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Su G.U. del 10 ottobre i criteri per nomina e conferma di VPO e GOT

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{mosimage} Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 10/10/2007 sono pubblicati i decreti ministeriali del 26/9/2007 "Modifica e integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei vice Procuratori onorari" e "Modifica e integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei Giudici onorari di Tribunale".  Quanto alle incompatibilità stabiliscono che avvocati e praticanti che saranno magistrati onorari non potranno esercitare la professione forense negli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale svolgeranno le funzioni e non potranno rappresentare o difendere le parti nei procedimenti che eventualmente seguiranno a quelli che si saranno svolti innanzi ai medesimi uffici. Si conta di coprire le carenze d'organico attuali che vedono in servizio 2.013 GOT su 2.491 previsti e 1.174 VPO su 1.936 previsti. Il CSM procederà a coprire i posti vacanti e poi utilizzerà la graduatoria per coprire eventuali vuoti d'organico che si manifestassero fino alla pubblicazione del successivo bando. Dal 10 ottobre gli aspiranti hanno 40 giorni per presentare domanda per la nomina o la conferma (previo giudizio di idoneità e redazione di graduatoria da parte del Consiglio Giudiziario nella composizione allargata di cui all'art. 4, comma 1, l. 374/1991). Si prevede, a pena di inammissibilità della domanda,  che dovrà esser inviato per via telematica al CSM il modulo (mod. N) pubblicato sul sito del CSM (  www.csm.it )  e consegnando o trasmettendo con raccomandata A.R. lo stesso modulo (originale e due copie) nonchè i modelli N1 e N2 (pure pubblicati sul sito del CSM) al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello competente in riferimento agli uffici giudiziari ai quali si aspira (al massimo potranno essere indicate in domanda quattro sedi di assegnazione). Gli iscritti all'albo degli avvocati possono presentare domanda, oltre che per il distretto di residenza, anche per un altro distretto.   LEGGI DI SEGUITO I DUE DECRETI PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DECRETO 26 Settembre 2007 

Modifica  ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei
Giudici onorari di Tribunale.

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto  il  decreto  ministeriale  4 maggio  2005  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, relativo ai criteri per
la  nomina  e  la  conferma  dei giudici onorari di tribunale, con il
quale  e'  stato  recepito  il  testo  della  circolare del Consiglio
superiore   della   magistratura   P-10358/2003   coordinato  con  le
successive modifiche ed integrazioni;
  Vista la delibera in data 19 luglio 2007, diramata con circolare n.
P  17794/2007, con la quale il Consiglio superiore della magistratura
ha  apportato  ulteriori  modifiche  ai  criteri  per  la nomina e la
conferma dei giudici onorari di tribunale;
  Ritenuta la necessita' di emanare un nuovo decreto ministeriale che
recepisca  il  testo  della  circolare  del Consiglio superiore della
magistratura  n.  P-10358/2003 coordinato con le successive modifiche
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  42-ter,  ultimo  comma, del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                 Disposizioni di carattere generale

  1.  I  giudici  onorari  di tribunale sono nominati con decreto del
Ministro  della  giustizia,  in  conformita'  alla  deliberazione del
Consiglio  superiore  della  magistratura,  su proposta del consiglio
giudiziario  competente  per  territorio  nella composizione prevista
dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
  2.  Il  numero  dei  giudici onorari presso ogni tribunale non puo'
essere  superiore alla meta' dei magistrati professionali previsti in
organico  per l'ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di
servizio  -  da  motivare  espressamente - consiglino di elevare tale
numero.

       
     
                               Art. 2.

                 Nomina (requisiti e documentazione)

  1.  Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a giudice
onorario di tribunale e' necessario che l'aspirante:
    a) sia cittadino italiano;
    b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
    c) abbia l'idoneita' fisica e psichica;
    d) abbia un'eta' non inferiore a venticinque anni e non superiore
a  sessantanove anni, con riferimento, per la nomina, alla data della
relativa   delibera  e,  per  la  conferma,  alla  data  di  scadenza
dell'incarico da confermare;
    e) abbia  la residenza in un comune compreso nel distretto in cui
ha  sede l'ufficio giudiziario per il quale e' presentata la domanda,
fatta  eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato
o le funzioni notarili;
    f) abbia  conseguito  la  laurea  in  giurisprudenza  (laurea  in
giurisprudenza  quadriennale  di  cui alla legislazione universitaria
previgente  all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e
dei   corsi   universitari  o  laurea  specialistica)  in  una  delle
universita'  della  Repubblica  o presso una universita' estera di un
Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
    g) non  abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva  per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di
prevenzione o di sicurezza;
    h) abbia   tenuto  condotta  incensurabile  cosi'  come  previsto
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modifiche ed integrazioni.
  I  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data di scadenza del
termine  per la presentazione della domanda di nomina e alla scadenza
dell'incarico  da  confermare, salvo quanto previsto, con riguardo ai
limiti di eta', al comma 1, lettera d) che precede.
  2.  Per  la  nomina  a giudice onorario del tribunale di Bolzano e'
richiesta inoltre:
    a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;
    b) appartenenza  ad  uno  dei  tre  gruppi  linguistici  (art. 8,
comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976).
  3. Domanda di ammissione alla procedura di selezione.
  La  presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di
selezione  deve avvenire compilando ed inviando per via telematica al
Consiglio  superiore  della  magistratura l'apposito modulo (mod. N),
reperibile  sul  sito  del  Consiglio  superiore  della  magistratura
(
www.csm.it)  e,  altresi',  consegnando  ovvero  facendo pervenire a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente
compilato  e sottoscritto, in originale e in due copie, unitamente ai
mod.  N1  e  N2  reperibili  sul  sito  del  C.S.M.  (
www.csm.it), al
presidente  della  Corte  d'appello  nel  cui  distretto ricadono gli
uffici  per i quali si chiede la nomina, entro e non oltre il termine
di  quaranta  giorni  a  decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica del decreto del Ministero della giustizia
che  recepisce  la  delibera consiliare con la quale vengono aperti i
termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alle
procedure di selezione per la nomina a giudice onorario di tribunale.
  L'omissione  anche di una soltanto delle modalita' di presentazione
sopraindicate determina l'inammissibilita' della domanda.
  Chi  e'  iscritto  all'albo  degli avvocati puo' presentare domanda
oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.
  Nelle  domande  deve  essere  complessivamente  indicato  un numero
massimo di quattro circondari presso i quali il richiedente chiede di
essere assegnato.
  Le  indicazioni  di  sedi  eccedenti quelle consentite si ritengono
come non effettuate.
  L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita' per mancata
ricezione  della  domanda  cartacea,  ne' per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o
comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito o forza
maggiore.
  L'Amministrazione   non   provvede  a  regolarizzare,  integrare  o
modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di
cui al comma 1 del presente punto 3.
  Ogni aspirante dovra' dichiarare:
    a) il proprio cognome e nome;
    b) la data ed il luogo di nascita;
    c) idoneita' fisica e psichica;
    d) il  numero  di  codice  fiscale,  allegando la fotocopia della
tessera rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze;
    e) l'universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea in
giurisprudenza e la data del conseguimento;
    f) il possesso della cittadinanza italiana;
    g) il  comune  nelle  cui  liste  elettorali e' iscritto ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
    h) di  non  aver  riportato  condanne per delitti non colposi o a
pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza;
    i) di  non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario  giudiziale  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
    j) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento
penale;
    k) di  non  essere  mai  stato  revocato  o  non confermato nelle
funzioni  di  magistrato onorario (in caso contrario dovra' indicare,
ai  sensi  dell'art.  43  del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
    l) di  non  versare  in  alcuna  delle  cause di incompatibilita'
previste  dall'art.  42-quater  del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12;
    m) di  non  versare  in nessuna causa d'incompatibilita' ai sensi
dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
  Per  gli  aspiranti alla nomina a giudice onorario del tribunale di
Bolzano inoltre:
    n) di  essere  in  possesso  dell'attestato previsto dall'art. 4,
comma 3,  n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752;
    o) l'appartenenza  ad  uno  dei tre gruppi linguistici: italiano,
tedesco o ladino.
  In  calce alle dichiarazioni rese (mod. N) l'aspirante deve apporre
la  propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti
da  dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  4. Presentazione dei documenti.
  Nei  termini di cui al precedente punto 3, dovranno essere prodotti
dall'interessato:
    a) istanza di nomina (mod. N);
    b) certificato  medico  attestante  l'idoneita' fisica e psichica
rilasciato da un ente pubblico (ASL o medico militare);
    c) nullaosta  rilasciato  dall'Amministrazione  di appartenenza o
dal datore di lavoro;
    d) dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' con la quale,
tra  l'altro,  l'interessato  dichiara  l'insussistenza  di  cause di
incompatibilita'  ai  sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 (mod. N1);
    e) dichiarazione  con cui l'aspirante si impegna a non esercitare
la  professione  forense  nell'ambito  del  circondario del Tribunale
presso  il quale abbia a svolgere le funzioni onorarie attribuitegli,
nonche'  a  non  rappresentare  o  difendere  le  parti,  nelle  fasi
successive,  in  procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici e a
cessare  dalle  funzioni di magistrato onorario e di componente laico
di  altri  organi  giudicanti  entro e non oltre il trentesimo giorno
dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina (mod. N2);
    f) documenti  comprovanti il possesso dei titoli di preferenza di
cui al successivo art. 4;
    g) fotocopia   del   documento   d'identita'  (nel  caso  in  cui
l'istanza,  dopo  aver  inserito  i  dati  nel form presente sul sito
internet venga trasmessa per posta);
    h) codice   fiscale   (fotocopia  della  tessera  rilasciata  dal
Ministero dell'economia e finanze).
    5. Nello stesso termine la Corte d'appello acquisisce:
    a) certificato  dei  carichi  pendenti  rilasciato  dalla procura
della Repubblica presso il tribunale;
    b) certificato penale;
    c) rapporto informativo del prefetto;
    d) parere  motivato  del  competente  consiglio dell'ordine degli
avvocati nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense.

       
     
                               Art. 3.

                     Procedimento per la nomina

  1.  Il  presidente  della  Corte  di  appello  provvede,  una volta
istruite  le  istanze  di  nomina dei giudici onorari di tribunale, a
convocare  il  consiglio  giudiziario  nella  composizione  integrata
prevista  dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374,
per la valutazione dei requisiti e dei titoli degli aspiranti giudici
onorari  e  per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro
che  partecipano alle procedure selettive. La proposta di graduatoria
predisposta  dal  consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti
alla  nomina  che  hanno  presentato  le  istanze  nel termine di cui
all'art.  2.  La  predetta  proposta di graduatoria verra' pubblicata
presso la segreteria del consiglio giudiziario oltre che sul sito del
Consiglio superiore della magistratura.
  Eventuali  osservazioni  nei  confronti della graduatoria, proposte
entro  venti  giorni  dalla  sua  approvazione da parte del consiglio
giudiziario,  saranno  valutate  dallo  stesso  consiglio giudiziario
prima  dell'inoltro  della  graduatoria  al Consiglio superiore della
magistratura.
  Predisposta  la  proposta  di  graduatoria il consiglio giudiziario
provvede  ad  inviarla  con i relativi atti (in originale e in copia)
entro  novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2 al
Consiglio superiore della magistratura per la successiva approvazione
e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti.
  Il Consiglio superiore della magistratura procedera' alla copertura
dei  posti  vacanti  iniziando dall'ufficio situato nella citta' sede
della   Corte  d'appello  e  proseguendo  in  ordine  decrescente  in
relazione agli organici di ciascun tribunale.
  Coperti  i  posti  vacanti,  la  graduatoria  verra' utilizzata dal
Consiglio  superiore  della  magistratura fino alla pubblicazione del
successivo  bando  di  concorso,  al  fine  di coprire i posti resisi
eventualmente   vacanti  a  seguito  del  verificarsi  di  una  delle
condizioni  previste  dall'art.  12 del presente decreto. La nomina a
giudice   onorario   di   tribunale  caduca  ogni  ulteriore  istanza
presentata  presso altri uffici giudiziari sia come giudice onorario,
sia come vice procuratore onorario.
  In caso di esaurimento della graduatoria, il presidente della Corte
di  appello puo' richiedere al Consiglio superiore della magistratura
l'attivazione  della  procedura  per  la nomina prevista dal presente
decreto.
  Eventuali   istanze   di  nomina  pervenute  oltre  il  termine  di
presentazione  delle  istanze  di  cui  all'art.  2,  sono dichiarate
inammissibili   con  provvedimento  del  presidente  della  Corte  di
appello.
  2.   Le   proposte   dei   consigli   giudiziari   dovranno  essere
espressamente motivate sui seguenti punti:
    a) possesso  da  parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei
requisiti  oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo
comma, Ordinamento giudiziario;
    b) inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente che
non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non
abbiano  avuto  in  passato  la  conferma  nell'incarico da parte del
Consiglio   superiore  della  magistratura  o  siano  state  da  esso
revocate;
    c) inesistenza   di   fatti   e  circostanze  che,  tenuto  conto
dell'attivita'   svolta   dagli  aspiranti  e  delle  caratteristiche
dell'ambiente,   possano   ingenerare   il   timore   di  parzialita'
nell'amministrazione della giustizia;
    d) idoneita'   degli  aspiranti  ad  assolvere  degnamente  ed  a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da  provate  garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di
credibilita' ed indipendenza;
    e) eventuale  pendenza  di  procedimenti  penali  a  carico degli
aspiranti.
  3.  Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato
i  consigli  giudiziari,  nella  redazione  delle  proposte, dovranno
tenere conto dei pareri motivati espressi dai consigli dell'ordine di
appartenenza.
  4.  I  dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti,
per ciascuna Corte di appello, ai servizi riguardanti la magistratura
onoraria  attesteranno  la  regolare allegazione della documentazione
per  le  istanze  di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione
solo  delle  pratiche  corredate  da  tutta  la documentazione di cui
sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.
  5.  Le  istanze  di  nomina  e  le proposte di conferma dei giudici
onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al
Consiglio  superiore  della  magistratura a cura dei presidenti delle
Corti di appello, in originale e in copia.
  6.   Ad  avvenuta  nomina,  sara'  cura  degli  uffici  interessati
comunicare  al  Ministero e al Consiglio superiore della magistratura
la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.
  Dovra', altresi', essere comunicata dal presidente del tribunale la
mancata  presa  di  possesso  nel termine stabilito per l'attivazione
della procedura di decadenza dall'incarico.

       
     
                               Art. 4.

                        Titoli di preferenza

  1.  Costituisce  titolo  di  preferenza  per la nomina, nell'ordine
sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:
    a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
    b) della   professione  di  avvocato,  anche  nella  qualita'  di
iscritto  nell'elenco  speciale  previsto  dall'art. 3, quarto comma,
lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
    c) dell'insegnamento  di  materie  giuridiche nelle universita' o
negli istituti superiori statali;
    d) delle   funzioni  inerenti  ai  servizi  delle  cancellerie  e
segreterie  giudiziarie  con  qualifica  di dirigente o con qualifica
corrispondente   alla   soppressa   carriera  direttiva,  sempre  che
l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello
in cui siano svolte le funzioni suddette;
    e) delle  funzioni  con  qualifica  di  dirigente o con qualifica
corrispondente    alla    soppressa    carriera    direttiva    nelle
amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
  2.  Costituisce,  altresi',  titolo  di  preferenza,  in assenza di
quelli  sopra  indicati,  il  conseguimento  del  diploma biennale di
specializzazione  per  le  professioni  legali di cui all'art. 16 del
decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.
  3.  Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli,
sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
    a) tra     i    titolari    delle    funzioni    indicate    alle
lettere a), c), d), e)   del   precedente   comma primo,  prevale  la
maggiore anzianita' di servizio;
    b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale
la maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale;
    c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
    d) a  residuale  parita'  di titoli si da' preferenza alla minore
anzianita' anagrafica.
  I  documenti  comprovanti  il  possesso  dei suddetti titoli devono
contenere  l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa
di  possesso per le funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi
professionali)   e   di   cessazione   eventualmente   gia'  avvenuta
dell'esercizio delle relative attivita' e funzioni.
  La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione del
titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.
  I   titoli   di   preferenza   conseguiti   o   comunque   prodotti
dall'aspirante  oltre  il  termine  di  scadenza per la presentazione
delle  domande  non  possono  essere  presi in considerazione ai fini
della formazione e definizione della graduatoria.

       
     
                               Art. 5.

                          Incompatibilita'

  1.  Non  possono  esercitare  le  funzioni  di  giudice onorario di
tribunale:
    a) i  membri  del  Parlamento  nazionale ed europeo, i membri del
Governo,  i  titolari  di  cariche  elettive ed i membri delle giunte
degli  enti  territoriali,  i  componenti  degli  organi  deputati al
controllo  sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di
difensore civico;
    b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
    c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti
incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
    d) gli   appartenenti   ad   associazioni  i  cui  vincoli  siano
incompatibili    con    l'esercizio   indipendente   della   funzione
giurisdizionale;
    e) coloro  che  svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti
attivita'  professionale  non  occasionale  per  conto  di imprese di
assicurazione   o   bancaria,  ovvero  per  istituti  o  societa'  di
intermediazione finanziaria.
  2.  Gli  avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono
esercitare  la  professione  forense  dinanzi  agli uffici giudiziari
compresi  nel  circondario  del tribunale presso il quale svolgono le
funzioni di giudice onorario di tribunale e non possono rappresentare
o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi
dinanzi ai medesimi uffici.
  3.   Non  e'  compatibile  con  le  funzioni  onorarie  l'esercizio
dell'attivita'   legale  c.d.  stragiudiziale  diretta  all'esercizio
dell'attivita'  professionale  davanti  all'ufficio o agli uffici nei
quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.
  4. Il giudice onorario di tribunale non puo' assumere l'incarico di
consulente,  perito  o  interprete  nei  procedimenti che si svolgono
dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale
presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
  5.   Non   si   estendono   ai  giudici  onorari  di  tribunale  le
incompatibilita' previste dall'art. 18 - Ordinamento giudiziario.
  6.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 19 - Ordinamento giudiziario
sulle incompatibilita' per rapporti di parentela, affinita', coniugio
o  convivenza  con magistrati ordinari o con altri magistrati onorari
si  applicano  ai  giudici  onorari  di  tribunale, secondo i criteri
dettati   dalla  circolare  del  C.S.M.  adottata  con  delibera  del
23 maggio 2007, in quanto compatibili.
  7.  Si  applica  ai  giudici onorari di tribunale l'art. 8 cpv. del
testo unico leggi elettorali (decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo  1957, n. 361); stante l'inapplicabilita' dell'aspettativa e
del  trasferimento a circoscrizione giudiziaria diversa da quella nel
cui  ambito  si svolgono le elezioni, coloro che intendono candidarsi
hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.

       
     
                               Art. 6.

                              Tirocinio

  1.  Al  fine di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova
nomina  una  indispensabile formazione professionale, i presidenti di
tribunale cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un
periodo  di  tirocinio  della durata di quattro mesi (due nel settore
civile  e  due  in  quello  penale),  anteriormente all'assunzione di
funzioni  giudiziarie,  ed  i consigli giudiziari individueranno, per
ciascun settore, un magistrato di riferimento.
  2.  Il  tirocinio  si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli,
svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare, e la presenza ad
udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali.
  3.  Il consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione
di  incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari
di  tribunale,  mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e
di rappresentanti dell'avvocatura.
  4.  Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento esprimono
in  una relazione una valutazione sulla qualita' dell'impegno e sulla
professionalita'  del  magistrato  onorario nell'esame e nello studio
degli  atti  processuali,  nonche'  sulla  redazione delle minute dei
provvedimenti   e   sulle  attitudini  all'esercizio  delle  funzioni
giurisdizionali.
  5.  Nell'ipotesi  in  cui  anche  in  un  solo  settore  vi sia una
valutazione  negativa  dell'attivita' svolta dal magistrato onorario,
il  presidente  del  tribunale  valuta  se  rinnovare  il  periodo di
tirocinio per ulteriori due mesi. Al termine del secondo periodo, ove
l'esito   del  tirocinio  sia  ancora  negativo,  il  presidente  del
tribunale  redige  apposita relazione per l'inizio della procedura di
revoca dall'incarico di cui all'art. 42-sexies, comma 2, lettera c) -
Ordinamento  giudiziario, secondo quanto previsto dal successivo art.
13.

       
     
                               Art. 7.

                              Conferma

  1.   Ai  fini  della  conferma,  il  consiglio  giudiziario,  nella
composizione  prevista  dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre
1991, n. 374, esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un
giudizio   di   idoneita'  alla  continuazione  dell'esercizio  delle
funzioni  sulla  base  di  ogni  elemento  utile,  compreso l'esame a
campione dei provvedimenti.
  2. Il giudizio di idoneita' costituisce requisito necessario per la
conferma.
  3.  Alla  domanda  di  conferma  da  presentare  al  presidente del
tribunale,  a  pena  di inammissibilita', almeno sei mesi prima della
data  di  scadenza  del  mandato (art. 8, n. 3 del presente decreto),
redatta sull'apposito modulo (mod. C, allegato) debitamente compilato
dall'interessato, dovranno essere allegate:
    a) autocertificazione  comprovante  il permanere dei requisiti di
cui  all'art.  2,  comma 1,  lettere a), b),  d), e), g),  (mod.  C1,
allegato);
    b) dichiarazione   con  cui  il  confermando  si  impegna  a  non
esercitare  la  professione  forense  nell'ambito del circondario del
tribunale  presso  il  quale  svolge  le funzioni (art. 5), (mod. C2,
allegato);
    c) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilita'
ex art. 19 - Ordinamento giudiziario (art. 5), (mod. C1, allegato).
  4.   Il  presidente  del  tribunale  redigera'  apposita  relazione
sull'attivita'  svolta  dall'interessato  nel  triennio  decorso, con
l'allegazione  dei  prospetti  statistici relativi a detto periodo, e
sull'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilita'.
  5.  Ai  fini  della  conferma, i consigli giudiziari terranno conto
della  valutazione  espressa  dal  presidente del tribunale presso il
quale il giudice onorario ha prestato la propria attivita'.

       
     
                               Art. 8.

         Durata dell'incarico e procedimento per la conferma

  1.  La  nomina  a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre
anni. Il titolare puo' essere confermato, alla scadenza, per una sola
volta.
  2.  Alla scadenza della conferma non puo' riproporsi alcuna istanza
di  nomina  a  giudice onorario di tribunale presso qualsiasi ufficio
giudiziario.
  3.  Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico
triennale  gli  interessati  dovranno  presentare domanda di conferma
(mod.  C,  allegato)  ed  i capi degli uffici dovranno immediatamente
procedere alla relativa istruttoria.
  4.   La  domanda  di  conferma  va  presentata  al  presidente  del
tribunale,  il  quale, una volta istruita, la trasmette al presidente
della Corte di appello con il proprio parere motivato.
  5.  Alla  scadenza  del  triennio,  il consiglio giudiziario, nella
composizione  prevista  dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre
1991,  n.  374,  esprime  un giudizio di idoneita' alla continuazione
dell'esercizio  delle  funzioni  sulla  base  di ogni elemento utile,
compreso  l'esame  a  campione  dei  provvedimenti.  Il  giudizio  di
idoneita' costituisce requisito necessario per la conferma.
  6.  La  nomina dei giudici onorari di tribunale, pur avendo effetto
dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-ter, comma 1 -
Ordinamento  giudiziario,  ha  durata  triennale  con  decorrenza dal
primo gennaio dell'anno successivo al decreto ministeriale di nomina.

       
     
                               Art. 9.

              Assegnazione ad altro ufficio o funzione

  1.  Il giudice onorario di tribunale puo' presentare domanda per il
conferimento di analoghe funzioni presso altro tribunale partecipando
all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3.
  2.  Entro  trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina,
il  giudice  onorario  di  tribunale dovra' dimettersi dal precedente
incarico.
  3.  In  caso  di  assegnazione  ad  altro  ufficio,  secondo quanto
previsto  dai  precedenti commi, al giudice onorario di tribunale non
si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.
  4.  In  ogni  caso  la durata complessiva dell'attivita' di giudice
onorario di tribunale non puo' derogare i limiti di cui all'art. 8.
  5.  Il giudice onorario di tribunale puo' presentare domanda per la
partecipazione  alle  procedure  di  selezione  per  la nomina a vice
procuratore  onorario  o  a  giudice  di  pace.  L'eventuale nomina a
seguito  dell'espletamento dell'ordinaria procedura di cui all'art. 3
deve   intendersi   nomina   ad  una  funzione  onoraria  diversa  ed
incompatibile con quella svolta.

       
     
                              Art. 10.

                          Doveri e diritti

  1.  Il  giudice  onorario  di tribunale e' tenuto a svolgere le sue
funzioni  in  posizione  di  assoluta  indipendenza ed autonomia, nel
rispetto  dell'imparzialita' e del ruolo di terzieta' richiesto dalla
funzione  giurisdizionale,  nonche' all'osservanza di tutti gli altri
doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
  2.  La  competente  autorita'  giudiziaria  dovra'  dare tempestiva
comunicazione   al   Consiglio  superiore  della  magistratura  della
pendenza  di  procedimenti  penali  instaurati  successivamente  alla
nomina  o  conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire
le  opportune  valutazioni  in  ordine all'eventuale dichiarazione di
decadenza o alla revoca.

       
     
                              Art. 11.

Sorveglianza  sull'adempimento  dei  doveri  dei  giudici  onorari di
                              tribunale

  1.   Il   presidente   del   tribunale  ha  l'obbligo  di  vigilare
sull'attivita'  dei  giudici onorari e riferisce entro il 31 dicembre
di  ciascun  anno  al  consiglio  giudiziario  sul buon andamento del
servizio con apposita relazione. Tale compito puo' essere delegato ad
altro magistrato dell'ufficio nell'ambito del progetto tabellare.
  2.  Nell'ambito dell'attivita' di cui al precedente comma, e' fatto
obbligo  al  capo  dell'ufficio  di  vigilare  sulla effettiva durata
dell'incarico  del  magistrato  onorario,  attivando  tempestivamente
prima  della  scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste
di nuova nomina.
  3.  Il  presidente  del tribunale che venga a conoscenza di fatti o
comportamenti  di  possibile  rilievo  ai  fini di un procedimento di
decadenza o disciplinare, da' tempestivo avvio al procedimento di cui
al successivo art. 13.

       
     
                              Art. 12.

             Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio

  1. Il giudice onorario di tribunale cessa dall'incarico:
    a) per il compimento del settantaduesimo anno di eta';
    b) per  scadenza  del  termine  di  durata  della  nomina o della
conferma;
    c) per dimissioni.
  2. Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:
    a) se   non  assume  le  funzioni  entro  sessanta  giorni  dalla
comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine
piu'  breve  eventualmente  fissato  dal  Ministro della giustizia ai
sensi dell'art. 10 - Ordinamento giudiziario;
    b) se   non   esercita   volontariamente   le  funzioni  inerenti
all'ufficio;
    c) se  viene  meno  uno dei requisiti necessari o sopravviene una
causa di incompatibilita'.
  3.  Il  giudice  onorario  di tribunale e' revocato dall'ufficio in
caso  di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad
esito negativo del tirocinio.

       
     
                              Art. 13.

                 Procedura per la decadenza e revoca

  1.   Nell'ipotesi  in  cui  la  cessazione  e  la  decadenza  siano
determinate,   rispettivamente,   per   le   ragioni  previste  dalle
lettere a)    e c)    del    comma 1    e a)    e b)    del   comma 2
dell'articolo precedente,   poiche'   si   tratta  di  prendere  atto
dell'accadimento   di   un   fatto   al   quale  la  legge  ricollega
automaticamente  determinati  effetti,  il  Consiglio superiore della
magistratura  dispone  la  immediata  cessazione  ovvero la immediata
decadenza  del  magistrato  onorario appena la condizione si verifica
senza disporre ulteriori accertamenti.
  2.  Nelle  ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno
di  uno  dei  requisiti  necessari o dal sopravvenire di una causa di
incompatibilita'  (art.  12,  comma 2,  lettera  c)  e  di revoca per
inosservanza  dei  doveri inerenti all'ufficio (art. 12, comma 3), il
presidente  del  tribunale  che  abbia  avuto notizia di un fatto che
possa  dar  luogo  alla  decadenza  o  alla  revoca  per  le  ragioni
sopraindicate,   puo',   in   ogni  momento,  proporre  al  consiglio
giudiziario  integrato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n.
374/1991, da cinque avvocati designati dai consigli dell'ordine degli
avvocati  del  distretto di Corte d'appello, la revoca o la decadenza
del giudice onorario.
  3.   Il   consiglio   giudiziario  integrato  dovra'  formulare  la
contestazione   indicando   succintamente  i  fatti  suscettibili  di
determinare l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le
notizie  dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine
di  quindici  giorni  dal  ricevimento  dell'atto, l'interessato puo'
presentare  memorie  e  documenti  o indicare circostanze sulle quali
richiede indagini o testimonianze.
  4.  Ove  debba procedersi ad accertamenti, il consiglio giudiziario
ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.
  5.  Il  consiglio  giudiziario,  anche all'esito degli accertamenti
effettuati,   se   la  notizia  si  e'  rivelata  infondata,  dispone
l'archiviazione del procedimento; in caso contrario, viene notificato
tempestivamente  all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati
per  la  deliberazione,  avvertendolo  che  ha  facolta'  di prendere
visione  degli atti relativi alla notizia dalla quale e' scaturito il
procedimento  e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato e'
avvertito,  altresi',  che potra' comparire personalmente, che potra'
essere  assistito  da  un  difensore  scelto  tra i magistrati, anche
onorari,  appartenenti  all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del
libero  Foro  e  che se non si presentera' senza addurre un legittimo
impedimento  si  procedera'  in  sua  assenza. La data fissata per la
deliberazione  deve  essere  notificata almeno dieci giorni prima del
giorno fissato.
  6.   Ciascun  membro  del  consiglio  giudiziario  ha  facolta'  di
rivolgere  domande  all'interessato  sui fatti a lui riferiti. Questi
puo'  presentare  memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri
di  non  aver  potuto  produrre  in  precedenza. Il presidente da' la
parola  al  difensore,  se presente, ed infine all'interessato che lo
richieda.
  7. All'esito di tale attivita' il consiglio giudiziario inviera' la
proposta  motivata  di  decadenza  o di revoca al Consiglio superiore
della magistratura.
  8.   In  quanto  titolare  del  potere  decisionale,  il  Consiglio
superiore  della  magistratura  potra'  accogliere  la  proposta  del
consiglio  giudiziario,  ovvero,  nel  caso  in cui la stessa non sia
condivisa,  modificarla,  procedendo,  se  necessario,  a  richiedere
chiarimenti  al  consiglio  giudiziario  stesso o all'espletamento di
ulteriore attivita' istruttoria.
  9.  La  cessazione,  la  decadenza  o  la  revoca  dall'ufficio  e'
dichiarata  o  disposta  con decreto del Ministro della giustizia, in
conformita'   alla   deliberazione   del  Consiglio  superiore  della
magistratura.
  10.  In  caso  di  cessazione,  decadenza o revoca dall'incarico di
giudice  onorario di tribunale, il presidente del tribunale chiede al
Consiglio  superiore  della  magistratura di nominare a copertura del
posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l'ordine
progressivo della graduatoria deliberata dal C.S.M.
    Roma, 26 settembre 2007

                                                Il Ministro: Mastella 

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 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 Settembre 2007

Modifica  ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei
vice Procuratori onorari.

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto  il  decreto  ministeriale  4 maggio  2005  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, relativo ai criteri per
la  nomina  e  la  conferma  dei  vice  procuratori  onorari presso i
Tribunali  ordinari,  con  il  quale e' stato recepito il testo della
circolare  del  Consiglio  superiore della magistratura P- 10370/2003
coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;
  Vista la delibera in data 19 luglio 2007, diramata con circolare n.
P  17795/2007, con la quale il Consiglio superiore della magistratura
ha  apportato  ulteriori  modifiche  ai  criteri  per  la nomina e la
conferma dei vice procuratori onorari presso i Tribunali ordinari;
  Ritenuta la necessita' di emanare un nuovo decreto ministeriale che
recepisca  il  testo  della  circolare  del Consiglio superiore della
magistratura n. P - 10370/2003 coordinato con le successive modifiche
ed integrazioni;
  Visti  gli  articoli 42-ter,  ultimo  comma, e 71 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                 Disposizioni di carattere generale

  1.  I  vice  procuratori  onorari  sono  nominati  con  decreto del
Ministro  della  giustizia,  in  conformita'  alla  deliberazione del
Consiglio  superiore  della  magistratura,  su proposta del Consiglio
giudiziario  competente  per  territorio  nella composizione prevista
dall'art.  4,  comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. Ad essi
si  applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater,
42-quinques  e  42-sexies  dell'ordinamento giudiziario, in forza del
richiamo  contenuto  nell'art.  71, comma 2, dello stesso ordinamento
giudiziario.
  2.  Il  numero  dei  vice  procuratori  onorari delle Procure della
Repubblica  presso ogni Tribunale non puo' essere superiore al numero
dei  magistrati  professionali  previsti  in  organico  per l'Ufficio
interessato,  salvo che specifiche esigenze di servizio - da motivare
espressamente - consiglino di elevare tale numero.

       
     
                               Art. 2.

                 Nomina (requisiti e documentazione)

  1.  Per  conseguire  la  nomina (e per ottenere la conferma) a vice
procuratore onorario e' necessario che l'aspirante:
    a) sia cittadino italiano;
    b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
    c) abbia l'idoneita' fisica e psichica;
    d) abbia un'eta' non inferiore a venticinque anni e non superiore
a  sessantanove anni, con riferimento, per la nomina, alla data della
relativa   delibera  e,  per  la  conferma,  alla  data  di  scadenza
dell'incarico da confermare;
    e) abbia  la residenza in un comune compreso nel distretto in cui
ha  sede l'ufficio giudiziario per il quale e' presentata la domanda,
fatta  eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato
o le funzioni notarili;
    f) abbia  conseguito  la  laurea  in  giurisprudenza  (laurea  in
giurisprudenza  quadriennale  di  cui alla legislazione universitaria
previgente  all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e
dei   corsi   universitari  o  laurea  specialistica)  in  una  delle
Universita'  della  Repubblica  o presso una universita' estera di un
Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
    g) non  abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva  per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di
prevenzione o di sicurezza;
    h) abbia condotta incensurabile cosi' come previsto dall'art. 35,
comma 6,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni.
  I  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data di scadenza del
termine  per la presentazione della domanda di nomina e alla scadenza
dell'incarico  da  confermare, salvo quanto previsto, con riguardo ai
limiti di eta', al comma 1, lettera d) che precede.
  2.  Per  la  nomina a vice procuratore onorario della procura della
Repubblica presso il tribunale di Bolzano e' richiesta inoltre:
    a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;
    b) appartenenza  ad  uno  dei  tre  gruppi  linguistici  (art. 8,
comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976).
  3. Domanda di ammissione alla procedura di selezione.
  La  presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di
selezione  deve avvenire compilando ed inviando per via telematica al
Consiglio  superiore  della  magistratura l'apposito modulo (mod. N),
reperibile  sul  sito  del  Consiglio  superiore  della  magistratura
(
www.csm.it)  e,  altresi',  consegnando  ovvero  facendo pervenire a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente
compilato  e  sottoscritto, in originale e in due copie unitamente ai
mod.  N1  e  N2  reperibili  sul  sito  del C.S.M. (
www.csm.it ), al
Procuratore  generale  della Repubblica presso la Corte d'Appello nel
cui  distretto  ricadono  gli uffici per i quali si chiede la nomina,
entro  e  non  oltre  il termine di quaranta giorni a decorrere dalla
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto
del  Ministero  della  giustizia che recepisce la delibera consiliare
con  la  quale  vengono  aperti  i termini per la presentazione delle
domande  per  la  partecipazione  alle  procedure di selezione per la
nomina a vice procuratore onorario.
  L'omissione  anche di una soltanto delle modalita' di presentazione
sopraindicate determina l'inammissibilita' della domanda.
  Chi  e'  iscritto  all'albo  degli avvocati puo' presentare domanda
oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.
  Nelle  domande  deve  essere  complessivamente  indicato  un numero
massimo  di  quattro  sedi  presso  le quali il richiedente chiede di
essere assegnato.
  Le  indicazioni  di  sedi  eccedenti quelle consentite si ritengono
come non effettuate.
  L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita' per mancata
ricezione  della  domanda  cartacea,  ne' per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della domanda, dovuta a disguidi postali o
comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito o forza
maggiore.
  L'Amministrazione   non   provvede  a  regolarizzare,  integrare  o
modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di
cui al comma 1 del presente punto 3.
  Ogni aspirante dovra' dichiarare:
    a) il proprio cognome e nome;
    b) la data ed il luogo di nascita;
    c) idoneita' fisica e psichica;
    d) il  numero  di  codice  fiscale,  allegando la fotocopia della
tessera rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze;
    e) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea in
giurisprudenza e la data del conseguimento;
    f) il possesso della cittadinanza italiana;
    g) il  comune  nelle  cui  liste  elettorali e' iscritto ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
    h) di  non  aver  riportato  condanne per delitti non colposi o a
pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza;
    i) di  non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario  giudiziale  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
    j) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento
penale;
    k) di  non  essere  mai  stato  revocato  o  non confermato nelle
funzioni  di  magistrato onorario (in caso contrario dovra' indicare,
ai  sensi  dell'art.  43  del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
    l) di  non  versare  in  alcuna  delle  cause di incompatibilita'
previste  dall'art.  42-quater  del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12;
    m) di  non  versare  in nessuna causa d'incompatibilita' ai sensi
dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
  Per  gli  aspiranti  alla  nomina a vice procuratore onorario della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano inoltre:
    n) di  essere  in  possesso  dell'attestato previsto dall'art. 4,
comma 3,  n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752;
    o) l'appartenenza  ad  uno  dei tre gruppi linguistici: italiano,
tedesco o ladino.
  In  calce alle dichiarazioni rese (mod. N) l'aspirante deve apporre
la  propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti
da  dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  4. Presentazione dei documenti.
  Nei  termini di cui al precedente punto 3, dovranno essere prodotti
dall'interessato:
    a) istanza di nomina (mod. N);
    b) certificato  medico  attestante  l'idoneita' fisica e psichica
rilasciato da un ente pubblico (ASL o medico militare);
    c) nullaosta  rilasciato  dall'Amministrazione  di appartenenza o
dal datore di lavoro;
    d) dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' con la quale,
tra  l'altro,  l'interessato  dichiara  l'insussistenza  di  cause di
incompatibilita'  ai  sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 (mod. N1);
    e) dichiarazione  con cui l'aspirante si impegna a non esercitare
la  professione  forense  nell'ambito  del  circondario del Tribunale
presso  il  quale abbia a svolgere le funzioni onorarie attribuitegli
(ai sensi dell'art. 71-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12),
nonche'  a  non  rappresentare  o  difendere  le  parti,  nelle  fasi
successive,  in  procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici e a
cessare  dalle  funzioni di magistrato onorario e di componente laico
di  altri  organi  giudicanti  entro e non oltre il trentesimo giorno
dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina (mod. N2);
    f) documenti  comprovanti il possesso dei titoli di preferenza di
cui al successivo art. 4;
    g) fotocopia   del   documento   d'identita'  (nel  caso  in  cui
l'istanza,  dopo  aver  inserito  i  dati  nel form presente sul sito
internet venga trasmessa per posta);
    h) codice   fiscale   (fotocopia  della  tessera  rilasciata  dal
Ministero dell'economia e finanze.
  5. Nello stesso termine la Corte d'appello acquisisce:
    a) certificato  dei  carichi  pendenti  rilasciato  dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale;
    b) certificato penale;
    c) rapporto informativo del Prefetto;
    d) parere  motivato  del  competente  consiglio dell'Ordine degli
Avvocati nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense.

       
     
                               Art. 3.

                     Procedimento per la nomina

  1.  Il  Procuratore  generale  della  Repubblica,  trasmettera'  le
istanze  al  Presidente  della  Corte  di  appello  per la successiva
istruzione.
  2.  Il  Presidente  della  Corte  di appello, una volta istruite le
istanze,  provvede  quindi a convocare il Consiglio Giudiziario nella
composizione  integrata  prevista  dall'art.  4, comma 1, della legge
21 novembre  1991,  n.  374,  per  la valutazione dei requisiti e dei
titoli   degli   aspiranti   vice   procuratori   onorari  e  per  la
predisposizione  di  una  graduatoria di tutti coloro che partecipano
alle  procedure selettive. La proposta di graduatoria predisposta dal
Consiglio  giudiziario  comprende tutti gli aspiranti alla nomina che
hanno  presentato  le  istanze  nel  termine  di  cui  all'art. 2. La
predetta   proposta   di  graduatoria  verra'  pubblicata  presso  la
segreteria del Consiglio giudiziario oltre che sul sito del Consiglio
superiore della magistratura.
  Eventuali  osservazioni  nei  confronti della graduatoria, proposte
entro  venti  giorni  dalla  sua  approvazione da parte del Consiglio
giudiziario,  saranno  valutate  dallo  stesso  Consiglio giudiziario
prima  dell'inoltro  della  graduatoria  al Consiglio superiore della
magistratura.
  Predisposta  la  proposta  di  graduatoria il Consiglio giudiziario
provvede  ad  inviarla  con i relativi atti (in originale e in copia)
entro  novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2 al
Consiglio superiore della magistratura per la successiva approvazione
e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti.
  Il Consiglio superiore della magistratura procedera' alla copertura
dei  posti  vacanti  iniziando dall'Ufficio situato nella citta' sede
della   Corte  d'appello  e  proseguendo  in  ordine  decrescente  in
relazione agli organici di ciascuna Procura della Repubblica.
  Coperti  i  posti  vacanti,  la  graduatoria  verra' utilizzata dal
Consiglio  superiore  della  magistratura fino alla pubblicazione del
successivo  bando  di  concorso,  al  fine  di coprire i posti resisi
eventualmente   vacanti  a  seguito  del  verificarsi  di  una  delle
condizioni  previste  dall'art.  12 del presente decreto. La nomina a
vice  procuratore  onorario  caduca ogni ulteriore istanza presentata
presso  altri  uffici  giudiziari sia come vice procuratore onorario,
sia come giudice onorario.
  In  caso  di esaurimento della graduatoria, il Procuratore generale
della   Repubblica  puo'  richiedere  al  Consiglio  superiore  della
magistratura l'attivazione della procedura per la nomina prevista dal
presente decreto.
  Eventuali   istanze   di  nomina  pervenute  oltre  il  termine  di
presentazione  delle  istanze  di  cui  all'art.  2,  sono dichiarate
inammissibili   con  provvedimento  del  Procuratore  generale  della
Repubblica.
  3.   Le   proposte   dei   Consigli   giudiziari   dovranno  essere
espressamente motivate sui seguenti punti:
    a) possesso  da  parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei
requisiti  oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo
comma, ordinamento giudiziario;
    b) inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente che
non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non
abbiano  avuto  in  passato  la  conferma  nell'incarico da parte del
Consiglio   superiore  della  magistratura  o  siano  state  da  esso
revocate;
    c) inesistenza   di   fatti   e  circostanze  che,  tenuto  conto
dell'attivita'   svolta   dagli  aspiranti  e  delle  caratteristiche
dell'ambiente,   possano   ingenerare   il   timore   di  parzialita'
nell'amministrazione della giustizia;
    d) idoneita'   degli  aspiranti  ad  assolvere  degnamente  ed  a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da  provate  garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di
credibilita' ed indipendenza;
    e) eventuale  pendenza  di  procedimenti  penali  a  carico degli
aspiranti.
  4.  Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato
i  Consigli  giudiziari,  nella  redazione  delle  proposte, dovranno
tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'ordine di
appartenenza.
  5.  I  dirigenti  di segreteria e/o i funzionari direttivi addetti,
per   ciascuna   Procura   generale   della  Repubblica,  ai  servizi
riguardanti   la   magistratura  onoraria  attesteranno  la  regolare
allegazione  della  documentazione  per  le  istanze  di  nomina e di
conferma e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da
tutta  la  documentazione  di  cui  sopra,  ivi  incluso  il suddetto
apposito modello.
  6.  Le  istanze  di  nomina  e  le  proposte  di  conferma dei vice
procuratori  onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere
trasmesse  al  Consiglio  superiore  della  magistratura  a  cura dei
presidenti delle Corti di appello, in originale e in copia.
  7.   Ad  avvenuta  nomina,  sara'  cura  degli  uffici  interessati
comunicare  al  Ministero e al Consiglio superiore della magistratura
la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.
  Dovra',   altresi',   essere   comunicata   dal  procuratore  della
Repubblica  la  mancata  presa  di possesso nel termine stabilito per
l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.

       
     
                               Art. 4.

                        Titoli di preferenza

  1.  Costituisce  titolo  di  preferenza  per la nomina, nell'ordine
sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:
    a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
    b) della   professione  di  avvocato,  anche  nella  qualita'  di
iscritto  nell'elenco  speciale  previsto  dall'art. 3, quarto comma,
lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
    c) dell'insegnamento  di  materie  giuridiche nelle universita' o
negli istituti superiori statali;
    d) delle   funzioni  inerenti  ai  servizi  delle  cancellerie  e
segreterie  giudiziarie  con  qualifica  di dirigente o con qualifica
corrispondente   alla   soppressa   carriera  direttiva,  sempre  che
l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello
in cui siano svolte le funzioni suddette;
    e) delle  funzioni  con  qualifica  di  dirigente o con qualifica
corrispondente    alla    soppressa    carriera    direttiva    nelle
amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
  2.  Costituisce,  altresi',  titolo  di  preferenza,  in assenza di
quelli  sopra  indicati,  il  conseguimento  del  diploma biennale di
specializzazione  per  le  professioni  legali di cui all'art. 16 del
decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.
  3.  Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli,
sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
    a) tra     i    titolari    delle    funzioni    indicate    alle
lettere a), c), d), e)   del   precedente   comma primo,  prevale  la
maggiore anzianita' di servizio;
    b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale
la maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale;
    c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
    d) a  residuale  parita'  di titoli si da' preferenza alla minore
anzianita' anagrafica.
  I  documenti  comprovanti  il  possesso  dei suddetti titoli devono
contenere  l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa
di  possesso per le funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi
professionali)   e   di   cessazione   eventualmente   gia'  avvenuta
dell'esercizio delle relative attivita' e funzioni.
  La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione del
titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.
  I   titoli   di   preferenza   conseguiti   o   comunque   prodotti
dall'aspirante  oltre  il  termine  di  scadenza per la presentazione
delle  domande  non  possono  essere  presi in considerazione ai fini
della formazione e definizione della graduatoria.

       
     
                               Art. 5.

                          Incompatibilita'

  1. Non possono esercitare le funzioni di vice procuratore onorario:
    a) i  membri  del  Parlamento  nazionale ed europeo, i membri del
Governo,  i  titolari  di  cariche  elettive ed i membri delle giunte
degli  Enti  territoriali,  i  componenti  degli  organi  deputati al
controllo  sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di
difensore civico;
    b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
    c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti
incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
    d) gli   appartenenti   ad   associazioni  i  cui  vincoli  siano
incompatibili    con    l'esercizio   indipendente   della   funzione
giurisdizionale;
    e) coloro  che  svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti
attivita'  professionale  non  occasionale  per  conto  di imprese di
assicurazione   o   bancaria,  ovvero  per  istituti  o  societa'  di
intermediazione finanziaria.
  2.  Gli  avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono
esercitare  la  professione  forense  dinanzi  agli uffici giudiziari
compresi  nel  circondario  del tribunale presso il quale svolgono le
funzioni  di  vice procuratore onorario e non possono rappresentare o
difendere  le  parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi
dinanzi ai medesimi uffici.
  3.  Il  procuratore della Repubblica puo' stabilire che determinati
vice  procuratori  onorari  addetti  al  suo  ufficio  esercitino  le
funzioni di pubblico ministero soltanto presso la sede principale del
tribunale  o  presso  una o piu' sezioni distaccate, ovvero presso la
sede  principale  e una o piu' sezioni distaccate. In tal caso, per i
vice  procuratori  onorari  che  esercitano  la  professione  forense
l'incompatibilita'  e'  limitata unicamente all'ufficio o agli uffici
presso i quali sono svolte le funzioni.
  4.   Non  e'  compatibile  con  le  funzioni  onorarie  l'esercizio
dell'attivita'   legale  c.d.  stragiudiziale  diretta  all'esercizio
dell'attivita'  professionale  davanti  all'ufficio o agli uffici nei
quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.
  5.  Il  vice  procuratore  onorario non puo' assumere l'incarico di
consulente,  perito  o  interprete  nei  procedimenti che si svolgono
dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale
presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
  6.  I vice procuratori onorari non possono essere addetti a piu' di
una Procura della Repubblica presso il tribunale.
  7. Non si estendono ai vice procuratori onorari le incompatibilita'
previste dall'art. 18 Ordinamento giudiziario.
  8. Le disposizioni di cui all'art. 19 Ordinamento giudiziario sulle
incompatibilita'  per  rapporti  di  parentela, affinita', coniugio o
convivenza  con magistrati ordinari o con altri magistrati onorari si
applicano  ai  vice  procuratori  onorari,  secondo i criteri dettati
dalla  circolare del C.S.M. adottata con delibera del 23 maggio 2007,
in quanto compatibili.
  9.  Si  applica ai vice procuratori onorari l'art. 8 cpv. del testo
unico  leggi  elettorali  (decreto  del  Presidente  della Repubblica
30 marzo  1957  n. 361); stante l'inapplicabilita' dell'aspettativa e
del  trasferimento a circoscrizione giudiziaria diversa da quella nel
cui  ambito  si svolgono le elezioni, coloro che intendono candidarsi
hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.

       
     
                               Art. 6.

                              Tirocinio

  1.  Al  fine  di  consentire  ai  vice procuratori onorari di nuova
nomina  una  indispensabile  formazione  professionale, i procuratori
della  Repubblica  cureranno  che  costoro,  subito  dopo  la nomina,
effettuino   un  periodo  di  tirocinio  della  durata  di  tre  mesi
anteriormente  all'assunzione  di  funzioni  giudiziarie e i Consigli
giudiziari individueranno un magistrato di riferimento.
  2.  Il  tirocinio  si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli,
svolto  seguendo le indicazioni del pubblico ministero titolare, e la
presenza   ad  udienze  dibattimentali  cui  parteciperanno  pubblici
ministeri professionali.
  3.  Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione
di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei vice procuratori
onorari,  mediante  l'apporto  di  magistrati all'uopo designati e di
rappresentanti dell'avvocatura.
  4.  Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento esprimono
in  una relazione una valutazione sulla qualita' dell'impegno e sulla
professionalita'  del  vice  procuratore  onorario nell'esame e nello
studio  degli  atti processuali, nonche' sulla redazione delle minute
dei  provvedimenti  e  sulle  attitudini all'esercizio delle funzioni
giurisdizionali.
  5.  Nell'ipotesi  di  esito  negativo del tirocinio, il procuratore
della  Repubblica  valuta  se  rinnovare  il periodo di tirocinio per
ulteriori  tre  mesi. Al termine del secondo periodo, ove l'esito del
tirocinio sia ancora negativo, il procuratore della Repubblica redige
apposita   relazione   per   l'inizio   della   procedura  di  revoca
dall'incarico   di   cui   all'art.  42-sexies,  comma 2,  lettera c)
Ordinamento  giudiziario, secondo quanto previsto dal successivo art.
13.

       
     
                               Art. 7.

                              Conferma

  1.   Ai  fini  della  conferma,  il  Consiglio  giudiziario,  nella
composizione  prevista  dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre
1991, n. 374, esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un
giudizio   di   idoneita'  alla  continuazione  dell'esercizio  delle
funzioni  sulla  base  di  ogni  elemento  utile,  compreso l'esame a
campione dei provvedimenti.
  2. Il giudizio di idoneita' costituisce requisito necessario per la
conferma.
  3.  Alla  domanda  di  conferma  da presentare al procuratore della
Repubblica,  a  pena di inammissibilita', almeno sei mesi prima della
data  di  scadenza  del  mandato di nomina (art. 8, n. 3 del presente
decreto), redatta sull'apposito modulo (mod. C, allegato) debitamente
compilato dall'interessato dovranno essere allegate:
    a) autocertificazione  comprovante  il permanere dei requisiti di
cui  all'art.  2,  comma 1,  lettere a), b),  d), e), g),  (mod.  C1,
allegato);
    b) dichiarazione   con  cui  il  confermando  si  impegna  a  non
esercitare  la  professione  forense  nell'ambito del circondario del
tribunale  o  nella  sezione  distaccata,  presso  il quale svolge le
funzioni (art. 5); (mod. C2, allegato);
    c) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilita'
ex art. 19 Ordinamento giudiziario (art. 5). (mod. C1, allegato).
  4.  Il  procuratore  della  Repubblica redigera' apposita relazione
sull'attivita'  svolta  dall'interessato  nel  triennio  decorso, con
l'allegazione  dei  prospetti  statistici relativi a detto periodo, e
sull'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilita'.
  5.  Ai  fini  della  conferma, i Consigli giudiziari terranno conto
della valutazione espressa dal procuratore della Repubblica presso il
quale il vice procuratore onorario ha prestato la propria attivita'.

       
     
                               Art. 8.

         Durata dell'incarico e procedimento per la conferma

  1.  La nomina a vice procuratore onorario ha la durata di tre anni.
Il  titolare  puo'  essere  confermato,  alla  scadenza, per una sola
volta.
  2.  Alla scadenza della conferma non puo' riproporsi alcuna istanza
di  nomina  a  vice  procuratore  onorario  presso  qualsiasi ufficio
giudiziario.
  3.  Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico
triennale  gli interessati dovranno presentare domanda di conferma ed
i  capi  degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa
istruttoria.
  4.  La  domanda  di  conferma  va  presentata  al procuratore della
Repubblica, il quale, una volta istruita, la trasmette al procuratore
generale  della  Repubblica presso la Corte di appello con il proprio
parere  motivato.  Sara'  cura  del  procuratore  generale  inoltrare
successivamente  le  suddette  proposte  al presidente della Corte di
appello.
  5.  Alla  scadenza  del  triennio,  il Consiglio giudiziario, nella
composizione  prevista  dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre
1991,  n.  374,  esprime  un giudizio di idoneita' alla continuazione
dell'esercizio  delle  funzioni  sulla  base  di ogni elemento utile,
compreso  l'esame  a  campione  dei  provvedimenti.  Il  giudizio  di
idoneita' costituisce requisito necessario per la conferma.
  6. La nomina dei vice procuratori onorari, pur avendo effetto dalla
data  del  decreto  ministeriale di cui all'art. 42-ter, primo comma,
Ordinamento  giudiziario,  ha  durata  triennale  con  decorrenza dal
primo gennaio dell'anno successivo al decreto ministeriale di nomina.

       
     
                               Art. 9.

              Assegnazione ad altro ufficio o funzione

  1.  Il  vice  procuratore  onorario  puo' presentare domanda per il
conferimento  di  analoghe funzioni presso altra Procura partecipando
all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3.
  2.  Entro  trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina,
il   vice  procuratore  onorario  dovra'  dimettersi  dal  precedente
incarico.
  3.  In  caso  di  assegnazione  ad  altro  ufficio,  secondo quanto
previsto  dai  precedenti  commi, al vice procuratore onorario non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 6.
  4.  In  ogni  caso  la  durata  complessiva  dell'attivita' di vice
procuratore onorario non puo' derogare i limiti di cui all'art. 8.
  5.  Il  vice  procuratore  onorario  puo' presentare domanda per la
partecipazione  alle  procedure  di selezione per la nomina a giudice
onorario  di  tribunale  o  a  giudice  di pace. L'eventuale nomina a
seguito  dell'espletamento dell'ordinaria procedura di cui all'art. 3
deve   intendersi   nomina   ad  una  funzione  onoraria  diversa  ed
incompatibile con quella svolta.

       
     
                              Art. 10.

                          Doveri e diritti

  1. Il vice procuratore onorario e' tenuto all'osservanza dei doveri
previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
  2.  La  competente  autorita'  giudiziaria  dovra'  dare tempestiva
comunicazione   al   Consiglio  superiore  della  magistratura  della
pendenza  di  procedimenti  penali  instaurati  successivamente  alla
nomina  o  conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire
le  opportune  valutazioni  in  ordine all'eventuale dichiarazione di
decadenza o alla revoca.

       
     
                              Art. 11.

Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei vice procuratori onorari

  1.  Il  procuratore  della  Repubblica  ha  l'obbligo  di  vigilare
sull'attivita'  dei  vice  procuratori  onorari  e riferisce entro il
31 dicembre  di  ciascun  anno  al  Consiglio  giudiziario  sul  buon
andamento  del  servizio  con  apposita  relazione. Tale compito puo'
essere  delegato  ad  altro  magistrato  dell'ufficio nell'ambito del
progetto tabellare.
  2.  Nell'ambito dell'attivita' di cui al precedente comma, e' fatto
obbligo  al  capo  dell'ufficio  di  vigilare  sulla effettiva durata
dell'incarico  del  magistrato  onorario,  attivando  tempestivamente
prima  della  scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste
di nuova nomina.
  3.  Il procuratore della Repubblica che venga a conoscenza di fatti
o  comportamenti  di  possibile rilievo ai fini di un procedimento di
decadenza o disciplinare, da' tempestivo avvio al procedimento di cui
al successivo art. 13.

       
     
                              Art. 12.

             Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio

  1. Il vice procuratore onorario di Tribunale cessa dall'incarico:
    a) per il compimento del settantaduesimo anno di eta';
    b) per  scadenza  del  termine  di  durata  della  nomina o della
conferma;
    c) per dimissioni.
  2. Il vice procuratore onorario decade dall'ufficio:
    a) se   non  assume  le  funzioni  entro  sessanta  giorni  dalla
comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine
piu'  breve  eventualmente  fissato  dal  Ministro della giustizia ai
sensi dell'art. 10 Ordinamento giudiziario;
    b) se   non   esercita   volontariamente   le  funzioni  inerenti
all'ufficio;
    c) se  viene  meno  uno dei requisiti necessari o sopravviene una
causa di incompatibilita'.
  3. Il vice procuratore onorario e' revocato dall'ufficio in caso di
inosservanza  dei  doveri  inerenti al medesimo o in seguito ad esito
negativo del tirocinio.

       
     
                              Art. 13.

                 Procedura per la decadenza e revoca

  1.   Nell'ipotesi  in  cui  la  cessazione  e  la  decadenza  siano
determinate,   rispettivamente,   per   le   ragioni  previste  dalle
lettere a)    e c)    del    comma 1    e a)    e b)    del   comma 2
dell'articolo precedente,   poiche'   si   tratta  di  prendere  atto
dell'accadimento   di   un   fatto   al   quale  la  legge  ricollega
automaticamente  determinati  effetti,  il  Consiglio superiore della
magistratura  dispone  la  immediata  cessazione  ovvero la immediata
decadenza  del  magistrato  onorario appena la condizione si verifica
senza disporre ulteriori accertamenti.
  2.  Nelle  ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno
di  uno  dei  requisiti  necessari o dal sopravvenire di una causa di
incompatibilita'  (art.  12,  comma 2,  lettera  c)  e  di revoca per
inosservanza  dei  doveri inerenti all'ufficio (art. 12, comma 3), il
procuratore  della Repubblica che abbia avuto notizia di un fatto che
possa  dar  luogo  alla  decadenza  o  alla  revoca  per  le  ragioni
sopraindicate,   puo',   in   ogni  momento,  proporre  al  Consiglio
giudiziario  integrato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n.
374/1991, da cinque avvocati designati dai Consigli dell'Ordine degli
avvocati  del  distretto di Corte d'appello, la revoca o la decadenza
del vice procuratore onorario.
  3.   Il   Consiglio   giudiziario  integrato  dovra'  formulare  la
contestazione   indicando   succintamente  i  fatti  suscettibili  di
determinare l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le
notizie  dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine
di  quindici  giorni  dal  ricevimento  dell'atto, l'interessato puo'
presentare  memorie  e  documenti  o indicare circostanze sulle quali
richiede indagini o testimonianze.
  4.  Ove  debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario
ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.
  5.  Il  Consiglio  giudiziario,  anche all'esito degli accertamenti
effettuati,   se   la  notizia  si  e'  rivelata  infondata,  dispone
l'archiviazione del procedimento; in caso contrario, viene notificato
tempestivamente  all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati
per  la  deliberazione,  avvertendolo  che  ha  facolta'  di prendere
visione  degli atti relativi alla notizia dalla quale e' scaturito il
procedimento  e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato e'
avvertito,  altresi',  che potra' comparire personalmente, che potra'
essere  assistito  da  un  difensore  scelto  tra i magistrati, anche
onorari,  appartenenti  all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del
libero  Foro  e  che se non si presentera' senza addurre un legittimo
impedimento  si  procedera'  in  sua  assenza. La data fissata per la
deliberazione  deve  essere  notificata almeno dieci giorni prima del
giorno fissato.
  6.   Ciascun  membro  del  Consiglio  giudiziario  ha  facolta'  di
rivolgere  domande  all'interessato  sui fatti a lui riferiti. Questi
puo'  presentare  memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri
di  non  aver  potuto  produrre  in  precedenza. Il presidente da' la
parola  al  difensore,  se presente, ed infine all'interessato che lo
richieda.
  7. All'esito di tale attivita' il Consiglio giudiziario inviera' la
proposta  motivata  di  decadenza  o di revoca al Consiglio superiore
della magistratura.
  8.   In  quanto  titolare  del  potere  decisionale,  il  Consiglio
Superiore  della  Magistratura  potra'  accogliere  la  proposta  del
Consiglio  giudiziario,  ovvero,  nel  caso  in cui la stessa non sia
condivisa,  modificarla,  procedendo,  se  necessario,  a  richiedere
chiarimenti  al  Consiglio  giudiziario  stesso o all'espletamento di
ulteriore attivita' istruttoria.
  9.  La  cessazione,  la  decadenza  o  la  revoca  dall'ufficio  e'
dichiarata  o  disposta  con decreto del Ministro della giustizia, in
conformita'   alla   deliberazione   del  Consiglio  superiore  della
magistratura.
  10. In caso di cessazione, decadenza o revoca dall'incarico di vice
procuratore  onorario,  il  procuratore  della  Repubblica  chiede al
Consiglio  superiore  della  magistratura di nominare a copertura del
posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l'ordine
progressivo della graduatoria deliberata dal C.S.M.
    Roma, 26 settembre 2007

                                                Il Ministro: Mastella

 

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