Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

Superare il corporativismo con la legge "Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

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E' stato presentato in Senato, a luglio, 2014, il disegno di legge n. 1577, "Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". All'art. 8 ("Definizioni di pubblica amministrazione") stabilisce che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine dell’individuazione dell’ambito di applicazione delle disposizioni normative che vi facciano espresso riferimento, si intende per: a) <<amministrazioni statali>> ...;  b) <<amministrazioni nazionali>> ...; c) <<amministrazioni territoriali>> ...; d) <<amministrazioni di istruzione e cultura>> ...; e) <<amministrazioni pubbliche>>: le amministrazioni nazionali, quelle territoriali,quelle di istruzione e cultura, nonché gli ordini professionali; f) <<soggetti di rilievo pubblico>> ...; g) <<organismi privati di interesse pubblico>>... . Gli Ordini professionali, dunque, vengono semplicemente definiti <<amministrazioni pubbliche>>.

Pirima di tutto una vignetta potente sui rischi del corporativismo, che è il tipico rischio di una regolazione delle pubbliche amministrazioni che elevi gli Ordini a soggetti pubblici.

Gli Ordini professionali non possono continuare ad avere la botte piena e la moglie ubriaca, come garantisce il regime corporativo che continua a vivere attraverso l'attuale regolazione delle professioni ordinistiche. Questo superamento (costituzionalmente dovuto) del sostanziale corporativismo degli Ordini professionali (ancora definiti enti pubblici non economici a carattere associativo) dovrebbe essere chiesto soprattutto dalla "base", dai milioni dii professionisti che, oramai proletarizzati, non beneficiano più dei frutti del regime corporativo. Tali frutti, è indiscutibile, sono ormai appannaggio esclusivo dei "vertici" delle varie professioni ordinistiche, mentre la stragrande maggioranza dei professionisti è "carne da macello" (ad es. false partite IVA).

Comunque, è evidente l'insostenibilità, logica ancor prima che giuridica, di talune richieste, tra loro incompatibili, che giungono dai vertici delle varie professioni regolamentate in Ordini:

non si può, da una parte, chiedere il rigetto di “ogni assimilazione degli Ordini professionali alla pubblica Amministrazione statale” (argomentando, come fa il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, che “l’accettazione di compiti pubblici delegati che ci consentono di portare benefici al Paese, pur con grande sacrificio, non sono omologanti”, e che “gli ordini professionali sono sostenuti esclusivamente dai contributi degli associati, e quindi non fanno parte né dell’apparato della P.A., né sono soggetti al controllo della Corte dei Conti, ma solo alla vigilanza del Ministero della Giustizia”) e, dall'altra parte chiedere che l'ente Ordine professionale sia pubblico quando si tratta di mantenergli la titolarità di ampissimi poteri amministrativi e addirittura, in certi casi, giurisdizionali.

Afferma il Presidente del Consiglio Nazionale Forense (il più speciale di tutti gli Ordini, stante l'eccezionalità regolamentare sancita con l. 247/2012) che l'autonomia e l'ndipendenza delle professioni intellettuali deve potersi garantire anche rispetto ad una “concezione meccanica della concorrenza che ignora le peculiarità dell’attività professionale, assimila irrazionalmente l’ attività professionale alla attività d’impresa dimenticando che la stessa Carta dei diritti fondamentali distingue nell’art.15 la libertà professionale e nell’art.16 la libertà d’impresa e che la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue non si spinge fino al punto da equiparare le due attività in modo uniforme, conservandone i tratti distintivi” ... “ Libertà, indipendenza e autonomia, competenza e correttezza sono infatti i valori irrinunciabili che fondano le professioni, sempre ovviamente, sotto l’egida della legge e nel rispetto delle regole etiche”. Ebbene, al riguardo occorrerebbe considerare diversamente la giurisprudenza della Corte di giustizia (a partire dalla sentenza sulla causa C-550/07). Sul punto vedi anche i miei articoli qui raggruppati nella categoria "il mito dell'indipendenza dell'avvocato".

Dimenticavo: al riguardo che giudizio dare del nuovo bando INPS per avvocati esterni ? Si legge su ilsole24ore dell'8/11/2014, sotto il titolo "INPS: da lunedì via alle nuove domande": "Lunedì 10 novembre parte la nuova procedura per acquisire la disponibilità di avvocati esterni, come procuratori domiciliatari e/o sostituti d'udienza. Le domande potranno essere presentate esclusivamente in via telematica, tramite il sito dell'Istituto (www.inps.it) dalle ore 9 del 10 novembre alle ore 24 del 10 dicembre 2014". Sento odore di parasubordinazione e carenza di indipendenza sostanziale degli avvocati che saranno scelti come domiciliatari e/o sostituti d'udienza!  Sarebbe interessante sapere cosa ne pensano il C.N.F. e l'Antitrust, soprattutto in relazione alla previsione dell'art. 9, comma 2, del "Regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'INPS", per cui "Salvo casi eccezionali, da concordarsi preventivamente per controversie di particolare complessità, l'Istituto, ai fini della remunerazione, fa riferimento ai minimi tariffari sia per quanto concerne gli onorari sia per quanto concerne i diritti".  IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, A MIO AVVISO, DOVREBBE INTERVENIRE CONTRO UNA TALE REGOLAMENTAZIONE DELLA REMUNERAZIONE DELL'AVVOCATO DOMICILIATARIO O SOSTITUTO D'UDIENZA DELL'INPS; DOVREBBE TUTELARE L'INDIPENDENZA IN CONCRETO DI MIGLIAIA DI AVVOCATI E NON RECLAMERE LA SALVAGUARDIA DI UNA INDIPEDENZA ASTRATTA CHE SERVE SOLO A PERPETUARE IL SISTEMA DELLE FALSE PARTITE IVA CHE MASCHERANO UNA SOSTANZIALE PARASUBORDINAZIONE DI DECINE DI MIGLIAIA DI AVVOCATI.

 

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Indagine conoscitiva di Camera Deputati su conflitto di interessi (1/10/14: Pitruzzella)

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Il primo ottobre 2014 il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Prof. Giovanni Pitruzzella, è stato audito dalla Prima Commissione della Camera dei Deputati nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di conflitto di interessi. Qui il testo dell'audizione.

Nel testo dell'audizione (allegato...) si legge a pag. 4 e 5, in tema di ambito soggettivo di applicazione della legge sul conflitto di interessi delle alte cariche dello Stato (legge 215/2004) e sue proposte di modifica:
"4) Ambito soggettivo di applicazione
In relazione all’ambito di applicazione della norma, già in passato ho avuto modo di sottolineare che ancora oggi restano al di fuori del perimetro della norma alcune figure dotate di rilevanti funzioni e poteri, passibili, al pari dei titolari di carica di governo, di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, quali i vertici delle autorità amministrative indipendenti.
Per queste professionalità è opportuno prevedere una apposita disciplina che, tenendo in debita considerazione le peculiarità dell’attività svolta dalle singole autorità, preveda adeguate misure volte a garantire, laddove possibile, la risoluzione di eventuali situazioni di conflitto di interesse, in modo omogeneo, superando le attuali discrasie esistenti tra diverse cariche pubbliche.
Le proposte di legge all’esame raccolgono tale auspicio ampliando l’ambito soggettivo di applicazione delle norme alle autorità indipendenti, agli organi di governo regionali e, in alcuni casi e con specifiche limitazioni, ai titolari degli organi di governo degli enti locali.
L’estensione dell’applicazione delle norme ai componenti delle autorità indipendenti e ai titolari di organi di governo regionali appare condivisibile, dovendosi tuttavia segnalare l’opportunità di ridisegnare le fattispecie di incompatibilità parametrandole all’ambito di competenza degli organi interessati.
Con riguardo invece ai titolari di cariche negli enti locali, occorre una più attenta riflessione allo scopo di individuare, per esigenze di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, una soglia dimensionale de minimis al di sotto della quale l’incarico svolto nell’ambito dell’ente locale non rientra nell’ambito di applicazione della legge sul conflitto di interesse.
Questi interventi tuttavia non esauriscono il quadro delle cariche che devono essere necessariamente sottoposte ad un controllo ai sensi della disciplina del conflitto d’interessi: mi riferisco -anche guardando all’esperienza spagnola che ha recentemente regolamentato la materia del conflitto - ai direttori generali dei Ministeri, ai Presidenti e a tutte le figure apicali degli enti pubblici, che spesso assumono decisione di rilevanza economica almeno pari a quelle degli organi politici di vertice
."

E poi, a pag. 6 e 7 del testo dell'Audizione, in tema di incompatibilità post-carica, si legge:
"6) Incompatibilità post-carica
Quasi tutte le proposte di legge in esame prevedono un più ampio periodo di incompatibilità post-carica che passerebbe dagli attuali dodici mesi a ventiquattro o a trentasei mesi, al fine di meglio garantire la finalità della disciplina di una gestione neutrale e a favore della collettività dell’interesse pubblico.
Sul tema, ho già avuto occasione di auspicare l’estensione del divieto post-carica, in forma generalizzata, a tutte le cariche o uffici acquisiti per effetto di nomine governative, ovvero effettuate da organi comunque riconducibili alla pubblica amministrazione.
Tale intervento sembra rispondere ad esigenze di etica pubblica ed è finalizzato ad evitare che, durante l’attività di governo o lo svolgimento di incarichi di vertice di enti pubblici, gli ex titolari si precostituiscano le condizioni per benefici futuri, consistenti, in ipotesi, nell’acquisizione di incarichi presso organismi pubblici o privati vigilati dallo Stato.
Peraltro, il legislatore si è mostrato consapevole delle specificità proprie delle figure di vertice delle autorità amministrative indipendenti, disciplinando in modo puntuale il regime del post-carica per Banca d’Italia, Ivass, Consob, Agcom e Aeegsi. È interessante rilevare che la normativa prende in considerazione non solo i vertici istituzionali di tali autorità, ma anche le figure dirigenziali (art. 22, commi 1 e 2, del d.l. n. 90/2014, come convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114).
Al riguardo, mi permetto solo sommessamente di osservare che il regime post-carica relativo ai componenti di un’autorità sotenzialmente attiva in tutti i settori dell’economia, quale l’Autorità antitrust, necessita di un’apposita riflessione, come peraltro dimostra il silenzio sul punto del legislatore nella norma sopra citata contenuta nel d.l. n.90/2014. Una possibile soluzione è quella di prevedere, per un certo periodo di tempo, un’incompatibilità riferita all’attività professionale svolta nelle materie della medesima autorità ai sensi della disciplina antitrust e a tutela del consumatore
."

E' evidente che per il Presidente dell'Antitrust le incompatibilità professionali, necessarie e da implementare per le alte cariche delle pubbliche amministrazioni, non dovrebbero riguardare soggetti, come gli impiegati pubblici a part time ridotto, che di certo non "assumono decisioni di rilevanza economica almeno pari a quele degli organi politici di vertice".

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Gli ordini professionali sono autoreferenziali perchè i loro iscritti sono buoni

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Si legge in sentenza n. 3194/2016 della seconda sezione civile della Cassazione, depositata il 18/2/2016 : "In relazione ai compensi ed alle voci di spesa indicate in parcella è noto l'orientamento di questa corte che attribuisce valore di prova alla parcella redatta unilateralmente dal professionista in assenza di specifiche contestazioni del cliente; la stessa deve infatti ritenersi assistita da una presunzione di veridicità, pochè l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità (v. Cass. SS.UU. n. 14699/2010)."

NO COMMENT !!!!

 

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Parere del Consiglio Nazionale Forense su sospensione d'avvocato che non paga il contributo annnuale

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Riporto di seguito (clicca su "Leggi tutto"), dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 12/6/2015, un importante parere reso in tema di sospensione dell'avvocato dall'albo forense a causa del mancato pagamento dei contributo annuale determinato dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza. Tale sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio dell’attività professionale è contemplata dall’art. 29, comma 6, Legge n. 247/2012 e, mi pare, dovrà subire la stessa sorte (disapplicazione per contrasto col diritto dell'unione o dichiarazione di incostituzionalità) che deve subire la cancellazione dall'albo per mancato pagamento dei contributi previdenziali ...

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Sentenza del Consiglio Nazionale Forense su giurisdizione e incompatibilità per avvocati stabiliti

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Interessante sentenza del CNF circa la sua giurisdizione domestica e circa le incompatibilità per gli avvocati stabiliti è stata depositata il 10/3/2015.

Leggi la sentenza del Consiglio Nazionale Forense cliccando su "LEGGI TUTTO" ...

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