Si legge nella sentenza del Consiglio Nazionale Forense, n. 196/2016, depositata il 14/7/2016:
"L'esercizio della professione di avvocato in Italia è regolamentato nell'interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell'affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). L'interesse pubblico alla rimozione dell'iscrizione nell'albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante all'esercizio della professione è dunque in re ipsa, anche alla luce dell'art. 33, c. V, della Costituzione, e non ha bisogno di specifica motivazione stante l'assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell'iscrizione stessa.
Secondo la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, III^, 25.2.2013, n. 1135) per i provvedimenti aventi effetti giuridici perduranti nel tempo il principio di legalità impone il loro adeguamento al quadro normativo di riferimento in ogni momento. Per tali atti l'interesse pubblico all'esercizio dell'autotutela deve pertanto ritenersi in re ipsa, identificandosi nella cessazione stessa di ulteriori effetti in contrasto con la legge. Indipendentemente da tale assorbente rilievo va ricordato che “in sede di adozione di atti di autotutela la comparazione tra interesse pubblico e quello privato è necessaria nel caso in cui l'esercizio dell'autotutela discenda da errori di valutazione dovuti all'Amm.ne pubblica, non certo in via di principio quando lo stesso è dovuto a causa di comportamenti del soggetto privato che hanno indotto l'Autorità Amm.va ad emanare un atto risultato poi illegittimo” (Cons. Stato, VIA, 6.12.2013, n. 5854).
Va infine ad abundantiam osservato che il ricorrente alla data della cancellazione (22 Gennaio 2014) non aveva ancora maturato il triennio prescritto dall'art. 12, c. 1, del D.Lvo n. 96/2001 e pertanto nessun diritto aveva acquisito per l'iscrizione nell'albo ordinario.
Peraltro, l'articolo 21 nonies della L. n. 241/90 non fissa un termine ultimo oltre il quale l'esercizio dell'attività di autotutela è illegittima, riconducendo la valutazione in concreto in ordine alla tempistica della vicenda al parametro di valutazione della ragionevolezza del termine che nel caso in esame non può considerarsi irrazionale essendo di appena undici mesi e venti giorni.
Il potere di annullamento è stato quindi correttamente esercitato dal COA ai sensi dell'articolo 21 octies della legge n. 241/90 il quale dispone che: “è annullabile il provvedimento adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o incompetenza”.
Ne consegue pertanto il rigetto del ricorso, con ordine alla Segreteria del CNF, stante la specifica richiesta in tal senso del P.G., di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica, perché abbia a valutare, la sussistenza di eventuali ipotesi di responsabilità penale per il reato di truffa."
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA N. 196/2016 DEL CNF ...
... e ricorda, per sapere tutto sulla "negoziazione assistita da avvocati" segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati glistrumenti per interpretare al meglio il loro nuovo ruolo al tempo della "degiurisdizionalizzazione".
E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (conta già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...
N. 216/14 R.G. RD 196/16
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Francesco LOGRIECO Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA Segretario
- Avv. Carla BROCCARDO Componente
- Avv. Davide CALABRO’
- Avv. Lucio Del PAGGIO
- Avv. Angelo ESPOSITO
- Avv. Antonino GAZIANO
- Avv. Diego GERACI
- Avv. Anna LOSURDO
- Avv. Maria MASI
- Avv. Carlo ORLANDO
- Avv. Arturo PARDI
- Avv. Michele SALAZAR
- Avv. Stefano SAVI
- Avv. Priamo SIOTTO
- Avv. Francesca SORBI
con l’intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmine Stabile ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso presentato dal dott. R.M. nato a ……………, avverso la delibera in data 22/1/14, con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina lo cancellava dalla sezione avvocati stabiliti annessa all’Albo Professionale ;
Il ricorrente, dott. R.M., non è comparso;
è presente il suo difensore avv. D. V. ;
Per il Consiglio dell’Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;
Udita la relazione del Consigliere avv. Anna Losurdo la quale, dà atto del deposito in data odierna del certificato datato 12/4/16 con il quale l’Ordine degli Avvocati di Messina comunicava la cancellazione del dott R.M. dall’Albo degli avvocati stabiliti, per trasferimento all’Ordine di Caltagirone.
Inteso il P.M., il quale svolge le sue conclusioni e chiede al Consiglio Nazionale Forense la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per accertare la sussistenza del reato di cui all’art.640 c.p.; nel merito chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
Inteso il difensore del ricorrente, il quale, opponendosi alla richiesta del P.M. poiché non è ravvisabile alcuna ipotesi di reato nella vicenda in esame, conferma la cancellazione del ricorrente dall’Ordine di Messina e l’iscrizione all’Ordine di Caltagirone e conclude chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e, in subordine l’accoglimento del ricorso.
FATTO
1) Il dott. Avocat R.M., cittadino italiano residente a ……….., risultava essere iscritto dal 05.03.2013 presso l’Unionea Nationala a Barourilor BAROUL BUCURESTI, con sede in Str. Academiei, nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap. 31 sector 3, Bucuresti (di seguito UNBR-Bota);
2) Successivamente, e precisamente, a far data dal 24.04.2013, lo stesso fu iscritto nella sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti tenuto dal COA di Messina;
3) A seguito della ricezione della nota del COA di Roma del 15.5.2013, il COA di Messina apprese che il Ministero della Giustizia di Romania, con nota a firma del funzionario signora V. O., aveva indicato come unico soggetto idoneo alla verifica della effettiva abilitazione all'esercizio della professione legale in detto Stato la Unionea Nationala a Barourilor Din Romania, Ordine tradizionale Bucaresti.
4) Successivamente il predetto COA avviò l’istruttoria relativa all'esame delle iscrizioni già eseguite riguardanti detta Sezione speciale per i provenienti dagli Ordini della Romania.
5) Con delibera del 22.5.2013, il COA di Messina dispose la convocazione del dott. Avocat R.M., il quale comparve innanzi al Presidente del COA e ai consiglieri delegati in data 23.5.2013 e depositò la propria memoria in data 31.5.2013
6) Con comunicazione del 27.9.2013, il COA di Messina trasmise la circolare del CNF n.20-C-2013 del 25.9.2013 e convocò il dott. Avocat R.M. per essere inteso prima dell’adozione del provvedimento di cancellazione ex art. 37 R.D. 1578/1933.
7) Il dott. Avocat R.M. intervenne alla seduta del 2.10.2013 contestando la fondatezza delle determinazioni del Ministero di Giustizia e del CNF; il COA assegnò il termine di trenta giorni per ulteriori deduzioni.
8) In data 18.11.2013 pervenne a mezzo fax la diffida a forma dell’Avv. P. B. con la quale si contestava la fondatezza delle contestazioni circa la validità del titolo rilasciato dalla propria struttura e si diffidava il COA dall’adottare qualsiasi provvedimento volto ad arrecare danno agli avocat definitivi stabiliti.
9) Il dott. Avocat R.M. depositò altre memorie in data 18.11.2013 e in data 15.1.2014 e, con successiva istanza del 21.1.2014, chiese di essere nuovamente ascoltato.
10) Espletata l'istruttoria, il COA, ritenuto che, alla luce della documentazione acquisita, la Unionea Nationala a Barourilor Din Romania, della struttura Pompiliu Bota Ordine Costituzional, Struttura Bota, fosse soggetto non legittimato al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale e preso atto “dell’inadeguatezza del titolo abilitativo conseguito”, con deliberazione del 22 gennaio 2014 cancellò il ricorrente dalla Sezione speciale degli avvocati stabiliti.
11) Con atto depositato presso il COA di Messina il 28 aprile 2014, l'Avocat R.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Serraino, impugnò davanti a questo CNF la predetta deliberazione di cancellazione, riproponendo, per il merito della vicenda, le argomentazioni già illustrate innanzi al COA.
12) A sostegno della impugnazione il ricorrente deduce la legittimità dell'iscrizione nella suddetta struttura della Romania e l'efficacia della stessa nell'ordinamento italiano; contesta la nota del Ministero della Giustizia di Romania e la nota del Ministero della Giustizia italiano, diramata agli Ordini con circolare del CNF del 25 sett. 2013, svolgendo vari motivi di censura nei confronti del provvedimento impugnato.
In particolare, il ricorrente: chiede, in via preliminare, istanza di sospensione del provvedimento impugnato; con il primo motivo lamenta, in via preliminare in rito, l’illegittimità della delibera per infondatezza; con il secondo motivo denuncia l’illegittimità della delibera in base alla legislazione rumena; con il terzo motivo di ricorso lamenta il difetto di istruttoria; con il quarto motivo denuncia il difetto e/o carenza di motivazione e l’errata applicazione delle normative europee e nazionali sulla stabilizzazione; con il quinto motivo il ricorrente contesta l’illegittimità del provvedimento impugnato in forza del parere n. 17 reso dalla commissione pareri del CNF in data 25.06.2009; in via istruttoria, chiede l’accesso agli atti del CNF in relazione alle indagini condotte circa l’individuazione dell’autorità rumena competente a rilasciare il titolo di Avocat, e nei confronti del CNF medesimo l’esibizione e la produzione delle comunicazioni intercorse, in entrata ed in uscita, con l’Ambasciata italiana di Bucarest, con il Ministero della Giustizia Rumeno e con quello Italiano, riguardanti la legittimità e legalità della struttura UNBR-Bota e di espletare le eventuali ulteriori indagini al fine di scongiurare provvedimenti di cancellazione infondati e illegittimi.
13) Con la memoria integrativa depositata unitamente a vari documenti in data 2 Marzo 2016, il ricorrente chiede l’annullamento della delibera del COA di Messina anche per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge 247/2012 perché la delibera di cancellazione è stata notificata oltre 40 giorni dal deposito in segreteria invece dei 15 giorni previsti; 2) difetto e/o carenza di motivazione della delibera impugnata ex art 3 l.241/90 punto 1-4 perché il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione e non indica i termini di impugnazione né l’autorità a ciò preposta; 3) violazione dell’art. 111 della Costituzione in quanto il Consiglio ha posto a fondamento della propria decisione la nota del Consiglio nazionale forense ovvero lo stesso organo preposto al giudizio di impugnazione; 4) violazione del regolamento ex art 33 commi 1,2,3 (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22.12.2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
14) Il ricorrente nelle proprie difese richiama al riguardo la legge romena n. 255/2004 e aggiunge che detta legge non aveva disposto lo scioglimento dell’UNBR struttura Bota, che doveva quindi ritenersi legittima anche perché operante da più di dieci anni.
A sostegno di quanto argomentato segnala poi che nel 2011 il CSM romeno, rispondendo all’Avv. B. in merito a chiarimenti da lui richiesti sulla legittimità del suo Ordine, e precisamente sulla situazione giuridica dell’Unione Nazionale degli Avvocati in Romania e degli Ordini Distrettuali costituiti in base a pronunzie giurisdizionali, si era espresso nei seguenti termini: “…..Si constata che nella recente pratica delle istanze giuridiche e dei tribunali, non si sono mai incontrate delle situazioni in cui gli Avvocati, iscritti nell’Albo degli
Avvocati UNBR struttura Bota, siano stati indagati o condannati per l’esercizio abusivo della professione; quindi non si ritiene necessario iniziare uno studio sulla situazione giuridica dell’Unione Nazionale degli Avvocati in Romania e degli Ordini Distrettuali che si sono costituiti in base ad una sentenza”.
Il ricorrente conclude affermando che alla luce di tali dichiarazioni il CSM aveva ritenuto lecito l’esercizio della professione da parte degli Avocat iscritti presso UNBR struttura Bota, e che, inoltre, sempre nel 2013, il CSM romeno aveva dichiarato che esclusivamente le Corti di merito e la Corte di legittimità possono esprimersi sulla qualità di rappresentante di una persona, la quale si presenta come avvocato.
Viene inoltre rilevato dal ricorrente che la mancata iscrizione nel sistema IMI (International Market Information System) non può costituire indice di illegittimità della struttura UNBRBota al rilascio del titolo di Avocat.
15) Alla udienza del 21 Aprile 2016, fissata per la discussione del ricorso, il Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e in subordine il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha rinunziato al ricorso e ha esibito la comunicazione del Coa di Messina del 9.4.2016 con la quale detto COA certifica che “l’Avv. M. R., nato ………….. iscritto all’Albo degli Avvocati stabiliti tenuto da questo Consiglio con delibera del 24.4.2013, è stato cancellato dallo stesso per trasferimento all’Albo di Caltagirone con delibera del 23.3.2016” e ha concluso per la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e in subordine per l’accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere trattata la rinunzia al procedimento formalizzata alla udienza del 21 Aprile dal nuovo difensore del reclamante il quale peraltro non risulta in possesso di procura speciale che lo abiliti a tanto: nella fattispecie in esame non può quindi ricorrere un’ipotesi di cessazione della materia del contendere alla luce dell’inefficacia della dichiarazione dispositiva che è priva di effetti essendo resa esclusivamente dal difensore non legittimato.
Quanto alla richiesta di sospensione del provvedimento impugnato ,come formulata nel ricorso proposto innanzi a questo CNF, non pare esservi luogo a provvedere in quanto la stessa proposizione del ricorso, a mente del comma 14 dell’art. 17 legge n. 247/2012 , ha prodotto sul provvedimento impugnato gli effetti sospensivi invocati, tanto è vero che in pendenza di questo è stato consentito al COA di Messina di deliberare la cancellazione del M., per trasferimento presso altro Ordine forense.
Ed infatti l’illegittimità dell’iscrizione per difetto di titolo abilitativo pronunciato dal COA di Messina non è sanato dal trasferimento dell’interessato presso diverso Ordine.
Nel merito il ricorso è privo di fondamento.
Le domande e le eccezioni formulate con le note prodotte dal ricorrente in data 2 marzo 2016, costituiscono indubbiamente un aliquid novi rispetto alla originaria tesi difensiva formulata con il ricorso, per cui le stesse vanno considerate inammissibili, in quanto con le memorie possono illustrarsi i motivi proposti, ma non possono essere introdotti motivi nuovi.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.Lvo n. 96/2001 “L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine”.
Si ricava da detta disposizione che alla sezione speciale dell’albo possono accedere soltanto coloro che sono iscritti presso la “competente” organizzazione professionale dello Stato romeno. Dall’istruttoria compiuta dal COA di Messina è emerso che la “competente” organizzazione professionale della Romania è stata individuata dal Ministero della giustizia italiano mediante il sistema IMI nella UNBR tradizionale.
È noto che il Ministero di Giustizia, con nota del 4.3.2015, pervenuta il 5.3.2015, ha comunicato che l’unica autorità preposta al rilascio in Romania del titolo di avvocato ai fini sopra indicati è l'UNBR con sede in Palatul de Justitie Spaiul Indipendentei n. 5, Cod. 050091, Bucarest (c.d. UNBR tradizionale) e che tale informazione era stata acquisita tramite il canale ufficiale di comunicazione tra autorità nazionali, costituito dal sistema IMI.
Nella nota del 4.3.2015 il predetto Ministero ha infatti comunicato a questo CNF di avere proceduto ad acquisire informazioni a mezzo del sistema di comparazione tra autorità degli Stati membri dell'Unione Europea denominato IMI (International Market Information System), il cui utilizzo è divenuto obbligatorio in materia ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1024/2012, secondo il quale: “L’IMI è utilizzato per la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri e tra le autorità competenti tra gli Stati membri e la Commissione necessaria per l'attuazione degli atti dell'Unione nel settore del mercato interno” ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che prevedono una cooperazione amministrativa, compreso lo scambio di dati personali, tra gli Stati membri o tra gli Stati membri e la Commissione.
Ha precisato inoltre il Ministero che in data 28 dic. 2013 è stata pubblicata sulla GU UE la direttiva “recante modifica della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno”,con il numero 2G13/55/UE; e che l'art. 456 di detta direttiva (“Coopoerazione amministraiva e competenze esecutive”) a seguito della modifica, oltre a mantenere fermo quanto già disposto in apertura: “Le Autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello di origine collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l'applicazione della presente direttiva”, aggiunge un paragrafo secondo il quale “le autorità competenti devono utilizzare il sistema IMI” come peraltro già emergeva dal regolamento UE n. 1024/2012 sopra citato.
Alla luce di quanto precede l'accertamento eseguito dal Ministero è vincolante nella presente controversia. Ai fini del riconoscimento dei titoli professionali, infatti, le informazioni che provengono dall'autorità dichiarata competente dalla Romania nell'ambito del sistema IMI, appositamente istituito all'interno dell'Unione Europea, rivestono carattere pienamente ufficiale.
Ne consegue che privo di rilevanza è il motivo di impugnazione con il quale si contesta da parte del ricorrente la nota della funzionaria del Ministero della giustizia romeno, signora V.O., in quanto l'individuazione dell'organizzazione competente in Romania prescinde dalla predetta nota. Invero, ciò che rileva, ai fini che qui interessano, è unicamente il sistema IMI, di cui si è detto, come risulta dalle precisazioni contenute nella citata nota del Ministero della giustizia italiano nella quale si legge: “..........in base alle informazioni ufficiali acquisite da questa Direzione Generale presso le autorità romene ed in particolare presso il Ministero della Giustizia, si comunica che l’autorità competente cui rivolgersi al fine di verificare la validità del titolo di avokat acquisito in Romania è costituito dalla Unionea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.). con sede in PalatuI de Justitie, Splaiul Indipendentei nr. 5, Sector 5, Cod. 050091 Bucarest; e-mail: unbr&br.ro; sito ufficiale: http:///\vww.unbr.ro/.
L’U.N.B.R. citato con altri nomi simili è infatti indicato dalla Romania quale autorità competente ad operare in questa materia attraverso il sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell’Unione Europea EVO, come emerge da tutti gli accessi effettuati sul citato sistema informatico, da ultimo, per ulteriore conferma, in data odierna.
Nell'ambito delle procedure instaurate davanti a questa Direzione Generale, l'UNBR menzionata ha risposto in modo costante e sostanzialmente identico che:
- la professione di avvocato è regolamentato in Romania con la Legge n. 51/1995, che richiede – ai fini dell'esercizio della professione – l'iscrizione alla Uniionea Nationale a Baraurilor din Romania (National Associations of Romanian Bars – UNBR);
- qualunque attività compiuta al di fuori di tale Ente è vietata dalla legge ed in ogni documento fornito da questi Enti ilegali è nullo a norma di legge” denominato (Internal Market Information System)”.
Irrilevante è pure il richiamo operato dal ricorrente alle sentenze di giudici romeni riguardanti controversie in cui è stata coinvolta l'organizzazione BOTA e/o professionisti alla stessa iscritti, atteso che esso istante non è stato parte in detti giudizi, e che, comunque, gli stessi non riguardano, sotto alcun profilo, il sistema IMI.
Orbene, poiché il ricorrente non risulta iscritto in Romania presso la UNBR tradizionale bensì presso una diversa organizzazione professionale e non è quindi in possesso del titolo richiesto dal citato articolo 6 del D.Lvo n. 96/2001, correttamente il COA di Roma ne ha deliberato, in autotutela, la cancellazione dalla Sezione speciale dell'albo per difetto del titolo ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 247/2012.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità di detto provvedimento anche sotto altri profili deducendo che per la rimozione in via di autotutela dell'atto amministrativo di iscrizione nell'albo non è sufficiente l'errore in cui sia eventualmente incorso il Consiglio nella relativa deliberazione, ma è necessario l'accertamento dell’interesse pubblico alla rimozione dell'atto stesso. Ha inoltre affermato che la disposta iscrizione doveva ritenersi diritto acquisito in virtù del principio dell'affidamento dovendo egli considerarsi terzo in buona fede. Ha richiamato al riguardo un parere reso dal CNF al COA di Vicenza nel 2009 in materia di esercizio del potere di autotutela.
Anche detti motivi sono privi di fondamento.
L'esercizio della professione di avvocato in Italia è regolamentato nell'interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell'affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). L'interesse pubblico alla rimozione dell'iscrizione nell'albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante all'esercizio della professione è dunque in re ipsa, anche alla luce dell'art. 33, c. V, della Costituzione, e non ha bisogno di specifica motivazione stante l'assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell'iscrizione stessa.
Secondo la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, III^, 25.2.2013, n. 1135) per i provvedimenti aventi effetti giuridici perduranti nel tempo il principio di legalità impone il loro adeguamento al quadro normativo di riferimento in ogni momento. Per tali atti l'interesse pubblico all'esercizio dell'autotutela deve pertanto ritenersi in re ipsa, identificandosi nella cessazione stessa di ulteriori effetti in contrasto con la legge. Indipendentemente da tale assorbente rilievo va ricordato che “in sede di adozione di atti di autotutela la comparazione tra interesse pubblico e quello privato è necessaria nel caso in cui l'esercizio dell'autotutela discenda da errori di valutazione dovuti all'Amm.ne pubblica, non certo in via di principio quando lo stesso è dovuto a causa di comportamenti del soggetto privato che hanno indotto l'Autorità Amm.va ad emanare un atto risultato poi illegittimo” (Cons. Stato, VIA, 6.12.2013, n. 5854).
Va infine ad abundantiam osservato che il ricorrente alla data della cancellazione (22 Gennaio 2014) non aveva ancora maturato il triennio prescritto dall'art. 12, c. 1, del D.Lvo n. 96/2001 e pertanto nessun diritto aveva acquisito per l'iscrizione nell'albo ordinario.
Peraltro, l'articolo 21 nonies della L. n. 241/90 non fissa un termine ultimo oltre il quale l'esercizio dell'attività di autotutela è illegittima, riconducendo la valutazione in concreto in ordine alla tempistica della vicenda al parametro di valutazione della ragionevolezza del termine che nel caso in esame non può considerarsi irrazionale essendo di appena undici mesi e venti giorni.
Il potere di annullamento è stato quindi correttamente esercitato dal COA ai sensi dell'articolo 21 octies della legge n. 241/90 il quale dispone che: “è annullabile il provvedimento adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o incompetenza”.
Ne consegue pertanto il rigetto del ricorso, con ordine alla Segreteria del CNF, stante la specifica richiesta in tal senso del P.G., di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica, perché abbia a valutare, la sussistenza di eventuali ipotesi di responsabilità penale per il reato di truffa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 54 RDL 27.11.1933, n. 1578; 59 e ss. RDL 22.1.1934, n. 37; 6 D.Lvo n. 96/201 e 17 L. n. 247/2012;
rigetta il ricorso.
Manda alla segreteria perché trasmetta copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica di Roma ed a quella di Messina, perché abbiano a valutare, la sussistenza di eventuali ipotesi di responsabilità penale.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.
Così deciso in nella camera di consiglio del 21 Aprile 2016.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE f.f.
Avv. Rosa Capria Avv. Francesco Logrieco
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 14 luglio 2016
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria
< Prec. | Succ. > |
---|