{mosimage} Non possono stare tranquilli i colleghi avvocati che essendo anche dipendenti pubblici a part time ridotto non sono stati ancora cancellati d'ufficio dall'albo professionale dai propri Consigli dell'Ordine. Corrono un grave rischio nel fidarsi della tolleranza, oppure della pratica impossibilità di conoscere e gestire le situazioni di migliaia di iscritti, o infine del "coraggio" di quei Consigli dell'Ordine che non hanno ottemperato all'invito pressante del C.N.F. a cancellare i soggetti divenuti incompatibili dopo il periopdo di "limbo" di 36 mesi previsto dalla l. 339/03. Il rischio è che, a prescindere dalla cancellazione dall'albo per riconosciuta incompatibilità, incappino, magari tra tanti anni, al momemnto del pensionamento, nella revoca retroattiva dell'iscrizione alla Cassa Forense ai sensi dell'art. 2 della legge n. 319 del 22/7/1975. In materia previdenziale esiste una apposita e specifica discipline dell'incompatibilità. L'art. suddetto, al comma 3, dispone, infatti, che l'incompatibilità di cui all'art. 3 del r.d.l. n. 1578/1933, "ancorchè l'incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente, preclude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta". L'importanza della questione ci porterà ad approfondirla; per ora la segnaliamo alla prudenza di coloro che confidano nella tolleranza, nel coraggio o nelle scarse capacità altrui.
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