie difensive, ecc.) del deposito
dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo e la fase (primo grado, secondo grado, ecc.) in cui esso è avvenuto;
4) siano allegati al ricorso (in apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all’allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., gli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso.

Redatto in due originali in Roma il giorno 17 dicembre 2015
Il Primo Presidente Il Presidente del della Corte di Cassazione Consiglio Nazionale Forense
Giorgio Santacroce Andrea Mascherin"

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Corso su "La protezione dei Diritti Umani presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo"

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L'EIUC - European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation - ha organizzato un corso di formazione per avvocati, magistrati e operatori del diritto su “La protezione dei Diritti Umani presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”.
Fino al 22 febbraio 2016 sono aperte le iscrizioni al corso, che si terrà, dal 18 al 20 marzo 2016, nel Monastero di San Nicolò, Riviera San Nicolò, 26 I-30126 Venezia, Lido (sede dell'EIUC).
Il corso si articola in tre giorni di full immersion sul sistema di tutela della Corte europea dei diritti dell'uomo, con particolare riferimento alla procedura di ricorso individuale alla Corte di Strasburgo e al ruolo della Convenzione EDU nell’ordinamento italiano.
Tra i relatori Vladimiro Zagrebelsky, giudice italiano presso la Corte europea dei diritti dell’uomo dal 2001 al 2010, gli avvocati Roberto Chenal e Andrea Tamietti, con esperienza presso la Segreteria legale della Corte di Strasburgo, e l’avvocato Anton Giulio Lana, Direttore dell’Osservatorio permanente della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.  Il coordinamento scientifico del corso è di Florence Benoît-Rohmer, docente di diritto internazionale presso l’Università di Strasburgo.
Qui il link al programma.
Il corso è in attesa dell’accreditamento dall’Ordine degli Avvocati di Venezia.
Per maggiori informazioni, si veda il sito http://eiuc.org/training-seminars/cedu/corso.html o si scriva a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

 

"Costi minimi" dell'autotrasporto: link al sito del ministero Infrastrutture e trasporti

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qui il link

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Conclusioni dell'Avvocato Generale in causa Torresi: guida per dimostrare che il CNF non è giudice

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Sono state depositate il 10 aprile 2014 le conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl  nelle cause C-58/13 e C-59/13, riguardanti la legittimità o meno del diniego (per abuso del diritto dell'Unione) di iscrizione negli albi forensi per quegli "abogados" che abbiano acquisito la qualifica professionale in Spagna e poco dopo siano tornati in Italia chiedendo l'iscrizione alla speciale sezione dell'albo riservata a chi ha ottenuto la qualifica professionale d'avvocato all'estero.

 

In quest'articolo (che aggiornerò man mano) approfondirò la questione della imparzialità del Consiglio Nazionale Forense, alla quale l'Avvocato Generale Nils Wahl ha dedicato la prima e più ampia parte delle sue conclusioni.

Adopererò le argomentazioni dell'Avvocato Generale Walhl come "scaletta" per una dimostrazione definitiva innanzi alla Corte europea dei diritti dell'Uomo, del fatto che al Consiglio Nazionale Forense non può riconoscersi qualità di giudice per carenza dell'essenziale requisito dell'imparzialità.

Ritengo che il mio work in progress possa essere utile, in primo luogo, per gli "avvocati part time" che hanno impugnato o intendono impugnare la loro cancellazione dagli albi che recenti sentenze delle SS.UU. della Cassazione hanno confermato previa qualificazione del CNF come dotato della necessaria imparzialità di giudice.

Non sarà difficile, ritengo, per usare le parole dell'Avvocato generale Wahl (punto 53 delle sue conclusioni), verificare se "nel diritto nazionale esistono disposizioni idonee a garantire l'indipendenza in senso stretto e l'imparzialità di tale organo e dei suoi componenti".

Per leggere le argomentazioni che, nel 2013, ho inutilmente sottoposto alle SS.UU. della Cassazione CLICCA QUI.

Invece, cliccando sul bottone "LEGGI TUTTO", puoi leggere le argomentazioni che (aggiornandole man mano) vado elaborando sulla base dei rilievi formulati dall'Avvocato Generale Nils Wahl ai punti da 19 a 81 delle sue conclusioni sulla causa Torresi (C-58/13 e C-59/13). In sintesi l'Avvocato Generale Wahl suggerisce alla Corte di Giustizia di accordare al CNF, in quanto soggetto FORMALMENTE "giudice", la possibilità di proporre utilmente questioni pregiudiziali ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia stessa ma nel contempo TRACCIA LA STRADA PER UNA SERRATA CRITICA ALLA LEGITTIMITA' DEL CNF-GIUDICE SPECIALE IN RELAZIONE SIA ALL'ART. 6 CEDU, SIA IN RELAZIONE ALL'ART. 47 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA.

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L'incompatibilità deve portare a sospensione dall'albo, non a cancellazione

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Nei casi di assoluta incompatibilità all'esercizio di una professione è eccessivo cancellare dall'albo ma basta adottare una misura meno limitatrice della posizione degli interessati: impedire temporaneamente l'esercizio della professione (adoperare, cioè, l'istituto della "sospensione", che, ad es., è previsto dalla legge di riforma forense n. 247/2012).

SEMBRA ESSERE QUESTA L'OPINIONE DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.

L'AGCM, PERO', DOVREBBE AFFERMARLA IN MANIERA MENO TIMIDA: DOVREBBE SCRIVERLO A CHIARE LETTERE NELLA SUA PROPOSTA DI LEGGE ANNUALE PER LA CONCORRENZA !

Il capitolo 2 della Relazione semestrale (è del 31/12/2016) dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in tema di conflitto di interessi di cui alla legge 215/2004, è dedicato a chiarire i principali indirizzi interpretativi applicati dall’Autorità nel corso del 2016. Vi si legge:

"Nel presente capitolo si fornisce un sintetico resoconto delle situazioni emerse nel periodo di riferimento e riguardanti i titolari del Governo Renzi in relazione alle diverse fattispecie individuate dalla legge n. 215/2004 e degli orientamenti ermeneutici seguiti in sede di interpretazione e applicazione della legge.

...

b. Carica di governo e attività professionali o impiego pubblico e privato.

In merito a fattispecie riguardanti situazioni di incompatibilità fra incarico governativo e attività professionali [NOTA 6] o rapporti di lavoro di natura pubblica o privata [NOTA 7], l’Autorità, anche nel corso dell’anno 2016, ha adottato il principio stabilito dalle disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), e) ed f) della legge n. 215/2004, che stabiliscono l’assoluta incompatibilità fra le attività in questione e il relativo mandato governativo. In tali ipotesi, la soluzione adottata è quindi consistita nell’impedimento temporaneo all’esercizio della professione (art. 2, comma 4, della legge), ovvero nell’applicazione dell’istituto dell’aspettativa per i soggetti interessati.

NOTA 6 : Cfr., per l’anno 2016, il caso SI 870 Chiavaroli. Per quanto concerne analoghi precedenti, cfr. i casi SI 21 Saponara, SI 52 Santelli, SI 82 Berselli, SI 508 Gelmini, SI 510 La Russa, SI 605 Severino, SI 622 Martone, SI 632 Mazzamuto, SI 803 Alfano.

NOTA 7 : 7 Cfr., in merito, il caso SI 869 Amendola (2016). Per fattispecie riguardanti governi precedenti, cfr. i casi SI 318 Bindi, SI 364 Ferrero, SI 730 Fassina."


 


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"Nulla è più duro della pietra e nulla è più molle dell'acqua. Eppure la molle acqua scava la dura pietra". (Ovidio)